Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Consolidamento della Strada Comunale di Terrensano e Belcaro- approvazione del 14.01.20 (vigente)

Art. 55 Aspetti generali per il sottosistema funzionale delle Propaggini (PR)

1. Il sottosistema funzionale delle Propaggini è rappresentato dai primi insediamenti che, a partire dalla fine dell'800 e fino agli anni '50, hanno previsto l'espansione della città all'esterno delle mura lungo gli assi che si dipartivano dalle porte. La funzione è principalmente residenziale, con accorpamento di servizi che nel tempo hanno perso la loro connotazione e vitalità anche a causa dell'evoluzione avuta dal sistema commerciale.

2. Nel sottosistema funzionale delle Propaggini del Centro storico sono consentiti interventi sino alla RI, salvo indicazioni più restrittive contenute negli artt. 56, 57 e 59.

3. La SUL media degli alloggi risultanti da frazionamento non deve essere inferiore a 60 mq.

4. Il Sottosistema funzionale delle Propaggini del Centro storico è articolato in quattro Tessuti descritti e disciplinati dai successivi articoli.

5. Nelle aree appartenenti al sottosistema funzionale delle Propaggini sono consentiti, compatibilmente alle caratteristiche tipologiche e strutturali dell'edificio, le destinazioni d'uso per servizi culturali (Se), sociali e ricreativi (Sf) e servizi per l'assistenza sanitaria (Si).

Art. 56 Tessuto delle Propaggini 1 (PR1)

1. Sono insediamenti di impianto otto - novecentesco caratterizzati dalla stretta relazione con la strada lungo la quale si dispongono, spesso con affaccio diretto o comunque allineati; sono presenti e compatibili anche funzioni diverse dalla residenza, soprattutto ai piani terra, quali il commercio e il direzionale, in funzione della buona accessibilità - anche con il trasporto pubblico - che connota queste aree.

2. Negli edifici appartenenti a questo tessuto sono ammessi interventi fino alla RIa. Fanno eccezione gli edifici realizzati dopo il 1942 per i quali sono ammessi interventi fino alla RI.

3. Sono ammessi i cambi di destinazione d'uso in:

  • - R, IS (con esclusione dei piani superiori), Tc1, Tc2, Tb1, Tb2 (quest'ultimo con esclusione dei piani superiori)

4. La dotazione minima dei parcheggi di cui all'art. 40 può essere monetizzata ad eccezione dei casi di nuove aperture di medie strutture di vendita.

Art. 57 Tessuto delle Propaggini 2 (PR2)

1. Sono insediamenti di impianto otto - novecentesco di elevato valore architettonico, spesso dovuto alla unitarietà degli interventi; si tratta in prevalenza di tessuti a densità piuttosto bassa, con presenza della tipologia a villa/villini, quasi esclusivamente residenziali, che in alcuni casi danno luogo a quartieri veri e propri.

2. Negli edifici appartenenti a questo tessuto sono ammessi interventi fino alla RIa. Fanno eccezione gli edifici realizzati dopo il 1942 per i quali sono ammessi interventi fino alla RI.

3. Sono ammessi i cambi di destinazione d'uso in:

  • - R, Tc1, Tb1.

4. Nel caso di tipologie edilizie "ville" o "villini" costruiti prima del 1942 il frazionamento dovrà essere soggetto a specifico progetto unitario.

5. In caso di cambiamenti di destinazione d'uso e/o di frazionamento il reperimento degli standard a parcheggio mancanti non può comportare la riduzione dei giardini di pertinenza; è ammessa la monetizzazione degli standard mancanti.

Art. 58 Tessuto delle Propaggini 3 (PR3)

1. Questi ambiti corrispondono ad insediamenti più recenti rispetto ai precedenti e la densità edilizia è sensibilmente più consistente vista la prevalenza di tipologie a blocco e in linea; anche in questo caso la destinazione prevalente è la residenza.

2. Negli edifici appartenenti a questo tessuto sono ammessi interventi fino alla RI. Per gli edifici a carattere residenziale, con una SUL complessiva non superiore a 350 mq, sono ammessi interventi fino alla RA, ad esclusione degli edifici a blocco e in linea.

3. Sono ammessi i cambi di destinazione d'uso in:

  • - R, IS (con esclusione dei piani superiori), Tc1, Tb1.

4. La dotazione minima dei parcheggi di cui all'art. 40 può essere monetizzata.

Art. 59 Tessuto delle Propaggini 4 (PR4)

1. Sono insediamenti piuttosto rarefatti costituiti per la maggior parte da abitazioni isolate o case coloniche, generalmente con caratteri dell'edilizia rurale storica; la destinazione prevalente è la residenza.

2. Negli edifici appartenenti a questo tessuto sono ammessi interventi fino alla RIa. Fanno eccezione gli edifici realizzati dopo il 1942 per i quali sono ammessi interventi fino alla RI.

3. Sono ammessi i soli cambi di destinazione d'uso in residenza.

4. Nel caso di tipologie edilizie "ville" o "villini" il frazionamento non può portare alla creazione di unità immobiliari che suddividano in verticale l'organismo edilizio.

5. La dotazione minima dei parcheggi di cui all'art. 40 può essere monetizzata.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02