1. I nuovi edifici rurali ad uso abitativo avranno una SUL massima di mq. 130, distribuita su un unico livello. L'eventuale piano terra potrà essere adibito ad annessi e garage.
2. Nel caso di fondi già edificati, la nuova costruzione deve essere ubicata in prossimità dell'edificio o edifici esistenti, possibilmente con un lato parallelo a quest'ultimo.
3. La forma dell'edificio deve essere il più possibile compatta e regolare con prevalenza dei pieni sui vuoti, finestre e porte di dimensioni tradizionali, coperture a falda in laterizio con pendenza massima del 30%, a padiglione o a capanna con esclusione di terrazze a tasca e finestre a raso. Le finiture di facciata devono essere in intonaco civile o muratura a faccia vista. È vietato l'uso di materiali plastici.
4. Non è ammessa la costruzione di corpi sporgenti in aggetto. È possibile la creazione di locali interrati, da destinarsi unicamente a deposito e cantina con esclusione di rampe di discesa carrabili. Gli infissi potranno essere realizzati in legno o in metallo, purché verniciati.
5. Nella localizzazione del manufatto si dovrà valutare il suo corretto inserimento nel contesto, assumendo come riferimenti i medesimi criteri esplicitati nel precedente art.158.
6. Gli interventi di nuova edificazione e di demolizione con ricostruzione di edifici rurali ad uso abitativo devono inoltre seguire questi criteri generali:
- - distanza minima dalla strada poderale ml. 5, massima ml. 15, distacco da edifici esistenti di almeno ml. 10;
- - utilizzo minimo di nuove recinzioni, comunque da realizzare con paletti e rete metallica a maglia sciolta, accompagnata da schermature di tipo arbustivo con essenze da selezionare tra quelle indicate nell'art. 107 delle presenti NTA;
- - un solo accesso carrabile; per le aree di pertinenza immediata devono essere utilizzate terra battuta, pavimentazioni tradizionali, pavimentazioni con materiali nuovi cromaticamente idonei, senza uso di asfalto o massetti di calcestruzzo.