Regolamento comunale per la Disciplina e per l'Applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni

Capo I Disposizioni Generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio del Comune di Siena della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.

2. Stabilisce, in particolare, le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal vigente Codice della Strada e dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 2 Gestione del servizio

1. L'Amministrazione comunale provvede alla organizzazione e gestione del servizio nel rispetto, oltreché della normativa di settore vigente, anche del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari assicurando la realizzazione delle sue prescrizioni.

2. La scelta della forma di gestione del servizio è operata dal Consiglio Comunale secondo le disposizioni del D. Lgs. 267/2000, nonché di quelle di cui all'Art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La scelta della forma di gestione del servizio è operata dal Consiglio Comunale secondo le previsioni normative vigenti.

4.Nel caso che la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta non venga effettuata in forma diretta, il Consiglio Comunale può affidare il servizio ad uno dei soggetti iscritti all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare l'attività di accertamento dei tributi, nel rispetto del relativo Regolamento approvato con D.M. 11.9.2000 n. 289; in tal caso le attribuzioni di cui all'Art. 11, 1º comma del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, inerenti la figura del "funzionario responsabile" spettano a detto soggetto.

5. L'Ente locale è tenuto a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Capo II Disciplina della pubblicità

Art. 3 Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi vigenti, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti, nonché dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

2. Ai fini della Tariffa, le tipologie dei mezzi pubblicitari, in riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni, nonché a quelle contemplate dal Piano generale degli impianti pubblicitari, sono così classificate:

2.1 pubblicità ordinaria: effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai punti successivi;

2.2 pubblicità effettuata con veicoli;

2.3 pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni: caratterizzata dall'uso di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare o effettuate su schermi o pareti riflettenti;

2.4 pubblicità varia effettuata:

  1. a) con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze;
  2. b) da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa la pubblicità effettuata su specchi d'acqua;
  3. c) con palloni frenati e simili;
  4. d) mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
  5. e) a mezzo apparecchi amplificatori e simili.

Art. 4 Definizione delle tipologie pubblicitarie

1. Si definisce mezzo pubblicitario qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività.

2. Per una puntuale definizione dei singoli mezzi pubblicitari si fa espresso rinvio alla Parte II del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 5 Modalità, divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Per la messa in opera dei mezzi pubblicitari devono essere seguite le disposizioni contenute nell'Art. 23 del Codice della Strada, nel capo I del D.P.R. 495/93 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada) come successivamente modificati ed integrati nonché quelle contenute nel vigente Piano degli Impianti Pubblicitari che indica altresì quali sono le forme di pubblicità ammesse nelle singole zone del territorio comunale.

Art. 6 Autorizzazioni per pubblicità permanente

1. Gli impianti sotto indicati sono soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) di cui all'Art. 79 della L.R. 1/2005:

  • cartelli per installazioni con permanenza superiore a tre mesi;
  • insegne di esercizio;
  • preinsegne;
  • targhe;
  • totem;
  • impianti pubblicitari di servizio;
  • sorgenti luminose;
  • bandiere per installazioni con permanenza superiore tre mesi.

2. La DIA dovrà essere integrata da autorizzazione paesaggistica nei casi di aree vincolate ai sensi della parte III del D.lgs 42/2004, nonché da nulla osta della Polizia Municipale nei casi previsti dal Codice della Strada.

3. Resta inteso che il suddetto rilascio nei centri abitati è subordinato al preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'Art.23 del D.Lgs.30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la denuncia di inizio attività presso il preposto ufficio comunale, in originale e copia, allegando:

  1. a. il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
  2. b. il nulla-osta della Soprintendenza se l'immobile è vincolato ai sensi della parte Iº del Decreto Lgs. 42/2004;
  3. c. una relazione tecnica attestante l'idoneità statica e conformità alle norme del Codice della Strada e conseguente assunzione di responsabilità da parte di un tecnico abilitato;
  4. d. n. 3 copie (n. 5 copie se l'immobile è in area assoggettata al vincolo di cui alla parte III del D. Lgs 42/2004 o alla L. n. 431/85) degli elaborati grafici ove siano specificate, in scala adeguata, le caratteristiche del manufatto (forma, dimensioni, materiali, colori e distanza dalla strada);
  5. e. una planimetria ubicativa in scala adeguata e relazione fotografica.

4. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è sufficiente un'unica relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato.

5. L'Ufficio competente, al momento del ricevimento della domanda, comunica il responsabile del procedimento ed inizia l'istruttoria della relativa pratica, acquisendo i pareri dei servizi e degli organi interessati. Ottenuta l'autorizzazione, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la dichiarazione per l'imposta sulla pubblicità, con l'indicazione della superficie del messaggio pubblicitario.

6. Per quanto concerne gli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si fa espresso rinvio agli artt. 54 e 55 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

7. I segnali turistici e di territorio definiti all'Art. 134 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 sono soggetti alla sola Autorizzazione della Polizia Municipale poiché trattasi di segnaletica stradale e non di impiantistica pubblicitaria. L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni ed è di volta in volta tacitamente rinnovabile per un uguale periodo, salvo i casi di decadenza, revoca e rinuncia dell'autorizzazione.

Art. 7 Autorizzazioni per pubblicità temporanea

1. La pubblicità realizzata con i seguenti mezzi pubblicitari:

  • striscioni;
  • locandine;
  • stendardi;
  • cartelli;
  • bandiere;
  • segni orizzontali reclamistici;
  • impianti di pubblicità e propaganda;

è effettuabile per periodi pari o inferiori a tre mesi nell'arco di un anno solare. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta domanda in carta legale al competente ufficio di Polizia Amministrativa. La domanda deve essere presentata almeno 20 giorni prima della data indicata come inizio per l'effettuazione della pubblicità e deve contenere le generalità complete del richiedente, l'indicazione della tipologia e del soggetto della pubblicità, l'indicazione degli spazi che si desidera occupare con i singoli mezzi pubblicitari. Per l'installazione degli stendardi dovrà essere fornito anche:

  1. a. l'elenco delle vie, scelte tra quelle individuate per l'ancoraggio agli appositi pali nell'elenco definito con atto della Direzione Polizia Municipale;
  2. b. un elenco aggiuntivo, in ordine decrescente riguardo alla preferenza, di almeno 6 vie alternative, dove possa essere apposto il materiale pubblicitario in caso di completa occupazione degli spazi indicati per primi.

2. Per il posizionamento degli stendardi, nei casi in cui il numero delle richieste sia molto elevato, l'amministrazione al fine di garantire la presenza sul territorio al maggior numero di soggetti possibili, si riserva di autorizzare l'apposizione di n. due stendardi per palo, nelle vie a doppio senso di circolazione. L'assegnazione degli spazi viene effettuata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle singole richieste come risulta da protocollo generale o da fax inviato direttamente all'ufficio competente. Ogni domanda può contenere più periodi di esposizione; gli stessi devono essere intervallati da almeno 15 giorni e non possono essere comunque accolte prenotazioni per periodi oltre i quattro mesi dalla data della richiesta.

3. L'autorizzazione ha validità esclusivamente per gli spazi ed i periodi in essa indicati. Il Direttore o il Responsabile del Servizio dovrà esprimersi in ordine al rilascio o al diniego dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla domanda, salvo quanto diversamente disposto in altri atti regolamentari.

4. Nell'ipotesi che la domanda risulti incompleta o nel caso che l'ufficio competente al rilascio del provvedimento ravvisi la necessità di integrazioni particolari, l'ufficio medesimo inviterà il richiedente ad integrare gli elementi necessari entro un congruo termine. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e comincerà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto.

5. Nel caso che il richiedente non ottemperi all'integrazione entro il termine assegnato, tale inerzia sarà intesa come rinuncia all'effettuazione, senza obbligo per il comune di comunicazione di archiviazione del procedimento.

6. Per quanto concerne gli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si fa espresso rinvio all'Art. 54 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni.

7. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone, animali o a cose derivanti dalla collocazione della pubblicità autorizzata, né per pretese di terzi nei confronti del soggetto autorizzato.

