Allegato 1: Schede normative dei Beni Storico Architettonici

Art. 20- Gli interventi indiretti: norme generali

1. Gli interventi indiretti sono costituiti da:

  • - gli interventi subordinati all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata;
  • - gli interventi che comportano il ricorso ad atti di natura contrattuale tra l'amministrazione e privati relativamente alla realizzazione delle dotazioni urbanistiche, o al perseguimento degli obiettivi di riqualificazione e recupero urbanistico e paesaggistico.

2. Per ciascuna delle aree oggetto di interventi attuativi, il RU definisce l'edificabilità complessiva, le destinazioni d'uso, nonché i vincoli, i caratteri e le prestazioni da rispettare in sede di predisposizione delle procedure attuative.

3. In caso di inerzia dei soggetti attuatori, il Comune può sostituirsi ai privati nella formazione e attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi nel rispetto delle norme definite dal PS e dal RU.

Ultima modifica 09/11/2022 - 12:39