Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante al Regolamento Urbanistico al complesso scolastico di via Pisacane- approvazione del 11.11.14

Art. 26 Tipi di intervento

1. I tipi di intervento edilizio disciplinati dal RU sono:

  • - Manutenzione ordinaria (MO);
  • - Manutenzione straordinaria (MS);
  • - Manutenzione straordinaria con restrizioni (MSr);
  • - Restauro e Risanamento conservativo (RRC);
  • - Ristrutturazione edilizia (RI);
  • - Demolizione con fedele ricostruzione (DF);
  • - Demolizione con ricostruzione (DR);
  • - Ristrutturazione con addizione funzionale (RA);
  • - Demolizione con trasferimento di volume (DT)
  • - Nuova edificazione (NE)
  • - Nuova edificazione a seguito di trasferimento di superficie esistente (NET)
  • - Ristrutturazione urbanistica (RiU);

2. Il contenuto dei differenti tipi d'intervento edilizio definiti dal D.P.R. 380/2001 e della L.R. 1/2005, sono specificati dagli articoli successivi ad integrazione delle definizioni contenute nelle citate norme.

3. La definizione dei tipi di intervento di cui ai successivi artt. 27 a 39 è cogente per la normativa dei piani attuativi del RU.

Art. 27 Manutenzione ordinaria (MO)

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere interne ed esterne di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono consentiti in tutti gli edifici esistenti; tali interventi non possono comportare modifiche all'aspetto esteriore degli edifici stessi.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria non si applicano agli elementi strutturali degli edifici e non possono comportare la modifica delle caratteristiche architettoniche esistenti.

4. Tra gli interventi di manutenzione ordinaria riferiti agli edifici rientrano:

  1. a) per le opere interne:
    • - pulitura e sostituzione degli intonaci e dei rivestimenti;
    • - tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti;
    • - riparazione e sostituzione dei pavimenti;
    • - riparazione e sostituzione di impianti tecnologici (idraulico, elettrico, fognario, di riscaldamento, di ventilazione), purché ciò non comporti la creazione di nuovi volumi e superfici e non si tratti di opere di rilevanza tale da modificare elementi e parti significative dell'organismo edilizio;
  2. b) per le opere esterne:
    • - pulitura degli intonaci e dei rivestimenti, purché eseguiti senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche, materiali e colori, ossia in generale gli elementi tecno-morfologici caratterizzanti. Le opere devono in ogni caso riguardare gli interi prospetti degli edifici;
    • - ripristino degli intonaci e dei rivestimenti, purché eseguiti senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche, materiali e colori, ossia in generale gli elementi tecno-morfologici caratterizzanti;
    • - tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti, senza modificare materiali e partiture;
    • - riparazione e sostituzione dei manti di copertura dei tetti senza modificare materiali e modalità di posa;
    • - riparazione e sostituzione di grondaie e canne fumarie senza modificare la posizione e le caratteristiche dimensionali esistenti;
    • - installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati alla produzione di acqua e di aria calda, come estensione dell'impianto idro-sanitario già in opera, collocati in posizione complanare alla falda e senza boiler o serbatoio esterni;
    • - riparazione e sostituzione delle pavimentazioni senza modificare i materiali e le modalità di posa;
    • - tinteggiatura, riparazione e sostituzione delle recinzioni senza modificarne materiali, posizioni, forma e dimensione.

5. Per gli edifici destinati ad attività industriali ed artigianali sono interventi di manutenzione ordinaria anche le riparazioni degli impianti di lavorazione che incidano sull'edificio attraverso l'esecuzione delle opere sopra indicate nei limiti della circolare Ministero Lavori Pubblici 16 novembre 1977 n.1918.

Art. 28 Manutenzione straordinaria (MS)

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria, consistono in opere e modifiche interne ed esterne necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

2. Gli interventi sulle strutture non devono costituire alterazione del comportamento statico del fabbricato, della gerarchia degli elementi strutturali, della distribuzione delle sollecitazioni statiche.

