Art. 23 Aree di servizio e impianti di distribuzione carburante

1. Le aree di servizio e gli impianti di distribuzione dei carburanti esistenti sono individuate lungo la rete stradale nelle Tavole di progetto del P.O. con la sigla c4.

Gli accessi ai distributori di carburante sono assimilati a tutti gli effetti ai passi ed accessi carrabili di cui al Codice della Strada ed al D.M. 19/04/2006.

2. Nei progetti di adeguamento degli impianti sono consentiti interventi fino alla sostituzione edilizia, come definita dalle disposizioni regionali, con un ampliamento una tantum massimo del 20% della Superficie edificata o edificabile (SE) esistente. Tali interventi non possono superare l'Altezza massima (Hmax) di 5 ml., ad eccezione delle pensiline, a copertura dell'area di erogazione, che possono raggiungere Altezza massima di 7 ml e comunque le stesse non concorrono alla superficie esistente. Tali ampliamenti non sono consentiti per gli impianti che abbiano già usufruito delle possibilità di ampliamento previste dal Regolamento Urbanistico previgente.

3. Negli impianti di distribuzione dei carburanti sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, da considerarsi complementari:

  • attività di commercio al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a quella degli esercizi di vicinato, comprensiva di eventuale vendita di stampa quotidiana e periodica, tabacchi, lotterie e simili, nel rispetto della normativa vigente;
  • attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, con superficie di somministrazione non superiore a 300 mq;
  • servizi integrativi all'automobile e all'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, autolavaggio, servizi informativi di interesse generale e turistico, servizi di bancomat, ecc.

Per le attività complementari si dovranno prevedere i parcheggi per la sosta stanziale, di cui al precedente art. 18 e nel caso di attività commerciali dovranno essere previsti anche i parcheggi per la sosta di relazione nella misura stabilita per le attività commerciali.

4. Le eventuali attività complementari di cui al precedente comma, non possono essere cedute separatamente dall'attività per l'installazione e l'esercizio dell'impianto di distribuzione.

5. Nuovi impianti di distribuzione di carburanti e gli ampliamenti degli impianti esistenti, in ragione delle specifiche caratteristiche storico-culturali, ambientali e paesaggistiche del territorio, potranno essere previsti esclusivamente nell'ambito del territorio urbanizzato lungo la rete stradale principale (RS), nel sottosistema delle Aree Miste (AM), mentre nel caso di aree esterne al territorio urbanizzato i nuovi impianti e gli ampliamenti degli impianti esistenti dovranno essere preliminarmente valutati ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

6. Per le nuove aree di servizio e distributori carburanti e negli interventi di modifica a quelli esistenti dovranno essere previsti appositi spazi per la ricarica dei veicoli elettrici nella misura minima di due postazioni per ciascun impianto.