1. La disciplina di cui al presente Titolo IV si applica agli edifici e spazi scoperti censiti nella "Schedatura dei beni storico architettonici del territorio aperto" contenuta nel QC del PS nonché nella "Schede di rilievo in ambito urbano o integrative rispetto a quelle del Piano Strutturale" (RUqc1) contenuta nel QC del RU; le due schedature sono di seguito per brevità denominate "Schede BSA", e gli edifici compresi al loro interno "edifici censiti" sono suddivisi in edifici d'interesse storico e edifici recenti e precari. La normativa è modulata in funzione dei giudizi di valore architettonico espressi per ciascun edificio censito. I perimetri delle aree oggetto delle schedature sono riportati con apposito segno grafico nelle tavole RU2 ed RU3.
2. Le specifiche tipologie d'intervento ammissibili, per gli edifici censiti, sono riportate nelle schede normative di riferimento, salvo prescrizioni particolari indicate nelle tavole RU2 ed RU3. In caso di comprovata instabilità e pericolosità statica o in caso di crollo, purché sia si possibile accertarne la preesistente consistenza, degli edifici, per i quali è previsto il RRC o la RIa è consentita la demolizione con fedele ricostruzione (DF) di cui all'art. 30, previa preventivo Progetto di Restauro di cui all'articolo 18 delle NTA, da approvarsi nelle forme del piano attuativo.
3. Le unità abitative risultanti dai frazionamenti degli edifici censiti dovranno avere una superficie media non inferiore a 80 mq. di SUL, con esclusione della SUL dei locali ricovero attrezzi per la cura degli spazi aperti.
4. Negli edifici censiti come BSA ricadenti in ambito urbano, sono ammessi i cambi di destinazione d'uso verso la residenza (R), l'artigianato di servizio (IS, solo al piano terra), il commercio di vicinato (Tc1, solo al piano terra), uffici privati e studi professionali (Tb1), Servizi (S), salvo prescrizioni particolari indicate nelle tavole RU2.
5. Negli edifici censiti come BSA ricadenti in territorio rurale sono sempre consentiti cambi d'uso verso la destinazione agricola (AG). Sono consentiti inoltre:
- - cambio d'uso da residenza agricola (AG) a residenza (R);
- - cambio da altri usi a residenza (R) alle seguenti condizioni:
- a) che sia finalizzato all'ampliamento di unità abitative esistenti o alla realizzazione di alloggi con dimensione media di 80 mq. di SUL, con esclusione della SUL dei locali ricovero attrezzi per la cura degli spazi aperti;
- b) l'edificio non sia censito come "recente" o " precario";
- c) che non si tratti di manufatti specialistici quali, parate, carraie, tettoie, castri, legnaie e forni.
6. Nei casi di frazionamento o di deruralizzazione di edifici dovranno essere previsti, all'interno dell'immobile oppure negli annessi esistenti posti in prossimità, idonei locali, anche comuni, di ampiezza pari a 1/10 della SUL di ogni unità immobiliare, per il ricovero di attrezzi per la cura degli spazi aperti.