Art. 88 Sistema delle colline sabbiose (PAE7, PAE8, PAE9, PAE10, PAE11)

1. Nei sottosistemi ambientali appartenenti al sistema delle Colline sabbiose dovranno essere messe in atto le seguenti azioni prioritarie:

  • assicurare il mantenimento di un elevato livello di qualità delle relazioni percettive tra insediamenti antichi e contesto paesaggistico, tenendo conto della particolare rappresentatività di questo Sistema di Paesaggio;
  • favorire le colture arboree, in particolare di olivo, lungo i crinali e nelle aree;
  • tutelare la tessitura agraria a maglia fitta dell'olivo e del promiscuo, i terrazzamenti e le sistemazioni agrarie tradizionali tramite la manutenzione ed il ripristino;
  • sostenere la produzione agricola della cintura periurbana;
  • estendere le forme di fruizione pedonale e ciclabile dei paesaggi agrari di maggiore qualità.
  • mettere in atto efficaci misure di protezione dei suoli e contrastare l'erosione, con una progettazione adeguata delle sistemazioni idraulico agrarie;
  • recuperare i paesaggi agrari storici e gestire i terreni invasi da vegetazione boschiva per fattori di acclività, esposizione, composizione dei suoli contenendo l'espansione delle neoformazioni forestali sui terreni scarsamente mantenuti.

2. I P.A.P.M.A.A. e gli interventi di miglioramento agricolo ambientale e paesaggistico a corredo degli altri nuovi annessi e manufatti previsti al Capo III del presente Titolo devono tenere conto delle azioni elencate al comma 1.