3. Gli interventi sugli elementi tecnici e di finitura devono essere realizzati secondo tipi, materiali e colori tradizionali o compatibili con i caratteri dell'edificio e debbono essere estesi a tutte le parti (falde di copertura o facciate) che costituiscono il corpo di fabbrica.

4. Tra gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici rientrano:

  1. a) per le opere interne:
    • - modifica, apertura e chiusura di porte senza modifica dello schema distributivo;
    • - demolizione con ricostruzione di tramezzi (ossia tavolati verticali con sola funzione dividente), con o senza modifiche di materiali;
    • - adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture, di solai ai fini della coibentazione termica e acustica;
    • - realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
    • - demolizione con ricostruzione di parti ammalorate delle fondazioni o dei muri portanti con o senza modifiche dei materiali;
    • - consolidamento, demolizione con ricostruzione di parti ammalorate di solai, volte e scale, anche con materiali diversi ma senza modifica di quota;
    • - rifacimento dell'armatura minuta del tetto o dei solai senza modifica di forma e di quota (d'imposta e di colmo), con o senza modifiche di materiali;
  2. b) per le opere esterne:
    • - rifacimento e realizzazione di tinteggiature, intonaci, rivestimenti e pavimenti, anche con caratteristiche diverse da quelle esistenti;
    • - sostituzione di infissi e serramenti con caratteristiche diverse da quelle esistenti e messa in opera di infissi doppi e di inferriate;
    • - rifacimento e sostituzione dei manti di copertura dei tetti con materiali diversi da quelli esistenti;
    • - realizzazione di camini e canne fumarie;
    • - modifica e realizzazione delle recinzioni e di altre sistemazioni di parti esterne;
    • - realizzazione di vespai, scannafossi, isolamenti termici e/o acustici e altre impermeabilizzazioni.

5. Ai fini di una maggiore conservazione del patrimonio edilizio di valore storico architettonico e documentario, negli edifici cui il RU consente come intervento massimo RRC, gli interventi di Manutenzione straordinaria sono soggetti alle seguenti restrizioni (MSr):

  1. a) per le opere interne strutturali: divieto di utilizzare, salvo imperativi tecnici da specificare in sede di progetto, materiali diversi dagli originali;
  2. b) per le opere esterne: divieto di sostituire infissi, serramenti e manti di copertura dei tetti con altri di caratteristiche diverse da quelli esistenti o comunque non assimilabili agli originari; divieto di sostituzione di recinzioni e cancelli con altri di caratteristiche non assimilabili agli originari.

Art. 29 Restauro e Risanamento conservativo (RRC)

1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare e ad assicurare la funzionalità dell'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, ridotte modifiche ai prospetti esterni con esclusione di quelli prospicienti le strade, il restauro di disegni e ornamenti esterni, l'eliminazione di tamponature esterne, la sostituzione dei manti laterizi dei tetti. Essi possono comportare il ripristino di sane condizioni igieniche, statiche e funzionali, anche attraverso l'inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dall'uso previsto, senza aumento di volume e di superficie coperta, nel rispetto dei caratteri distributivi dell'edificio, della sagoma planivolumetrica e dell'organizzazione dei prospetti.

2. Gli interventi possono comportare rinnovo e sostituzione parziale delle strutture. Negli edifici sono altresì consentiti tutti gli interventi sugli elementi strutturali che possano ricondursi, dal punto di vista strutturale, ad interventi di 'consolidamento' o di 'ricostruzione'. Potranno essere eliminate parti aggiunte (superfetazioni) che alterano l'edificio, e che ne compromettono stabilità, fruibilità e riconoscibilità.

