Allegato 1: Schede normative dei Beni Storico Architettonici

Art. 87- Servizi amministrativi (Sa)

1. I servizi amministrativi comprendono gli uffici comunali, provinciali e in genere della pubblica amministrazione, i tribunali e gli archivi pubblici.

2. Nelle aree siglate Sa sono consentiti interventi fino alla RI, salvo eccezioni indicate con apposita sigla sulle tavole RU2 ed RU3, oppure particolari interventi di trasformazione indicati nella Parte III delle presenti NTA.

3. La dotazione dei parcheggi di relazione deve essere pari ad 1,5 posto auto per addetto.

Ultima modifica 09/11/2022 - 12:39