Consolidamento della Strada Comunale di Terrensano e Belcaro- approvazione del 14.01.20 (vigente)
Art. 152 Sistema delle Colline sabbiose (PAE7, PAE8, PAE9, PAE10, PAE11)
1. Nei sottosistemi ambientali appartenenti al sistema delle Colline sabbiose dovranno essere messe in atto le seguenti azioni:
- - incrementare la consistenza della vegetazione autoctona, operando con modalità differenziate negli impluvi e nei versanti ed ove possibile in contiguità con l'attuale distribuzione delle compagini boschive;
- - assicurare il mantenimento di un elevato livello di qualità delle relazioni percettive tra insediamenti antichi e recenti, e contesto paesaggistico, tenendo conto della particolare rappresentatività e tipicità di questo Sistema di Paesaggio;
- - favorire la presenza delle colture arboree, in particolare di olivo, sui ripiani e in generale vicino agli edifici, storici e non, allineati o sparsi lungo i crinali, contrastando i fenomeni di espansione dei seminativi e delle aree incolte;
- - tutelare i terrazzamenti e le sistemazioni agrarie tradizionali tramite la manutenzione ed il risarcimento;
- - estendere le forme di fruizione pedonale e ciclabile dei paesaggi agrari di maggiore qualità.
2. I PMAA redatti da aziende ricadenti in tutto od in parte in questo sistema di paesaggio assumono come interventi di miglioramento ambientale una o più delle tipologie di cui al comma 1. Inoltre, le recinzioni murarie dovranno essere sostituite con siepi ed alberature ad esclusione delle recinzioni facenti parte del patrimonio storico. Gli elementi di verde dovranno essere scelti tra specie autoctone. L'articolazione delle superfici coltivate con vigneti a maglia larga avverrà perseguendo una dimensione dei campi inferiore a 5 ha. I seminativi ed i vigneti in pendenza potranno essere sottoposti a riconversione colturale.
3. Gli interventi di ripristino o restauro ambientale, promossi da soggetti pubblici e privati, assumono come azioni prioritarie l'eliminazione degli incolti nelle aree limitrofe agli insediamenti storici murati, nonché gli interventi di cui al precedente comma 1.
4. Nel sottosistema dei Crinali delle strade Massetana e Grossetana (PAE 7) è ammessa la realizzazione sia di annessi che di case rurali tramite PMAA con le modalità di cui agli artt. 158 e 159 delle presenti norme. In questo sottosistema si dovrà favorire l'incremento della consistenza della vegetazione autoctona oppure, in alternativa, il recupero delle fitocenosi arboree. Si dovrà altresì incentivare la riconversione a colture arboree degli incolti e dei seminativi sui versanti sabbiosi.
5. Nel sottosistema dei Crinali di Belcaro, Agostoli e Monastero (PAE 8) è ammessa, tramite PMAA, esclusivamente la realizzazione di annessi rurali con le modalità di cui all'art. 158 delle presenti norme. In questo sottosistema si dovrà incentivare la manutenzione degli assetti agricoli e la riconversione dei seminativi, nonché la promozione dell'oliveto intorno agli edifici storici e nei versanti sabbiosi. Si dovrà inoltre assicurare particolare tutela dei ripiani sabbiosi corrispondenti ai crinali e ai versanti visibili da Siena, conservando la qualità degli assetti edilizi e delle pertinenze.
6. Nel sottosistema dello Sperone di Siena (PAE 9) è ammessa, tramite PMAA, esclusivamente la realizzazione di annessi rurali con le modalità di cui all'art. 158 delle presenti norme. In questo sottosistema si dovrà incentivare la riconversione colturale dei seminativi e dei vigneti in pendenza, la manutenzione degli assetti agricoli, la eliminazione degli incolti.
7. Nel sottosistema dei Crinali dell'Osservanza, Vignano e Santa Regina (PAE 10) è ammessa, tramite PMAA, esclusivamente la realizzazione di annessi rurali con le modalità di cui all'art. 158 delle presenti norme. In questo sottosistema si dovrà incentivare la manutenzione degli assetti agricoli e la riconversione dei seminativi, nonché la promozione dell'oliveto intorno agli edifici storici e nei versanti sabbiosi. Si dovrà altresì assicurare particolare tutela dei ripiani sabbiosi corrispondenti ai crinali e ai versanti visibili da Siena, conservando la qualità degli assetti edilizi e delle pertinenze.
8. Nel sottosistema delle Colline del Bozzone (PAE 11) è ammessa la realizzazione sia di annessi che di case rurali tramite PMAA con le modalità di cui agli artt. 158 e 159 delle presenti norme. In questo sottosistema si dovrà incentivare la riconversione degli incolti e dei seminativi sui versanti sabbiosi, la coltivazione dell'oliveto intorno agli edifici storici e nei versanti sabbiosi, nonché la coltivazione del vigneto in forme appropriate alla morfologia. Si dovrà inoltre favorire l'ampliamento della consistenza della vegetazione autoctona, assicurandone la connettività con la vegetazione igrofila. Sarà infine da evitare la separazione fisica e visiva tra il resede degli edifici ed il territorio circostante.