Allegato 1: Schede normative dei Beni Storico Architettonici

Art. 165- Escavazione di pozzi ad uso domestico, industriale ed agricolo

1. Al fine di poter acquisire informazioni relative alla caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi presenti nel territorio comunale si prescrive, al termine dei lavori di realizzazione della perforazione, di trasmettere all'amministrazione comunale i dati relativi all'intervento in oggetto, consistenti nella posizione geografica, stratigrafia, profondità della falda acquifera, caratteristiche costruttive dell'opera e tecnica di perforazione.

2. Per quanto riguarda le terre e rocce derivanti dalla perforazione, qualora il pozzo sia stato realizzato mediante metodo a secco o ad acqua, i detriti che ne derivano potranno essere riutilizzati in loco secondo l'art. 186 del Dlgs 152/06 e s.m.i. Nel caso in cui sia stato utilizzata un tipo di perforazione con uso di additivi, i detriti prodotti dovranno essere smaltiti come rifiuti.

Ultima modifica 09/11/2022 - 12:39