3. In particolare il restauro ed il risanamento conservativo possono comportare:

  • - modifiche distributive interne nel rispetto dell'impianto strutturale, distributivo e tipologico originario;
  • - installazione di impianti tecnici riguardanti l'intero organismo edilizio (ascensori, montacarichi e simili) senza volume aggiuntivo;
  • - inserimento di volumi accessori (doppi pavimenti, controsoffittature strutturali, scale interne, soppalchi ovvero elementi accessori con le caratteristiche definite dal Regolamento edilizio) senza alterazioni delle strutture resistenti;
  • - inserimento di impianti idro-sanitari, elettrici e termici centralizzati.

4. La realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo è sempre subordinata alla demolizione delle eventuali superfetazioni afferenti l'edificio sul quale l'intervento deve essere realizzato. La demolizione è finalizzata al ripristino dell'impianto architettonico e tipologico originario dell'edificio e al risanamento degli spazi pertinenziali.

5. Nei casi di interventi di restauro e risanamento conservativo di particolare consistenza in immobili sottoposti a vincolo storico-artistico, è previsto il ricorso al Progetto di Restauro di cui all'art. 18.

Art. 30 Ristrutturazione edilizia (RI)

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare anche ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. In ogni caso occorre che l'organismo edilizio, sul quale si operano gli interventi, rimanga alla fine sostanzialmente il medesimo per forma, volume e altezza. La ristrutturazione edilizia comprende e consente tutti gli interventi previsti dagli artt. da 27 a 29.

2. In funzione del grado di trasformazione che può essere apportato all'organismo edilizio originario sono individuate le seguenti fattispecie di ristrutturazione (RIa e RIb):

  1. a) RIa: opere interne che non alterino in modo significativo il comportamento statico dell'edificio, con limitate modifiche agli elementi strutturali portanti, senza alterazione del reticolo strutturale degli stessi e con opere esterne consistenti in limitate modifiche alla tipologia, dimensioni e numero delle aperture e comunque nel rispetto degli elementi compositivi delle facciate;
  2. b) RIb: opere interne sulle strutture portanti verticali e orizzontali che possono portare fino al completo svuotamento dell'edificio, anche con parziale modifica della sagoma ma senza aumenti volumetrici e con opere esterne che modificano totalmente o parzialmente l'aspetto delle facciate.

3. La sola indicazione della sigla RI intende comprendere sia gli interventi previsti da RIa che RIb.

Art. 31 Demolizione con fedele ricostruzione (DF)

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia in cui sia prevista la demolizione con fedele ricostruzione, sono quelli in cui viene riedificato l'edificio con gli stessi materiali o materiali analoghi, nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e al risparmio energetico.

Art. 32 Demolizione con ricostruzione (DR)

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia in cui è prevista la demolizione con ricostruzione consistono nella sostituzione parziale o totale di un edificio con un altro analogo o diverso per sagoma, pur mantenendo inalterato il numero dei piani.

2. Gli interventi di demolizione con ricostruzione possono comportare:

  1. a) demolizione totale o parziale dell'edificio con ricostruzione di un nuovo organismo edilizio diverso da quello preesistente per sagoma ed area di sedime;
  2. b) demolizione di volumi secondari facenti parti di un medesimo organismo edilizio e loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
  3. c) completa demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al massimo del 15 (quindici) per cento della superficie utile lorda.

3. Tali interventi sono consentiti su edifici all'interno dei quali siano presenti porzioni aventi destinazioni d'uso diverse e compatibili con la destinazione d'uso abitativa nella misura comunque non superiore al 20 (venti) per cento della superficie utile lorda complessiva dell'edificio medesimo.

4. Salvo diversa indicazione del RU, la destinazione d'uso degli edifici interessati non può essere modificata. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato, purché le unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a 54 (cinquantaquattro) metri quadrati.

5. La ricostruzione dovrà essere realizzata con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscano comunque prestazioni energetiche nel rispetto dei seguenti parametri:

  • - con riferimento alla climatizzazione invernale dell'edificio, l'indice di prestazione energetica, definito dal D.Lgs. 192/2005, deve essere inferiore almeno del 50 per cento rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo D.Lgs. 192/2005 ;
  • - con riferimento al raffrescamento estivo dell'involucro edilizio dell'edificio, la prestazione energetica, pari al rapporto tra fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell'edificio, calcolato tenendo conto della temperatura di progetto estiva, secondo la norma UNI/TS 11300, e la superficie utile, deve essere inferiore a trenta chilowattora per metro quadrato per anno.

