Adozione: Del. C.C. n. 273 del 16/11/1999
Approvazione: Del. C.C. n. 121 del 30/05/2000
Pubblicazione B.U.R.T. n. 29 del 19/07/2000

La Classificazione Acustica consiste nell'assegnare ad ogni porzione omogenea del territorio una classe tra le sei individuate dal legislatore, all'interno di ognuna delle quali si applicano determinati valori limite di rumore.

La Classificazione Acustica è uno strumento di pianificazione che fornisce informazioni sui livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale allo scopo di salvaguardare le zone in cui non è riscontrato un fonoinquinamento e di risanare le zone in cui sono riscontrati livelli acustici elevati, tali da avere impatti negativi sulla salute pubblica.

Classificare il territorio comunale in zone acusticamente omogenee permette di programmare e pianificare in seguito interventi e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico, mediante l'apposito Piano di Risanamento Acustico.

Relazione Tecnica al Piano di Classificazione Acustica

Leggi la Relazione Tecnica al Piano di Classificazione Acustica.

Quadro normativo

Con l'entrata in vigore della “Legge quadro sull'inquinamento acustico” n. 447 del 1995 vengono fissate tra le competenze dei Comuni quella di predisporre i Piani di Comunali di Classificazione Acustica secondo i criteri forniti dalle rispettive regioni di appartenenza conformemente ai limiti stabiliti dal DPCM del 1 marzo 1991.

La Regione Toscana con l'emanazione della Legge Regionale n. 89 del 1 dicembre 1998 “Norme in materia di inquinamento acustico” (testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. n. 67/04) definisce le norme finalizzate “alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico prodotto dalle attivitè antropiche, disciplinandone l'esercizio al fine di contenere la rumorositè entro i limiti normativamente stabiliti” ed inoltre con la Deliberazione del 22 febbraio 2000 n. 77 fissa i criteri e gli “indirizzi della pianificazione degli enti locali” fornendo ai Comuni gli strumenti normativi e procedurali per poter fare della tutela ambientale dal rumore un obiettivo operativo di programmazione locale.

In particolare, la L.R. 89/98 norma l'iter procedurale e i relativi tempi che portano dalla redazione dei Piani Comunali di Classificazione Acustica alla loro piena operativitè individuando, inoltre, nei Tecnici Competenti in Acustica, le figure professionali abilitate, alla predisposizione dei Piani. La stessa definisce, con l'art.4, che “I Comuni, entro 12 mesi dalla pubblicazione della deliberazione regionale di cui all'art. 2, nel rispetto dei criteri previsti allo stesso articolo comma 2, lett. a) e b), approvano, con la procedura prevista dall'art. 5, il Piano di classificazione acustica”, deliberazione che è stata emanata nell'anno 2000 (Delib. 77/00 precedentemente citata).

Con l'emanazione della Legge Regionale n. 67 del 29 novembre 2004 “Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)”, la Regione Toscana semplifica l'iter che porta i Piani Comunali di Classificazione Acustica alla piena operativitè e sposta ulteriormente le scadenze temporali entro le quali ai Comuni ancora inadempienti è fatto obbligo di dotarsi di PCCA venendo incontro alle esigenze delle amministrazioni locali nell'ottica di una costante attenzione allo stato dell'ambiente e di tutela del cittadino.

Ultima modifica 26/07/2022 - 10:24