Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Consolidamento della Strada Comunale di Terrensano e Belcaro- approvazione del 14.01.20 (vigente)

Art. 60 Aspetti generali per il Sottosistema funzionale dell'Urbanizzato Compatto (UC)

1. L'urbanizzato compatto comprende gli insediamenti sorti nel dopoguerra intorno alla città consolidata, nonché le principali frazioni che, a partire dagli anni '50, hanno registrato uno sviluppo incrementale delle aree urbanizzate e della popolazione. In massima parte rappresentano le zone residenziali dove, in relazione alla cospicua presenza di abitanti, sono presenti attività commerciali e servizi con caratteristiche di quartiere.

2. Nelle aree appartenenti al sottosistema funzionale dell'Urbanizzato Compatto sono consentiti interventi fino alla RI.

3. La SUL media degli alloggi risultanti da frazionamento, non deve essere inferiore a 50 mq.

4. Il Sottosistema funzionale dell'Urbanizzato compatto è articolato in quattro Tessuti descritti e disciplinati dai successivi articoli.

5. Nelle aree appartenenti al sottosistema funzionale dell'Urbanizzato Compatto sono consentiti, compatibilmente alle caratteristiche tipologiche e strutturali dell'edificio, le destinazioni d'uso per servizi culturali (Se), sociali e ricreativi (Sf) e servizi per l'assistenza sanitaria (Si).

6. La dotazione minima dei parcheggi di cui all'art. 40 può essere monetizzata ad eccezione della destinazione Tc.

Art. 61 Tessuto dell'Urbanizzato compatto 1 (UC1)

1. Sono ambiti connotati da molteplici funzioni, con significativa presenza di attività commerciali e di servizio, tali da assicurare una certa attrattività; spesso è dovuto dalla posizione lungo strade percorse da flussi di traffico principali, dove si riconoscono anche insediamenti di impianto storico caratterizzati dalla stretta relazione con la strada stessa; in altri casi si tratta di contesti puntuali dove si concentrano più funzioni, sempre con un carattere di centralità.

2. Negli edifici appartenenti a questo tessuto sono ammessi interventi fino alla RI. Per gli edifici a carattere residenziale, con una SUL complessiva non superiore a 350 mq, sono ammessi interventi fino alla RA, ad esclusione degli edifici a blocco e in linea.

3. Sono ammessi i cambi di destinazione d'uso in:

  • - R, IS (con esclusione dei piani superiori), Tc1 e Tc2, Tb1, Tb2.

Art. 62 Tessuto dell'Urbanizzato compatto 2 (UC2)

1. Sono ambiti a destinazione quasi esclusivamente residenziale con tipologie tendenzialmente a bassa densità - ville e villini o schiere - anche se non sempre si riscontra un basso rapporto tra edificato e lotto di pertinenza.

2. Negli edifici appartenenti a questo tessuto sono ammessi interventi fino alla RI. Per gli edifici a carattere residenziale, con una SUL complessiva non superiore a 350 mq, sono ammessi interventi fino alla RA, ad esclusione degli edifici a blocco e in linea.

3. Sono ammessi i cambi di destinazione d'uso in:

  • - R, IS (con esclusione dei piani superiori), Tc1, Tb1.

Art. 63 Tessuto dell'Urbanizzato compatto 3 (UC3)

1. Sono ambiti a destinazione quasi esclusivamente residenziale - con eccezione dei piani terra in alcuni casi - con tipologie a media/alta densità - case a blocco o in linea - che, insieme al tessuto UC2, costituiscono gran parte dei quartieri recenti di Siena.

2. Negli edifici appartenenti a questo tessuto sono ammessi interventi fino alla RI.

3. Sono ammessi i cambi di destinazione d'uso in:

  • - R, IS (con esclusione dei piani superiori), Tc1, Tb1.

Art. 64 Tessuto dell'Urbanizzato compatto 4 (UC4)

1. Si tratta di complessi a destinazione quasi esclusivamente residenziale ma connotati da unitarietà dei manufatti e degli spazi aperti, da mantenere evitando modifiche puntuali non coordinate che possano compromettere un'immagine che fa parte dell'identità del luogo.

2. Negli edifici appartenenti a questo tessuto sono ammessi interventi fino al RIa.

3. Sono ammessi i cambi di destinazione d'uso in:

  • - R, IS (con esclusione dei piani superiori), Tc1, Tb1, Tb2 (quest'ultimo con esclusione dei piani superiori).

4. In caso di frazionamenti oppure di fusione di unità immobiliari non sono consentite modifiche esterne dei prospetti non compatibili con l'ordito compositivo dei complessi edilizi.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02