Art. 8 Decadenza e revoca della autorizzazione - Rinuncia

1. Sono cause di decadenza:

  • le reiterate violazioni, da parte del soggetto autorizzato, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  • la violazione delle norme di legge e regolamentari in materia di installazione dei mezzi pubblicitari;
  • il mancato pagamento dell'imposta.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza l'imposta già corrisposta non verrà restituita.

3. L'autorizzazione per la installazione dei mezzi pubblicitari è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

4. Nel caso di revoca, l'Amministrazione - o il concessionario nel caso di gestione in concessione - restituirà l'imposta già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.

5. Nei casi di decadenza o revoca dell'autorizzazione, il soggetto autorizzato è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari ai sensi di quanto espressamente disposto dall'Art. 54 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il soggetto autorizzato può rinunciare agli effetti della stessa autorizzazione con apposita domanda in carta libera. Se si tratta di pubblicità a carattere permanente la stessa va presentata all'Ufficio competente entro il 31 dicembre dell'anno in corso, con conseguente sua cancellazione a partire dal successivo anno solare. Nel caso di pubblicità temporanea la domanda va presentata entro 10 giorni dalla data di effettuazione. La rinuncia non dà comunque diritto al rimborso della relativa imposta.

Art. 9 Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dagli artt. 6 e 7, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'Ufficio comunale o all'Ufficio del concessionario - se il servizio è in concessione - su apposito modulo la dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicati gli estremi della DIA / autorizzazione comunale all'installazione, le caratteristiche, la durata della pubblicità, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, Art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune, questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, senza spese per l'utente.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui agli artt 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1º gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Capo III Disciplina del servizio sulle pubbliche affissioni

Art. 10 Generalità

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni, assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'Art. 15 del presente Regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

5. I manifesti di natura commerciale trovano collocazione negli spazi di cui all'Art. 15, comma 3, lettera b) del presente Regolamento, nei limiti della capienza degli stessi.

6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'articolo sopra richiamato sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'Art. 12 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto.

7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi il Comune o il concessionario - nel caso di gestione del servizio in concessione - può disporre la temporanea deroga dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'Art. 15. Se nel proseguo del tempo si confermano le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Art. 11 Affissioni - prenotazioni - registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento - all'ufficio comunale preposto o al concessionario in caso di concessione del servizio a terzi - della commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio o il concessionario tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente, il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.

3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

4. Le commissioni di manifesti non possono contenere richieste di affissioni che superano la durata di giorni 10 consecutivi, nel caso di manifesti di formato fino a cm. 70x100, fatta eccezione per i manifesti per i quali il maggior termine sia obbligatorio per disposizioni di legge.

5. Qualora venga richiesta da parte dello stesso richiedente la ripetizione di una qualsiasi affissione deve intercorrere tra l'una e l'altra un intervallo di giorni 10. Eccezionalmente e in presenza di spazi disponibili, in deroga al precedente disposto, l'affissione sarà possibile a condizione che sia corrisposta, oltre al diritto, una maggiorazione del 100 per cento sulla tariffa base, a titolo di spazi prefissati, ai sensi dell'Art. 19, co. 5 del D.Lgs. n. 507/1993 e succ. mod. e int..

Art. 12 Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima della data dalla quale l'affissione deve avere inizio.

2. Il ritardo nella consegna all'ufficio di manifesti prenotati per l'affissione non consente di prorogare il periodo di esposizione oltre la data conseguente alla durata dei giorni richiesti al momento dell'ordine.

3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione di servizio.

4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'Art. 11.

5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data della scadenza prestabilita.

7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per iscritto, al committente.

8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o, nel caso di gestione in concessione, il concessionario, provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso di diritto.

10. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso, la metà del diritto dovuto.

11. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

12. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non sono ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro preavviso.

13. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per commissione.

14. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

  1. a) le tariffe del servizio;
  2. b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
  3. c) il registro cronologico delle commissioni.

15. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Capo IV Il Piano Generale degli impianti pubblicitari

Art. 13 Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune di Siena in conformità al Piano generale degli impianti pubblicitari in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

2. Il Piano degli impianti pubblicitari, è approvato con apposita deliberazione da adottarsi da parte del Consiglio Comunale.

3. Il comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario, per motivi di riordino ambientale, per demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse.

4. Su segnalazione debitamente motivata e presa acquisizione dei relativi pareri formulati dai competenti Servizi di Polizia Municipale e del Territorio, la rimozione o lo spostamento sono assunti con apposito provvedimento del Dirigente preposto alla responsabilità degli uffici tributari.

Art. 14 La pubblicità esterna

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, nella parte II, definisce specificatamente le singole tipologie pubblicitarie, individuandone altresì i criteri da seguire per la loro installazione.

2. Per la loro esatta collocazione viene altresì prevista la suddivisione del territorio in sei zone, determinando all'interno di ciascuna le tipologie dei mezzi pubblicitari ammesse e non ammesse.

Art. 15 Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari definisce gli impianti da adibire al servizio pubbliche affissioni, al fine di garantire l'affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e quelle da destinare a messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'Art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 5.300,13 proporzionata al numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq.18 per ogni mille abitanti.

3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, ai sensi dell'Art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, è ripartita come appresso indicato:

  1. a) 20% della quota complessiva è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
  2. b) 75% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
  3. c) 5% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati.

4. Gli impianti per le pubbliche affissioni devono rispondere alle caratteristiche stabilite dal D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, che, oltre a fornirne la loro puntuale definizione, prevede specificatamente criteri generali e determinate condizioni per la messa in opera dei relativi supporti.

5. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni anno con apposito provvedimento deliberativo qualora si verifichino effettive nuove necessità accertate e motivate a seguito di variazioni della consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che renda necessario il riequilibrio delle superfici precedentemente assegnate.

6. Il Comune ha, altresì, facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.

Titolo II Disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

Capo I Disciplina generale

Art. 16 Applicazione dell'imposta e diritto

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 17 Classificazione

1. Il Comune di Siena è classificato, in conformità all'Art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nella classe terza.

2. Nell'ipotesi in cui si verifichino variazioni della consistenza della popolazione che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, con specifico provvedimento deliberativo ne viene preso atto e disposto l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Art. 18 La deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe per l'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine suindicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 19 Stagione turistica - Categoria delle località - Maggiorazione delle tariffe.

1. Il Comune applica, secondo le disposizioni previste dall'Art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni una maggiorazione del cinquanta per cento, per complessivi quattro mesi nel corso dell'anno, nei periodi: primo maggio - trenta giugno e primo settembre - trentuno ottobre alle seguenti tipologie:

  • pubblicità ordinaria non superiore a tre mesi (Art. 12, comma 2);
  • pubblicità effettuata con pannelli luminosi non superiore a tre mesi (Art. 14 commi 2 e 3);
  • pubblicità con proiezioni (Art. 14 commi 4 e 5);
  • pubblicità con striscioni e mezzi similari (Art. 15 comma 1);
  • pubblicità con aeromobili (Art. 15 comma 2);
  • pubblicità con palloni frenati e simili (Art. 15 comma 3);
  • pubblicità varia (Art. 15 comma 4);
  • pubblicità a mezzo apparecchi amplificatori e simili (Art. 15 comma 5);
  • diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale (Art. 19).

2. Ai sensi, inoltre, di quanto sancito dall'Art. 4 del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e richiamato dal Piano generale degli impianti pubblicitari, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, le località del territorio comunale sono suddivise in due categorie in relazione alla loro importanza: ordinaria e speciale, come meglio evidenziato nella cartografia allegata sotto la lettera b).

3. Nella categoria speciale è applicata una maggiorazione della tariffa normale del centocinquanta per cento.

4. La superficie complessiva delle località comprese nella categoria speciale come delimitate negli allegati al presente regolamento, è inferiore al 35 per cento di quella del centro abitato.

5. La superficie degli impianti delle pubbliche affissioni installati in categoria speciale come da allegato al presente regolamento è inferiore alla metà di quella complessiva.