6. L'utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui sopra devono essere certificati da professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori. In mancanza di detti requisiti non può essere certificata l'abitabilità o agibilità dell'edificio realizzato.

Art. 33 Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA)

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia con addizione funzionale sono quelli in cui è possibile effettuare opere di ampliamento in aderenza all'edificio esistente, per un massimo del 25 (venticinque) per cento della SUL di ciascuna unità immobiliare, fino al massimo complessivo di 40 mq. di SUL per l'intero edificio.

2. Sono consentite le addizioni funzionali esclusivamente per le unità ad uso abitativo senza aumento del numero delle stesse e senza che sia modificabile la destinazione d'uso dell'unità interessata.

3. Sono consentite le addizioni funzionali che non modificano i caratteri tipologici essenziali dell'edificio e le destinazioni d'uso, e che non comportano l'aumento delle unità abitative.

4. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, le addizioni funzionali sono realizzate con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscano comunque, con riferimento alla climatizzazione invernale dell'ampliamento, un indice di prestazione energetica, definito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), inferiore almeno del 20 per cento rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo D.Lgs. 192/2005 ; in ogni caso, l'unità abitativa esistente interessata dall'ampliamento dovrà essere dotata di finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas.

5. L'utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui sopra devono essere certificati da professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori. In mancanza di detti requisiti non può essere certificata l'abitabilità o agibilità dell'ampliamento realizzato.

Art. 34 Demolizione con trasferimento di volumetria (DT)

1. Gli interventi di demolizione con trasferimento di volumetria consistono nella demolizione totale di un manufatto e nel trasferimento dello stesso - in tutto o in parte - in aderenza ad un altro edificio oppure con formazione di un nuovo edificio, con esclusione di qualsiasi cambio di destinazione d'uso.

Art. 35 Nuova edificazione (NE)

1. Gli interventi di nuova edificazione (NE) consistono nella realizzazione di nuovi manufatti edilizi, diversi da quelli elencati dall'art. 78 lettere b, c, d, e, f, g, h e dall'art. 79 della L.R. 1/2005.

Art. 36 Nuova edificazione a seguito di trasferimento di superficie esistente (NET)

1. Gli interventi di nuova edificazione da realizzare con trasferimento di superfici esistenti sono quelli di trasformazione edilizia di aree individuate per ricevere i crediti edilizi come previsti dal precedente art. 19. Gli edifici realizzati con tale procedura sono, innanzitutto, preordinati a liberare il territorio rurale da manufatti paesaggisticamente incongrui.

2. Gli interventi realizzati ai sensi del comma 1 rientrano nella categoria del recupero in quanto trasferimenti della consistenza di edifici esistenti. L'intervento di nuova edificazione può essere iniziato soltanto a seguito di preventiva demolizione delle consistenze da trasferire e del conseguente e necessario ripristino delle aree di sedime.

Art. 37 Ristrutturazione urbanistica (RIU)

1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli preordinati a sostituire il tessuto urbanistico-edilizio esistente con altro diverso. Tale sostituzione si realizza mediante un insieme sistematico di interventi edilizi compresa la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica comportano:

  • - modifica o trasformazione dei tipi edilizi;
  • - modifica o trasformazione della suddivisione dei lotti;
  • - modifica del rapporto tra spazio pubblico e privato;
  • - modifica o trasformazione dei tracciati stradali.

Art. 38 Rottamazione edilizia (ROE)

1. Al fine di riqualificare il patrimonio edilizio esistente sono consentiti, negli immobili realizzati prima della dichiarazione di sismicità del Comune di Siena, interventi edilizi diretti a migliorare la qualità architettonica, la rispondenza antisismica, la sicurezza, la compatibilità ambientale, l'efficienza energetica degli edifici e la fruibilità degli spazi per le persone disabili.

