Art. 80- L'insediamento diffuso in ambito rurale

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1. Fatte salve specifiche disposizioni del RU, negli edifici appartenenti all'insediamento diffuso in ambito rurale le trasformazioni ammesse variano in funzione della attuale destinazione d'uso e sono indicate nei successivi artt. 81, 82 e 83 delle presenti NTA.

2. Fatte salve specifiche disposizioni del RU, sono ammessi esclusivamente cambi d'uso da R a AG e viceversa.

3. Il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli o la loro destinazione a ricettività agrituristica, anche tramite PMAA, non dovrà comportare, in ogni caso, comunque interventi edilizi eccedenti il Restauro e Risanamento Conservativo (RRC).

4. In caso di frazionamenti e/o cambi di destinazione d'uso si applica la disciplina dell'art. 85, commi 1 e 6.

5. Nei resede degli edifici appartenenti all'Insediamento rurale diffuso sono ammessi gli interventi di cui all'art. 85 commi 5 e 6.

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Ultima modifica 26/07/2022 - 11:03