Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Consolidamento della Strada Comunale di Terrensano e Belcaro- approvazione del 14.01.20 (vigente)

Art. 41 Le componenti della disciplina

Art. 41 Le componenti della disciplina

1. La disciplina di gestione del patrimonio edilizio esistente è suddivisa in due componenti:

  • - la disciplina dei Sottosistemi funzionali degli insediamenti (Titolo II), anche con riferimento ai Tessuti insediativi che compongono ciascun Sottosistema e comprensiva delle regole per i cambiamenti di destinazione d'uso. Il quadro complessivo dei sottosistemi funzionali degli insediamenti e dei relativi tessuti è illustrato nella tavola RU1;
  • - la disciplina della Città pubblica (Titolo III), articolata in Servizi e attrezzature, Verde urbano, Mobilità e spazi aperti.

2. La disciplina dei Sottosistemi funzionali degli insediamenti comprende quella inerente gli edifici censiti sia nella "Schedatura dei beni storico architettonici del territorio aperto", contenuta nel quadro conoscitivo del PS, sia nella "Schedatura dei beni storico architettonici in ambito urbano", di cui al quadro conoscitivo del RU. I perimetri delle aree oggetto delle schedature sono riportati con apposito segno grafico nelle tavole RU2 ed RU3.

3. Per l'applicazione delle NTA inerenti le componenti di cui ai precedenti commi costituiscono riferimenti:

  • - per l'ambito urbano: serie cartografica "La disciplina della gestione e trasformazione degli insediamenti in area urbana" (RU2 - scala 1:2.000);
  • - per il territorio rurale: serie cartografica "La disciplina della tutela e valorizzazione del territorio rurale" (RU3 - scala 1:10.000).

Art. 42 La disciplina dei frazionamenti

1. Il frazionamento di un edificio o di una unità immobiliare comporta la suddivisione del bene iniziale in due o più unità immobiliari.

2. I frazionamenti sono consentiti, qualora compatibili con l'impianto tipologico e distributivo originario del bene, rispettando la dimensione minima o media delle unità immobiliari risultanti eventualmente indicata per ciascuna parte dell'insediamento esistente al successivo Titolo II. (La disciplina dei sottosistemi funzionali degli insediamenti e dei tessuti).

3. Salvo specifiche situazioni per le quali nel RU siano previste indicazioni diverse, per il frazionamento di unità immobiliari devono essere garantiti gli standard di parcheggio indicati al precedente art. 40.

Art. 43 Definizione degli interventi ai sensi della Normativa tecnica sulle costruzioni e sulle zone a rischio sismico

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere effettuati in ottemperanza alla vigente normativa tecnica per le costruzioni e per le zone dichiarate a rischio sismico.

2. Con riferimento a detta normativa, si deve fare riferimento in particolare ai "criteri generali" e alla "valutazione della sicurezza" riferiti agli edifici esistenti.

3. Con riferimento a detta normativa si individuano quindi negli edifici esistenti le seguenti categorie di intervento:

  • - interventi di adeguamento, atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle norme;
  • - interventi di miglioramento, atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle norme;
  • - riparazioni o interventi locali, che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

4. Gli interventi di adeguamento e miglioramento devono essere sottoposti a collaudo statico. 5. Per quanto attiene gli interventi in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse storico o artistico, restano ferme le disposizioni del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni. In particolare ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del suddetto decreto è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza.

6. La categoria degli interventi strutturali sugli edifici esistenti secondo le definizioni del comma 3 deve essere individuata e dichiarata al momento della presentazione della pratica edilizia.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02