2. Nel rispetto di quanto previsto al comma precedente, sono consentiti interventi edilizi di completa demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al massimo del 20% della SUL esistente alla data di adozione del RU e legittimata da titoli abilitativi. Nella riedificazione dovrà essere mantenuta l'altezza del fabbricato preesistente salvo piccoli adeguamenti per l'adozione di tecnologie costruttive atte a migliorare l'efficienza acustica e termica.

3. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono consentiti su tutti gli edifici esistenti con prevalente destinazione d'uso residenziale (non ricadenti nei resedi dei BSA) che siano compresi nei tessuti PR3, UC1, UC2, UC3, FU3, AM1, AM2, AM3, FA1, FA2 e CO, nell'insediamento diffuso in ambito rurale, nonchè su quelli con destinazione produttiva nei tessuti AM1, AM2, AM3. Sono esclusi comunque gli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla L. 183/1989 o dalle indagini geologiche allegate al RU salvo specifiche indicazioni riportate nelle tavole RU2 o RU3.

4. Gli interventi di ampliamento non possono modificare la destinazione d'uso degli edifici interessati. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato a condizione che le unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a quella minima indicata per i frazionamenti nei relativi tessuti.

5. Qualora gli edifici abitativi ricadano in ambiti dichiarati ad elevata pericolosità idraulica dai piani di bacino di cui alla l. 183/1989 o dalle indagini geologiche allegate al RU, il progetto dovrà contenere le necessarie verifiche in ordine alla sicurezza delle persone e al non aumento della pericolosità idraulica nelle aree circostanti. Il progetto dovrà, altresì, prevedere, ove necessario, la contestuale realizzazione degli interventi di auto-sicurezza dal rischio di inondazione individuati dall'allegato A, paragrafo 3.2.2, lettera d) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2007, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, "Norme per il governo del territorio" in materia di indagini geologiche).

6. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscano comunque prestazioni energetiche nel rispetto dei seguenti parametri:

  1. a) con riferimento alla climatizzazione invernale dell'edificio, l'indice di prestazione energetica, definito dal D.Lgs. 192/2005 , è inferiore almeno del 50 per cento rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo D.Lgs. 192/2005 ;
  2. b) con riferimento al raffrescamento estivo dell'involucro edilizio dell'edificio, la prestazione energetica, pari al rapporto tra fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell'edificio, calcolato tenendo conto della temperatura di progetto estiva, secondo la norma UNI/TS 11300, e la superficie utile, è inferiore a trenta chilowattora per metro quadrato per anno.

7. L'utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 6 ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al medesimo comma, devono essere certificati prima della dichiarazione di abitabilità o agibilità dell'edificio realizzato.

8. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute negli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).

9. Al fine di elevare e diversificare la qualità degli insediamenti, negli interventi di rottamazione edilizia attuati attraverso un concorso pubblico di progettazione, l'ampliamento di cui al precedente comma, 2 può essere elevato fino al massimo del 30% della SUL.

10. La commissione esaminatrice del concorso pubblico di progettazione è composta da non meno di tre membri due dei quali nominati rispettivamente dal Comune e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.

Art. 39 Rottamazione urbanistica (ROU)

1. Per migliorare l'impianto urbanistico e riqualificare gli insediamenti, nelle tavole RU2, sono individuate aree in cui, attraverso un piano attuativo, è possibile la riorganizzazione generale del tessuto esistente con la completa demolizione degli immobili e delle infrastrutture presenti.

2. Nel rispetto di quanto previsto al comma precedente, sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica con completa demolizione degli edifici esistenti e ricostruzione con ampliamento fino al massimo del 30% della SUL esistente alla data di adozione del RU e legittimata da titoli abilitativi. Questi interventi, oltre a migliorare l'assetto urbanistico, sono altresì diretti ad elevare la qualità architettonica, la rispondenza antisismica, la sicurezza, la compatibilità ambientale, l'efficienza energetica degli edifici e la fruibilità degli spazi per le persone disabili.