6. Le maggiorazioni dell'imposta e del diritto come sopra previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.Quando non sono approvate modifiche entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, continuano ad applicarsi le maggiorazioni già in vigore.

Capo II Imposta sulla pubblicità - Disciplina

Art. 20 Presupposto dell'imposta

1. È soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelli assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolare autorizzazione.

3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

  1. a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
  2. b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 21 Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

2. È obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente 1º comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale o il concessionario del servizio, se trattasi di gestione in concessione, notifica anche a mezzoposta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento,avviso motivato di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 22 Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

3. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.

4. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate,per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

5. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

6. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescere l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previa dichiarazione e pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

8. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati è calcolata sulla superficie complessiva di ciascun impianto nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'Art. 12 del D.Lgs. n. 507/93.

9. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

10. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del DLgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative

Art. 23 Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o direttamente presso le tesorerie comunali, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario stesso, mediante c/c postale o, se consentito dalle vigenti norme, con altri mezzi messi a disposizione dal sistema bancario e postale e preventivamente comunicati al Comune. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alla prescritta dichiarazione. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.

2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a € 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali anticipate, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 30 luglio e 31 ottobre.

4. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni legislative vigenti in materia. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

5. In caso di affidamento al concessionario, la riscossione coattiva dell'imposta e dei diritti si effettua a mezzo ingiunzione fiscale secondo la vigente normativa in materia.

6. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'Art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.

Art. 24 Rimborso e Misura degli Interessi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'effettuazione del rimborso dovrà essere effettuata entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme da rimborsare, a decorrere dall'eseguito pagamento, sono dovuti gli interessi come di seguito specificato. La misura annua degli interessi é determinata in tre punti percentuali oltre il tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 25 Compensazione

1. Le somme liquidate a titolo di rimborso possono, su richiesta del contribuente da comunicare all'ufficio competente entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con l'importo dovuto e ancora da versare.

Art. 26 Rimborsi di Modica Entità

1. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta o diritto sulle pubbliche affissioni ove l'importo da corrispondere sia al di sotto di Euro 1,50.

Art. 27 Rettifica e accertamento d'ufficio

1. In presenza di denuncia infedele o incompleta o di omessa dichiarazione o denuncia ovvero di fronte ad infedeli, parziali o ritardati versamenti viene proceduto all'emissione di accertamenti in rettifica o ad accertamenti d'ufficio mediante appositi avvisi motivati e notificati al contribuente anche a mezzo di Raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non né riproduca il contenuto essenziale.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Nell'avviso devono essere, inoltre, precisate:

  • l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo, ovvero, nel caso di gestione in concessione, l'Ufficio del Concessionario;
  • il termine entro il quale può essere proposto ricorso, l'autorità competente a riceverlo e le modalità da osservare ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
  • L'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.

4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione del servizio in concessione, da un rappresentante del concessionario.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate la sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni.

Capo III Imposta sulla pubblicità - Tariffe

Art. 28 Pubblicità ordinaria

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all' Art. 12, del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente Art. 22.

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'Art. 22.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha la superficie:

  1. a) superiore a mq. 5,5 e fino a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;
  2. b) superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dall'Art. 22.

Art. 29 Pubblicità ordinaria con veicoli

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'Art.12 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.

3. Abrogato.

4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a carico di ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art. 30 Pubblicità con veicoli dell'Impresa

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:

  • al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
  • ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1º gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione i veicoli suddetti;
  • secondo la tariffa determinata in conformità all'Art. 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.

3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

3.bis. L'imposta non è dovuta, altresì, per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 31 Pubblicità con pannelli luminosi

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli luminosi oltre analoghe strutture è dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita dal primo comma dell'Art. 14 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, per la classe di appartenenza del Comune, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'Art. 22 del presente Regolamento

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art. 32 Pubblicità con proiezioni

1. Per la pubblicità realizzata con proiezioni luminose o cinematografiche e diapositive, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica l'imposta secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'Art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art. 33 Pubblicità varia

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:

  • con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze è dovuta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma, dell'Art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'Art. 22 del presente regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
  • da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascuna aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'Art. 15, secondo comma, del succitato decreto;
  • con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'Art. 15, secondo comma, del decreto;
  • in forma ambulante con le limitazioni stabilite dal dal Piano degli impianti pubblicitari mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'Art. 15 del decreto;
  • a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuta per ciascun punto fisso di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal 5º comma dell'Art. 15 del D.Lgs. n. 507/93.

