1. Qualunque movimento terra che comporti scavo e/o riporto di terre e/o rocce vergini (ovvero che non siano contaminate e non siano mescolate a materiale di riporto o materiale da demolizione) dovrà essere appositamente autorizzato secondo l'art.186 del Dlgs 152/06 e s.m.i., nell'ambito della procedura per il permesso a costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio attività relativi all'opera a cui si riferiscono.
2. Nel caso che le terre e/o rocce non siano trattate secondo la suddetta normativa saranno considerate secondo il regime dei rifiuti e pertanto conferite ad apposito impianto di smaltimento/recupero autorizzato mediante formulario.