Allegato 1: Schede normative dei Beni Storico Architettonici

Art. 45- Denominazione dei piani degli edifici

1. Le denominazioni dei piani degli edifici, evidenziate nel successivo schema grafico, riferibili alla loro disposizione nel corpo di fabbrica e alla loro posizione rispetto ai piani stradali o di campagna, sono le seguenti:

  1. a) piano interrato: è disposto completamente o in massima parte al di sotto della quota del piano stradale anche con eventuale accesso in rampa dal piano stradale;
  2. b) piano seminterrato: su di un fronte dell'edificio è disposto alla stessa quota (o ad una quota leggermente superiore o inferiore) a quella del piano stradale e quindi con accesso diretto dallo stesso, mentre sull'altro fronte si trova a quota inferiore rispetto al piano stradale;
  3. c) primo piano seminterrato: non ha accesso diretto dal piano stradale, disponendosi su di un fronte dell'edificio al di sopra del piano stradale e sull'altro al di sotto;
  4. d) piano terra: almeno su di un fronte dell'edificio è disposto alla stessa quota (od a quota leggermente superiore o inferiore) a quella del piano stradale e quindi con accesso diretto dallo stesso, mentre sul fronte opposto può essere collocato a quota del piano stradale oppure a quota superiore;
  5. e) piano superiore: in entrambi i fronti dell'edificio è disposto ad una quota superiore rispetto al piano stradale.
Immagine di un edificio in sezione che illustra la denominazione dei vari piani
Ultima modifica 09/11/2022 - 12:39