Art. 34 Imposta sulla pubblicità - Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà, secondo quanto disposto dall'Art. 16 del D.Lgs. n. 507/93 e s successive modificazioni ed integrazioni, per le fattispecie qui di seguito elencate:

  1. a) pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  2. b) pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
  3. c) pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'Art. 9 del presente regolamento e sottoscritta dallo stesso interessato. Il Funzionario responsabile può invitare, qualora occorra, il soggetto passivo a presentare all'Ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovare i requisiti autocertificati, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

2. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma devono essere verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistono incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Art. 35 Imposta sulla pubblicità - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

  1. a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi nonchè i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
  2. b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione ed utilizzazione dei servizi di pubblica utilità e gli avvisi riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
  3. c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
  4. d) la pubblicità -escluse le insegne relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche - esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  5. e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  6. f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
  7. g) a pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  8. h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopo di lucro,
  9. i) le insegne, la targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;
  10. j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Tuttavia per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati, l'imposta è dovuta per l'intera superficie. Nel caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui sopra.

2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese registrate presso la Camera di Commercio.

3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del comma 1 compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

Capo V Diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe

Art. 36 Tariffe - Applicazioni e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.

3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'Art. 19 del D.L.gs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.

5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%, per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

8. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

9. Per quanto concerne il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni, esso deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o direttamente presso la Tesoreria Comunale e, nel caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante c/c postale.

10. Per quanto riguarda, infine, il pagamento del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale, esso può essere effettuato anche direttamente all'Ufficio Comunale o al concessionario del servizio, se trattasi di gestione in concessione.

Art. 37 Tariffa - Riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

  1. . per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'Art. 21 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
  2. b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  3. c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocino e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  4. d. per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza;
  5. e. per gli annunci mortuari.

2. I requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle lettere b), c) e d) sono accertati e verificati con le modalità di cui al terzo e quarto comma dell'Art. 32 del presente Regolamento.

3. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza.

4. La presenza all'interno del manifesto di eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, relativamente alla fattispecie previste dall'Art. 20 del D. Lgs 507/93, mantiene la riduzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore a 300 centimetri quadrati.

Art. 38 Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti.

1.Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

Art. 39 - Diritto - Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

  1. a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  2. b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  3. c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  4. d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  5. e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
  6. f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  7. g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, secondo le vigenti disposizioni normative in materia.

3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta , la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Titolo III - Sanzioni - Contenzioso - Disposizioni finali

Art. 40 Sanzioni e interessi

1. In presenza di omesso /parziale o tardivo versamento delle singole rate dell'Imposta e del diritto si applica la sanzione amministrativa nella misura del 30% di ogni importo non versato ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa (dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di Euro 51).

3. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal (cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti). Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione amministrativa (da Euro 51 a Euro 258).

4. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti e della sanzione.

5. Sull'imposta si applicano gli interessi nella misura annua di tre punti percentuali oltre il tasso legale.

6. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e vengono applicati a tutte le pretese impositive di cui al presente articolo.

Art. 41 Modalità di pagamento

1. Il pagamento dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 42 Importi minimi per versamenti

1.Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, non è dovuto il versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno di imposta non sia superiore a Euro 1,50.

2. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito ancorchè comprensivo di sanzioni ed interessi.

3. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, il Comune o il Concessionario è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione delle sanzioni ai sensi rispettivamente degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.

5. Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del versamento e della riscossione, anche coattiva.

Art. 43 Sanzioni amministrative

1. Il Comune vigila, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, e dei propri servizi tecnici e finanziari, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento. In caso di violazione di dette disposizioni si applica la legislazione vigente in materia (legge 24.11.1981 n.689, Art.23 D.Lgs.30.4.1992 n. 285 e Art.56 del D.P.R. 16.12.1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni).

