1. Sugli edifici rurali ad uso abitativo sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali (RA).
2. L'addizione funzionale è consentita esclusivamente per gli edifici rurali ad uso abitativo che non siano già stati oggetto di trasferimenti di volumetria o ampliamenti una tantum in applicazione della ex L.R. 64/1995.
3. I volumi aggiuntivi devono essere realizzati rispettando gli assi ordinatori dei prospetti, la forma e le dimensioni delle finestre, e utilizzando materiali costruttivi coerenti.
4. Gli interventi di ampliamento del volume non devono comportare aumento delle unità immobiliari a uso abitativo o la realizzazione di scale esterne aggiuntive, né devono eccedere l'altezza degli edifici esistenti.
5. Gli ampliamenti una tantum sono consentiti fino ad un massimo di 100 mc. per unità immobiliare. In presenza di PMAA si possono prevedere trasferimenti di volumetria tra edifici rurali ad uso abitativo fino ad un massimo di 200 mc., nel rispetto dei requisiti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 ed a condizione che l'edificio che cede la volumetria venga demolito nella sua interezza, con contestuale ripristino ed eventuale messa a coltura nel suo sedime.