3. La destinazione d'uso dei nuovi edifici deve essere prevalentemente residenziale; il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato a condizione che le unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a quella minima indicata per i frazionamenti nei tessuti relativi.

4. La nuova edificazione deve rispettare quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 del precedente art. 38

5. Al fine di elevare e diversificare la qualità degli insediamenti, negli interventi di rottamazione urbanistica, se attuati attraverso un concorso pubblico di progettazione, l'ampliamento di cui al precedente comma, 2 può essere elevato fino al massimo del 40% della SUL.

6. La commissione esaminatrice del concorso pubblico di progettazione è composta da non meno di tre membri due dei quali nominati rispettivamente dal Comune e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.

Art. 40 Parametri per la dotazione dei parcheggi

1. Oltre agli standard previsti dal DM n° 1444/1968 da rispettare nell'ambito generale del RU, per ciascuna tipologia di costruzione, sono richiesti i seguenti parcheggi:

  1. a) per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 122/1989, parcheggi per la sosta stanziale all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi nella misura di 1 mq. per ogni 10 mc.;
  2. b) parcheggi per la sosta di relazione, nella misura indicata nella seguente tabella, per ciascuna destinazione d'uso:
    Tab. 1 - Parametri per il dimensionamento dei parcheggi di relazione
    Sigla Destinazione d'uso Parcheggi di relazione
    R Residenza 0,5 mq/mq SUL con un minimo di un posto auto per alloggio
    I Industria e artigianato produttivo 0,2 mq/mq SUL
    IS Artigianato di servizio 0,25 mq/mq SUL
    Tc1 Esercizi di vicinato: SV fino a 250 mq. 1 mq/mq SV
    Tc2 Medio piccole strutture di vendita: SV > 250 e fino a 800 mq. 1,5 mq/mq SV oltre ad 1 mq/mq di superficie coperta aperta al pubblico diversa dalla SV
    Tc3 Medio grandi strutture di vendita: SV > 800 e fino a 1500 mq. 1,75 mq/mq SV oltre ad 1 mq/mq di superficie coperta aperta al pubblico diversa dalla SV
    Tcc Grandi strutture di vendita di tipo A, B, C: SV > 1500 e fino a 15000 mq. 2 mq/mq SV oltre ad 1,5 mq/mq di superficie coperta aperta al pubblico diversa dalla SV
    Ta Attività ricettive 0,35 mq/mq SUL e comunque non meno di 0,5 posto auto a posto letto
    Ta Campeggi 1 posto auto ogni piazzola;
    in presenza di bungalows non meno di 0,5 posto auto a posto letto
    Tb1 Uffici privati e studi professionali 0,4 mq/mq SUL
    Tb2 Agenzie o sportelli bancari, agenzie assicurative, immobiliari e similari 0,4 mq/mq SUL
    Tb3 Direzionale di ricerca, parco scientifico tecnologico, con servizi annessi 0,4 mq/mq SUL
    S Servizi si rinvia agli articoli da 87 a 99

2. I parcheggi per la sosta stanziale da prevedere esclusivamente per le nuove costruzioni, devono essere realizzati su aree private.

3. I parcheggi per la sosta di relazione, per i quali deve sempre essere garantito l'uso pubblico, devono essere realizzati in aree private e sono reperiti all'interno degli edifici e/o nelle aree di pertinenza degli stessi. Possono altresì essere realizzati in altre aree o edifici ad una distanza idonea a garantire un collegamento pedonale con l'edificio stesso. Nel caso di frazionamenti o mutamenti dalla destinazione d'uso, la superficie a parcheggio da ricercare è data dalla differenza tra quella prevista per la destinazione originaria e quella di progetto. Possono essere computati quali parcheggi di relazione anche quelli affittati per non meno di nove anni e posti ad una distanza di non oltre 500 mt.

