Art. 82- Disciplina per gli interventi sugli edifici rurali ad uso abitativo (AG)

1. Negli edifici rurali ad uso abitativo (AG) sono consentiti interventi di cui alla normativa regionale in materia di governo del territorio con specifico riferimento al territorio rurale, ad esclusione di quelli ubicati all'interno di perimetrazioni di BSA dove sono ammessi gli interventi previsti nelle schede normative di riferimento.

2. L'addizione funzionale è consentita esclusivamente per gli edifici rurali ad uso abitativo che non siano già stati oggetto di trasferimenti di volumetria o ampliamenti una tantum in applicazione della ex L.R. 64/1995.

3. I volumi aggiuntivi devono essere realizzati rispettando gli assi ordinatori dei prospetti, la forma e le dimensioni delle finestre, e utilizzando materiali costruttivi coerenti.

4. ABROGATO

5. ABROGATO

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:03