Allegato 1: Schede normative dei Beni Storico Architettonici

Art. 155- Prescrizioni generali per la tutela dei corsi d'acqua

1. Sono vietate le manomissioni o modificazioni degli alvei e delle sponde, escluse quelle necessarie per interventi finalizzati alla regolazione del regime idrico.

2. Il restauro delle opere idrauliche esistenti deve prevedere soluzioni progettuali che garantiscano la continuità del flusso idrico e deve essere realizzato utilizzando i materiali preesistenti o proponendo nuove soluzioni che introducano legno, pietrame assestato, vegetazione viva.

3. Gli interventi di regimazione in alveo devono garantire il più possibile la continuità idrica, anche nei periodi di portata minima, e devono inoltre favorire la migrazione e lo spostamento della fauna ittica prevedendo idonee scale di monta.

Ultima modifica 09/11/2022 - 12:39