Allegato 1: Schede normative dei Beni Storico Architettonici

Art. 94- Servizi per l'assistenza sanitaria (Si)

1. I servizi per l'assistenza sanitaria sono costituiti da case di riposo, residenze protette e pensionati compresi i servizi connessi.

2. Nelle aree siglate Si sono consentiti interventi fino alla RI, salvo eccezioni indicate con apposita sigla sulle tavole RU2 ed RU3, oppure particolari interventi di trasformazione indicati nella Parte III delle presenti NTA.

3. La dotazione dei parcheggi di relazione deve essere pari a 0,35 posto auto per ospite.

Ultima modifica 09/11/2022 - 12:39