Regolamento comunale per il Vincolo Idrogeologico

Ai sensi della L.R.T. n. 39 del 21/03/2000
Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.317 del 25/11/2004

Art.1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, in attuazione delle specifiche competenze comunali in tema di vincolo idrogeologico in relazione agli interventi a carattere urbanistico edilizio, si propone di dettagliare le fasi dei procedimenti tecnico-amministrativi connessi al rilascio degli atti legittimanti gli interventi da attuare sui territori del Comune di Siena gravati dal citato vincolo.
Il presente articolato è redatto in attuazione della Legge Forestale L.R.T. 39/2000 e successive modifiche, nel rispetto dell'Art.40 della stessa legge, e in esecuzione del Capo III del Regolamento Forestale della Toscana approvato con D.P.R.G. 48/R del 08.08.2003 e della Legge Regionale 40/2004.

Opere e movimenti di terreno soggetti a Procedura Semplificata

Art.2 Opere e movimenti terra liberamente eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

Per l'esecuzione delle opere e movimenti di terreno, di cui agli articoli 98 e 99 del Regolamento Forestale (riportati in calce al presente Regolamento), non è richiesta autorizzazione o dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, a condizione che siano rispettate le norme tecniche generali di cui agli artt. 73 ss. del Regolamento Forestale (DPGRT 48/R/2003) per l'esecuzione dei lavori.

Opere e movimenti di terreno soggetti a Dichiarazione di Inizio Lavori

Art.3 Opere e movimenti di terreno: tipologie di opere soggette alla Dichiarazione di inizio lavori.

È assoggettata a dichiarazione di inizio lavori la realizzazione delle opere o movimenti di terreno nei terreni vincolati, di cui all'Art.100 del Regolamento Forestale (riportato in calce al presente Regolamento). Gli interventi stessi devono comunque essere realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui agli artt. 73 e ss. del Regolamento Forestale. Restano ferme eventuali prescrizioni che possono essere dettate dal competente Ufficio Comunale entro i 20 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione stessa.

Sono altresì soggette a Dichiarazione di Inizio Lavori gli interventi da attuare in conformità agli strumenti urbanistici comunali purché non ricadenti in aree classificate a fattibilità 4 o non classificate e non siano da attuare in terreni boscati (Art.100, comma n. 9, Regolamento Forestale).

Art.4 Procedure, modalità di presentazione e documentazione da allegare alle Dichiarazioni di Inizio Lavori.

Le Dichiarazioni di Inizio Lavori (D.I.L.) sono presentate su apposita modulistica (rtf, 71KB) predisposta dall'Amministrazione Comunale e indirizzate a: COMUNE DI SIENA-DIREZIONE URBANISTICA - Piazza del Campo, 1 - 53100 Siena.
Le Dichiarazioni devono contenere tutte le informazioni relative alle generalità del richiedente e quant'altro previsto per gli aspetti generali dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia, e possono essere:

  1. a. consegnate direttamente dal richiedente presso la Segreteria del Comune di Siena - P.za del Campo n.1;
  2. b. trasmesse per posta con raccomandata A/R, debitamente sottoscritte dal richiedente e allegando fotocopia del documento d'identità del richiedente stesso.

La Dichiarazione di Inizio Lavori, da presentarsi, ai sensi dell'Art.6, comma 2, del Reg.to Forestale, a firma del proprietario, del possessore (purché sia specificato il titolo che legittima il possesso), delle persone giuridiche o fisiche acquirenti del soprassuolo boschivo purché delegate dal proprietario o possessore.
La presentazione di D.I.L. su modelli diversi da quelli predisposti dall'Amministrazione Comunale non sono valide.
Inoltre, ai sensi dell'Art.6, 3 comma, del Reg.to Forestale, nella Dichiarazione di Inizio Lavori devono essere dichiarati il soggetto esecutore dell'intervento (se diverso dal richiedente) e l'eventuale direttore dei lavori. Eventuali variazioni dei suddetti soggetti dovranno essere comunicati al competente Ufficio Comunale.