4. I posti auto che devono essere individuati in relazione alla superficie minima di parcheggio non possono avere dimensioni inferiori a quelle previste dal Codice della Strada; ogni 40 posti auto ne deve essere previsto almeno uno per disabili.

5. Nel caso di residenze di nuova costruzione attuate senza il ricorso al Piano Urbanistico Attuativo, almeno un posto auto per alloggio deve essere coperto ed integrato nell'edificio.

6. Per gli edifici a destinazione commerciale, i parcheggi di cui alla lettera a) del comma 1, sono maggiorati degli spazi per i parcheggi temporanei dei mezzi per la movimentazione delle merci. Una quota del 10% dei parcheggi di cui alla lettera b) del comma 1, è riservata al personale dipendente.

7. Per gli esercizi commerciali specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita, come previsto dalla L.R. n. 28/2005 e dal DPGR n. 15/R/2009, ai fini della dotazione di parcheggi, la superficie di vendita è valutata pari a 1/10 sino alla dimensione di 1.500 mq. L'eventuale superamento di tale dimensione è valutato pari a 1/4. L'applicazione di tale possibilità comporta da parte del proprietario dell'immobile la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo relativo all'uso commerciale per i seguenti prodotti:

  1. a) autoveicoli,motoveicoli, natanti e loro accessori e ricambi
  2. b) legnami
  3. c) attrezzature e macchine per l'agricoltura ed il giardinaggio
  4. d) materiali per l'edilizia
  5. e) materiali termoidraulici

8. Per tutte le strutture ricettive sono fatte salve le dotazioni a parcheggio previste dalla normativa regionale in materia anche in funzione della classificazione da attribuire alla struttura ricettiva stessa.

9. La possibilità di monetizzare le dotazioni minime di parcheggio, laddove consentita, è specificata nella normativa dei singoli tessuti di cui alla parte II titolo II e delle trasformazioni di cui alla parte III. Dovrà comunque essere dimostrata l'impossibilità di reperire la dotazione minima di sosta in tutto o in parte. I corrispettivi delle monetizzazioni stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale saranno periodicamente aggiornati sulla base di quanto previsto nella medesima deliberazione. Essi devono essere utilizzati per realizzare o mantenere strutture e aree pubbliche destinate alla sosta. In alternativa alla monetizzazione può essere concordemente valutata e consentita, dagli uffici comunali preposti, la realizzazione e cessione di parcheggi in aree limitrofe a quella d'intervento, anche se non adiacenti, tenendo conto del raggio di influenza delle singole funzioni.

10. Nel caso di ampliamento, la dotazione dei parcheggi deve essere integrata per la parte di superficie in ampliamento. Negli ampliamenti e nei cambiamenti di destinazione d'uso le dotazioni minime di cui ai precedenti commi devono essere applicate se si verifica aggravio di carico urbanistico ovvero se le dotazioni minime richieste per la destinazione "finale" siano superiori a quelle relative alla funzione in atto e sempre nel caso di cambio di destinazione d'uso in residenza.

11. Nelle zone con destinazione a commercio e pubblici esercizi (Tc), direzionale (Tb) e servizi (S) per incrementare la dotazione posti auto, è consentito realizzare nuove superfici a parcheggio con sistemi del tipo "Fast-Park" alle seguenti condizioni:

  • - per le attività ed i servizi esistenti, previa l'effettuazione di un'accurata valutazione degli effetti sia paesaggistici che funzionali, anche in relazione al sistema della mobilità e traffico;
  • - per le nuove attività e servizi, a seguito di dimostrata impossibilità di soluzioni alternative per raggiungere i minimi richiesti dal presente RU con specifici obblighi per il mantenimento nel tempo del suddetto sistema di parcamento da parte dei soggetti interessati;
  • - che l'intervento massimo consentito non sia il RRC.
Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02