Art. 96 Usi compatibili per gli edifici dell'insediamento diffuso

1. Per gli edifici esistenti nell'insediamento diffuso del territorio rurale del Comune di Siena, fermo restando quanto disposto dalla L.R. 65/2014 e s.m.i. in merito alle limitazioni al mutamento della destinazione agricola e gli obblighi sottoscritti e fatte salve le destinazioni d'uso specificamente individuate nelle Tavole di progetto del P.O. e le ulteriori prescrizioni riferite ai singoli ambiti, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  1. a. per gli edifici a destinazione d'uso agricola, gli usi consentiti sono quelli di abitazioni rurali, annessi e depositi di servizio per il diretto svolgimento di attività agricole ed agriturismo;
  2. b. per gli edifici con presenza di abitazioni rurali è sempre possibile il cambio di destinazione d'uso verso la residenza civile e sono inoltre ammesse le attrezzature e i servizi pubblici, le attività direzionali e di servizio limitatamente alle sotto-articolazioni e1, e2, le attività artigianali di servizio b3 e l'artigianato di produzione di beni artistici;
  3. c. per gli edifici strumentali agricoli o attualmente con altre destinazioni d'uso (categorie funzionali b, c, e), ai quali il P.O. attribuisce la disciplina d'intervento t1, t2 e t3, per il particolare pregio o valore testimoniale dell'edificio, sono ammesse le destinazioni d'uso di residenza civile, anche come ampliamento delle abitazioni esistenti e le altre destinazioni di cui al precedente punto b;
  4. d. per gli edifici con presenza di residenze civili, quale che sia la disciplina d'intervento attribuita, oltre alla destinazione residenziale sono ammesse le destinazioni d'uso spazi e attrezzature di servizi pubblici e le attività direzionali e di servizio, quali gli studi professionali compatibili e le strutture associative e di servizio nei settori socio-sanitario e culturale (e1 ed e2);
  5. e. per gli altri edifici, con discipline di intervento t4 e t5, è ammesso il mutamento di destinazione d'uso ad attrezzature e servizi pubblici, attività direzionali e di servizio e1 ed e2, laboratori di artigianato di servizio b3 ed artigianato tradizionale (antichi mestieri), commerciale al dettaglio in esercizi di vicinato e attività di somministrazione di alimenti e bevande (c1), oltre servizi per l'agricoltura, per l'ambiente e le manutenzioni ambientali (rientranti nella sottocategoria direzionale e di servizio e1), magazzini e le attività artigianali di trasformazione di prodotti agricoli, forestali e allevamento; è possibile anche il riutilizzo a fini agricoli, ai sensi e nei modi di cui all'art. 75 della L.R. 65/2014 e s.m.i.; solo nel caso che siano in aderenza ad edifici già residenziali, è ammessa anche la destinazione d'uso di residenza civile, come ampliamento dell'abitazione esistente, senza ulteriore possibilità di applicazione della disciplina di intervento t5 eventualmente riservata a quest'ultima.

2. Non è consentito cambiare destinazione d'uso agli annessi agricoli costruiti sulla base di Piani Aziendali ai sensi della L.R. 10/79 e a quelli costruiti sulla base dei P.A.P.M.A.A. ai sensi della L.R. 64/95 e successive modifiche e integrazioni.