Chi intenda presentare la Dichiarazione di Inizio Lavori per le opere e movimenti di terreno assoggettate a tale regime, così come previsto dall'Art.100 del vigente Regolamento Forestale, anche relativamente alle procedure di acquisizione di pareri ai fini suddetti provenienti da Uffici interni all'Amministrazione Comunale, deve inoltrare, nel rispetto dell'Art.71 del Regolamento Forestale:

  1. 1) la DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI (rtf, 71KB) in unica copia in bollo utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dell'Amministrazione Comunale. La Dichiarazione, deve indicare la data presunta dell'inizio dei lavori, la quale, comunque, non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di registrazione al protocollo dell'Amm.ne Comunale.
  2. 2) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' del richiedente;
  3. 3) ELENCO PARTICELLE CATASTALI e individuazione dell'area di intervento su ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE ;
  4. 4) CARTOGRAFIA in scala 1:10.000 o superiore, con individuazione puntiforme dell'intervento;
  5. 5) nei casi indicati dall'Art.100 del DPGR 48/R2003, la RELAZIONE GEOLOGICA conforme all'Art.75 del citato Regolamento 48/R;
  6. 6) IL PROGETTO delle opere e dei lavori, comprendente la RELAZIONE TECNICA ed ELABORATI GRAFICI, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, ed in particolare comprensivo di:
  7. a) piante e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto;
  8. b) individuazione e quantificazione degli scavi e dei riporti di terreno previsti;
  9. 7) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, debitamente datate, timbrate e firmate.

Opere e movimenti di terreno soggetti a Autorizzazione

Art.5 Opere e movimenti di terreno : tipologie di opere soggette ad Autorizzazione.

È assoggettata a regime autorizzatorio la realizzazione delle opere o movimenti di terreno nei terreni vincolati, di cui all'Art.101 del Regolamento Forestale (riportato in calce al presente Regolamento). Gli interventi stessi devono comunque essere realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui agli artt. 73 e ss. del Regolamento Forestale.

Art.6 Procedure, modalità di presentazione e documentazione da allegare alle domande di Autorizzazione.

Le domande di Autorizzazione ai sensi del vincolo idrogeologico, da presentarsi, ai sensi dell'Art.6, 2° comma, del Reg.to Forestale, a firma del proprietario, del possessore (purché sia specificato il titolo che legittima il possesso), delle persone giuridiche o fisiche acquirenti del soprassuolo boschivo purché delegate dal proprietario o possessore, devono essere compilate su apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale e indirizzate a: COMUNE DI SIENA-DIREZIONE URBANISTICA - Piazza del Campo, 1 - 53100 Siena.
La presentazione di domande di Autorizzazione su modelli diversi da quelli predisposti dall'Amm.ne Comunale non sono valide.
Inoltre, ai sensi dell'Art.6, 3° comma, del Reg.to Forestale, nella domanda di Autorizzazione devono essere dichiarati il soggetto esecutore dell'intervento (se diverso dal richiedente) e l'eventuale direttore dei lavori. Eventuali variazioni dei suddetti soggetti dovranno essere comunicate al competente Ufficio Comunale.
Le domande devono contenere tutte le informazioni relative alle generalità del richiedente e quant'altro previsto per gli aspetti generali dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia, e possono essere:

  1. a. consegnate direttamente dal richiedente presso la Segreteria del Comune di Siena - Piazza del Campo n.1;
  2. b. trasmesse per posta debitamente sottoscritte dal richiedente e allegando fotocopia del documento d'identità del richiedente stesso.

Chi intenda conseguire l'autorizzazione o parere ai fini idrogeologici per le opere di cui all'Art.101 del vigente Regolamento Forestale, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di esenzione anche relativamente alle procedure di acquisizione di pareri ai fini suddetti provenienti da Uffici interni all'Amministrazione Comunale, deve inoltrare al Comune di Siena idonea istanza costituita da:

  1. 1. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE in originale in bollo, in unica copia utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dell'Amministrazione Comunale. Dovrà anche essere unita n.1 marca da bollo che verrà apposta sul provvedimento finale, dell'importo previsto dalla vigente normativa sul bollo.
  2. 2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' del richiedente.
  3. 3. ELENCO PARTICELLE CATASTALI ed individuazione dell'area di intervento su ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE.
  4. 4. CARTOGRAFIA in scala 1:10.000 o superiore, con individuazione puntiforme dell'intervento.
  5. 5. RELAZIONE GEOLOGICA redatta in conformità e con le modalità di indagine previste dall'Art.75 del Reg.to Forestale;
  6. 6. IL PROGETTO delle opere e dei lavori, comprendente la RELAZIONE TECNICA e gli ELABORATI GRAFICI, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, contenenti:
    1. a) piante e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto;
    2. b) individuazione e quantificazione degli scavi e dei riporti di terreno previsti;
  7. 7. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, debitamente datate, timbrate e firmate.