2. Il Corpo di Polizia Municipale effettua la vigilanza sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione degli stessi.

3. Il concessionario è tenuto a richiesta del Comune e sulla scorta di apposita previsione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione dei piani di contrasto all'abusivismo e a svolgere le conseguenti attività di servizi anche di arredo urbano. Il comune ha facoltà di richiedere al concessionario di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica.

4. Per quanto concerne, infine, le sanzioni da applicare in caso di violazione delle norme regolamentari nonché le modalità procedurali in ordine alla rimozione dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente o, comunque, difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, si fa espresso rinvio all'Art. 24 del D.Lgs.n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni nonché all'Art. 56 del DPR.16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 44 Giurisdizione tributaria

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalla Commissione Tributaria Regionale, secondo quanto disposto dai DD.LLgs. 31.12.1992, n. 545 e n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni ai quali si fa espresso rinvio.

Art. 45 Gestione del servizio in concessione - Effetti

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, già affidato in concessione, continua ad essere gestito in tale forma fino alla scadenza del contratto di concessione.

Art. 46 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento, che sostituisce integralmente quello precedentemente adottato con specifico atto deliberativo n. 346 del C.C. del 29.11.1994 e con delibera n. 198 della G.C. dell'11.07.1995, entra in vigore il 01.01.2000.

2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge, statutarie e regolamentari applicabili in materia.

Art. 47 - Tutela dei principi della Costituzione Repubblicana

(introdotto con atto del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2018)

1. Il Comune di Siena informa il proprio ordinamento interno e la propria attività amministrativa, anche nei rapporti con gli amministrati, ai principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana, dalla XII Disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dal complessivo quadro normativo nazionale e internazionale, volto a sancire il divieto di condotte riconducibili alla riorganizzazione del disciolto partito fascista, ovvero usuali di organizzazioni fasciste e naziste e ad ogni forma di discriminazione prevista dalla legge.

2. In coerenza ai principi richiamati al comma 1, le strutture comunali competenti al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture pubbliche, sono tenute a richiedere, ai fini del rilascio del titolo, apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'attività che si andrà a svolgere e/o le iniziative che si andranno ad organizzare saranno conformi ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e non si porranno in contrasto, per finalità, modalità di svolgimento e contenuti, con la XII disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione e relative norme di attuazione di cui agli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645/1952 (c.d. Legge SCELBA) nonché con le disposizioni legislative vigenti in materia di discriminazione (razziale, etnica, nazionale, religiosa o basata sul sesso... ) di cui agli artt.1 e 2 della n. 205/1993 (c.d. Legge MANCINO) e all'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 (cd.CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA'), oltre che con le condizioni previste dal presente regolamento.

3. Gli atti di concessione e di autorizzazione rilasciati dagli uffici comunali da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture di proprietà pubblica, dovranno contenere una specifica prescrizione riguardante il divieto di svolgimento di attività che, anche per i contenuti desumibili dagli avvisi informativi e dal materiale nell'occasione divulgato, concretizzino condotte difformi dalle norme di legge soprarichiamate. Nei medesimi atti dovrà, altresì, essere prescritto a carico del soggetto richiedente il dovere di vigilare, affinché l'attività venga svolta e/o l'iniziativa venga organizzata con modalità e/o finalità non lesive delle suddette disposizioni normative.

4. E' causa di decadenza della concessione o dell'autorizzazione il compimento, nell'ambito o in occasione delle attività svolte e/o delle iniziative organizzate dal richiedente, di taluna delle condotte indicate negli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645 del 1952 e s.m.i., negli artt. 1 e 2 della L. n. 205/1993 e nell'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 nonché l'inosservanza delle prescrizioni previste al precedente comma 3. L'accertamento di tali cause di decadenza verrà effettuato anche a seguito di specifiche e circostanziate segnalazioni pervenute all'Amministrazione comunale.

Ultima modifica 26/07/2022 - 10:52