Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Consolidamento della Strada Comunale di Terrensano e Belcaro- approvazione del 14.01.20 (vigente)

Art. 75 Aspetti generali per il Sottosistema funzionale dei Filamenti del territorio aperto (FA)

1. I Filamenti del territorio aperto sono generati dal progressivo completamento ed ispessimento della matrice originaria, costituita da edifici isolati con prevalente funzione di organizzazione e gestione di attività agricola, e normalmente allineati lungo i crinali. Questi processi di crescita hanno in alcuni casi dato vita ad insediamenti intimamente connessi con realtà urbane, e pertanto questo sottosistema funzionale è stato articolato in due tessuti:

  • - Filamenti del territorio aperto in ambito urbano (FA1);
  • - Filamenti del territorio aperto in ambito rurale (FA2).

2. ABROGATO

3. In caso di frazionamenti le unità abitative risultanti dovranno avere una superficie media non inferiore a 60 mq di SUL.

4. Nel Sottosistema funzionale dei Filamenti del territorio aperto, anche al di fuori del perimetro del sottosistema, sono ammessi interventi per sistemazioni a terra in aderenza agli edifici, o comunque ad una distanza non superiore a 15 m. dal perimetro dello stesso sottosistema. Tali interventi non potranno interessare eventuali perimetri di BSA.

Art. 76 Filamenti del territorio aperto in ambito urbano (FA1)

1. Si tratta di insediamenti di carattere eterogeneo, principalmente formati da una sequenza di ville, abitazioni di campagna e case coloniche la cui origine è in alcuni casi ancora visibile, mentre in altri casi è stata inglobata da una significativa presenza di interventi recenti a carattere residenziale. In altri casi ancora sono stati saturati da interventi recenti con destinazione a servizi a carattere sovracomunale.

2. Per gli edifici ricadenti in questa tipologia di filamenti sono ammessi interventi fino alla RI.

3. Sono ammissibili cambi di destinazione d'uso esclusivamente ai fini della residenza (R), del commerciale Tc1 e del direzionale Tb1, nonché dell'artigianato di servizio (IS).

4. Il cambio di destinazione in residenza (R) è limitato agli edifici con SUL maggiore di 60 mq.

5. In questa tipologia di filamenti è ammessa la realizzazione di strutture leggere (legno o metallo) aperte per il ricovero di veicoli in numero commisurato alle esigenze delle attività (direzionali, commerciali, artigianali di servizio) e, nel caso di residenze, non più di una per alloggio. La dimensione di ciascun manufatto non potrà superare i 15 mq.; la copertura, di norma permeabile, può essere resa impermeabile esclusivamente mediante l'installazione di pannelli fotovoltaici o solari. Tali strutture non sono computate ai fini della SUL e non dovranno comportare aumento delle superfici pavimentate. Per i resedi condominiali è obbligatorio il relativo progetto unitario.

Art. 77 Filamenti del territorio aperto in ambito rurale (FA2)

1. I Filamenti del territorio aperto in ambito rurale sono insediamenti nati prevalentemente lungo le strade di crinale che attraversano il territorio, costituiti da edifici realizzati in epoca recente che hanno contribuito all'ispessimento dell'edificato lungo queste direttici in origine costituite esclusivamente da ville e case coloniche.

2. Sono ammissibili cambi di destinazione d'uso ai fini della residenza (R) di edifici, o parti di essi, con SUL maggiore di 60 mq. o ai fini di attività agricole (AG).

3. Per gli edifici ricadenti in questa tipologia di filamenti sono ammesse le seguenti categorie di intervento:

  • - per edifici con destinazione residenziale (R): sono ammessi interventi fino alla RA;
  • - per edifici con destinazione non residenziale: sono ammessi interventi fino alla RI. È altresì ammessa la demolizione con trasferimento della SUL di cui all'art. 19 delle presenti NTA;
  • - per gli edifici rurali ad uso abitativo (AG): sono ammessi interventi di cui all'art. 82 delle presenti NTA;
  • - per gli annessi destinati alla produzione agricola (AG): sono ammessi interventi di cui all'art. 83 delle presenti NTA.

4. Nei resede degli edifici appartenenti ai Filamenti del territorio aperto in ambito rurale (FA2) sono ammessi gli interventi di cui all'art. 85 commi 5 e 6.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02