Inoltre, nei casi sotto descritti, alla richiesta di autorizzazione si dovrà allegare anche quanto qui di seguito specificato:

  • - Per le opere esistenti o già approvate ai fini idrogeologici interessate da variante in corso d'opera, modifiche ai fabbricati concessionati, ecc., dovrà essere indicato l'atto di riferimento e fornita la sovrapposizione fra stato attuale e modificato, con evidenziazione in colore rosso per riporti di terreno ed ampliamenti, ed in colore giallo per sterri e demolizioni. Il progetto deve essere redatto in modo tale da rendere chiaramente intelligibile la natura e la portata degli interventi proposti rispetto all'andamento naturale del terreno ed alla vegetazione ivi insistente.
  • - Per le domande oggetto di sanatoria, per l'acquisizione della Autorizzazione, dovranno essere presentati, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti, gli elaborati relativi allo stato attuale e allo stato originario dell'opera oggetto di sanatoria. Le domande dovranno essere corredate anche della dichiarazione dell'effettuato pagamento della sanzione amministrativa elevata ai sensi del Capo IV della L.R.T. 39/2000 e della fotocopia (debitamente firmata e datata) della ricevuta, o attestazione, di pagamento della sanzione stessa.
  • - Nel caso in cui la realizzazione dell'opera prevista comporti anche la trasformazione del bosco per una superficie superiore ai 2.000 metri quadrati, la documentazione da inoltrare è quella indicata dall'Art.81 del Regolamento Forestale.

Art.7 Ulteriori adempimenti

Qualora venga richiesto nell'atto autorizzativo, i titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione all'Ente competente della data di effettivo inizio dei lavori.

Nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, del Regolamento Forestale (DPGRT 48/R/2003), il Comune con apposito provvedimento a firma del dirigente responsabile o suo delegato può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione e al possessore del bene oggetto dei lavori.

NNorme comuni per le pratiche di Autorizzazione e di Dichiarazione Inizio Lavori

Art.8 Procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini

Per le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista il responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni per le dichiarazioni, ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio dell'istruttoria.
Il responsabile del procedimento può, con provvedimento motivato, richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, e fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.
Dell'interruzione dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo deve esserne dato atto nella comunicazione o nella richiesta integrativa di cui sopra.

Art.9 Varianti in corso d'opera: Procedure e modalità di presentazione delle domande.

Le varianti in corso d'opera soggette alla Dichiarazione Inizio Lavori seguono la procedura e la modulistica di cui all'Art.3 del presente Regolamento.

Le varianti in corso d'opera riferibili agli interventi soggetti ad Autorizzazione seguono la procedura e la modulistica di cui all'Art.5 del presente Regolamento.

Art.10 Vigilanza ed accertamento delle infrazioni. Sanzioni. Ripristini

In base all'Art.81 comma 3 della Legge Forestale n. 39/2000, la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla materia di cui all'Art.42, comma 5, è di competenza dell'Amministrazione Comunale.
Le sanzioni per la violazione delle disposizione di legge sono quelle previste all'Art.82 della Legge Forestale n° 39/2000 e successive modificazioni.
Nel caso di violazione delle disposizioni di legge che comportino una intimazione della rimessa in pristino dei luoghi da parte del trasgressore, l'Amministrazione Comunale procederà secondo il disposto di cui all'Art.85 della Legge Forestale Toscana n. 39/2000 e successive modifiche.

Norma Finali

Art.11 Vigenza del Regolamento e istruzione pratiche già pervenute al Comune di Siena

Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni presentate al Comune di Siena prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono considerate valide ove conformi alla normativa vigente al momento di presentazione delle stesse.

Art.12 Procedimenti in essere alla data del 31.12.2003 presso l'Amministrazione Provinciale

Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni presentate prima del 31.12.2003 all'Amm.ne Provinciale di Siena sono considerate valide,ove conformi alla normativa vigente al momento di presentazione delle stesse, e l'atto autorizzativo, ove prescritto o abilitativo, sarà rilasciato dalla stessa Amm.ne Provinciale.

Opere e movimenti di terreno eseguibili senza Autorizzazione o Dichiarazione

(Estratto dal Regolamento Forestale della Toscana DPGR n. 48/R del 8 agosto 2003)

Art.98 - Lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1.La manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti è consentita a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati.

2. La manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale è consentita a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende, in particolare:

  1. a) livellamento del piano viario;
  2. b) ricarico con inerti;
  3. c) ripulitura e risagomatura delle fossette laterali;
  4. d) tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali;
  5. e) ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
  6. f) rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
  7. g) rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
  8. h) installazione di reti parasassi;
  9. i) taglio della vegetazione forestale, con le modalità indicate all'articolo 41.

3. Sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.

4. La sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche è consentita, a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione stessa, anche in adiacenza a quelli esistenti.

5. La manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrate è consentita, a condizione che non comporti modifiche di tracciato delle stesse.

6. La manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica è consentita, purché nel rispetto della normativa vigente.

7. La rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti è consentita, a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi.

Art.99 - Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. Le recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, sono consentite a condizione che:

  1. a) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all'infissione dei pali e sostegni;
  2. b) siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
  3. c) non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.

