Art. 174- Terre e rocce da scavo

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1. Qualunque movimento terra che comporti scavo e/o riporto di terre e/o rocce vergini (ovvero che non siano contaminate e non siano mescolate a materiale di riporto o materiale da demolizione) dovrà essere appositamente autorizzato secondo l'art.186 del Dlgs 152/06 e s.m.i., nell'ambito della procedura per il permesso a costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio attività relativi all'opera a cui si riferiscono.

2. Nel caso che le terre e/o rocce non siano trattate secondo la suddetta normativa saranno considerate secondo il regime dei rifiuti e pertanto conferite ad apposito impianto di smaltimento/recupero autorizzato mediante formulario.

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Ultima modifica 26/07/2022 - 11:03