2. La messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche è consentita, a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo e a condizione che non comporti l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio.

3. È consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:

  1. a) l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro;
  2. b) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;
  3. c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al d.lgs. 22/1997;
  4. d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
  5. e) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

4. È consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:

  1. a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;
  2. b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
  3. c) le opere accessorie, fatte salve quelle consentite dal presente regolamento, non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;
  4. d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al d.lgs. 22/1997;
  5. e) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
  6. f) limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

5. È consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superficie, a condizione che:

  1. a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti;
  2. b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
  3. c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al d.lgs. 22/1997;
  4. d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
  5. e) gli scarichi in superficie convoglino le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua.

6. La posa in opera di tubazioni e cavi interrati è consentita, a condizione che:

  1. a) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea;
  2. b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondità;
  3. c) lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno;
  4. d) di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;
  5. e) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al d.lgs. 22/1997;
  6. f) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree.

7. La realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, è consentita a condizione che:

  1. a) non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondità;
  2. b) non abbia superficie superiore a 50 metri quadrati o superficie superiore a 100 metri quadrati se realizzata per almeno il 70 per cento con materiali permeabili;
  3. c) sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
  4. d) non comporti eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie.

8. La realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, è consentita a condizione che l'intervento:

  1. a) non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;
  2. b) non sia connesso all'esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del presente capo e del capo II;
  3. c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.

Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a Dichiarazione di Inizio Lavori

(Estratto dal Regolamento Forestale della Toscana DPGR n. 48/R del 8 agosto 2003)

Art.100 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione

1. La realizzazione delle opere o movimenti di terreno di cui al presente articolo è soggetta a dichiarazione, purché gli stessi siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo e purché siano rispettate le condizioni di seguito indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.

2. La realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, è soggetta a dichiarazione, a condizione che:

  1. a) lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;
  2. b) siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno.

3. La costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo è soggetta a dichiarazione, a condizione che:

  1. a) gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;
  2. b) le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
  3. c) le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.

4. La realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 1,5 metri, è soggetta a dichiarazione a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare.

5. La realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato, è soggetta a dichiarazione, a condizione che:

  1. a) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
  2. b) le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;
  3. c) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque;
  4. d) per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione.

6. La realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico è soggetta a dichiarazione, a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilità dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell`area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti.

7. L'ampliamento volumetrico di edifici esistenti è soggetto a dichiarazione, a condizione che:

  1. a) non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso;
  2. b) dalla relazione geologica allegata al progetto risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio è compatibile con la stabilità del versante.

8. L'installazione, nei territori boscati, di serbatoi esterni e interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 3 a 10 metri cubi, è soggetta a dichiarazione, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 99, commi 3 e 4.

9. Sono soggetti a dichiarazione gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità, sulla base delle indagini di cui all'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), a condizione che tali interventi:

  1. a) non siano da attuare in terreni boscati;
  2. b) non riguardino aree classificate a fattibilità 4 o non classificate;
  3. c) la dichiarazione di inizio lavori sia corredata da:
  4. 1) dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti:
    1. 1.1) che sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;
    2. 1.2) che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde.
    3. 2) relazione geologica e risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'articolo 75;
    4. 3) progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno;
    5. 4) relazione e apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi. Inoltre, apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto.

Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad Autorizzazione

(Estratto dal Regolamento Forestale della Toscana DPGR n. 48/R del 8 agosto 2003)

Art.101 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto nella presente sezione, le opere e i movimenti di terreno non connesse alla coltivazione dei terreni agrari e forestali, comprese l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere, sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 42, comma 5 della legge forestale.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le valutazioni delle possibili alterazioni della stabilità dei terreni vincolati e della regimazione delle acque è effettuata sulla base:

  1. a) delle risultanze delle indagini geologiche e delle verifiche di stabilità definite dall'articolo 75, in rapporto alla tipologia, localizzazione, modalità e fasi esecutive delle opere;
  2. b) delle modalità per la realizzazione e della successione temporale dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, come evidenziati in apposita relazione tecnica, planimetrie e sezioni relative alle fasi di cantiere, riferite all'attuazione del progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno;
  3. c) delle possibili interferenze con la circolazione idrica superficiale e profonda, come risultano dalle indagini geologiche di cui alla lettera a) ed evidenziate in apposita documentazione progettuale in cui siano rilevabili, in particolare, i livelli di falda in sovrapposizione alle opere in progetto, le opere per la regimazione e lo smaltimento delle acque superficiali, nonché la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi;
  4. d) dell'assetto finale dei luoghi al termine dei lavori e delle eventuali opere di ripristino ambientale.
Ultima modifica 26/07/2022 - 10:55