Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Consolidamento della Strada Comunale di Terrensano e Belcaro- approvazione del 14.01.20 (vigente)

Art. 26 Tipi di intervento

1. I tipi di intervento edilizio disciplinati dal RU sono:

  • - Manutenzione ordinaria (MO);
  • - Manutenzione straordinaria (MS);
  • - Manutenzione straordinaria con restrizioni (MSr);
  • - Restauro e Risanamento conservativo (RRC);
  • - Ristrutturazione edilizia (RI);
  • - Demolizione con fedele ricostruzione (DF);
  • - Demolizione con ricostruzione (DR);
  • - Ristrutturazione con addizione funzionale (RA);
  • - Demolizione con trasferimento di volume (DT)
  • - Nuova edificazione (NE)
  • - Nuova edificazione a seguito di trasferimento di superficie esistente (NET)
  • - Ristrutturazione urbanistica (RiU);

2. Il contenuto dei differenti tipi d'intervento edilizio definiti dal D.P.R. 380/2001 e della L.R. 1/2005, sono specificati dagli articoli successivi ad integrazione delle definizioni contenute nelle citate norme.

3. La definizione dei tipi di intervento di cui ai successivi artt. 27 a 39 è cogente per la normativa dei piani attuativi del RU.

Art. 27 Manutenzione ordinaria (MO)

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono definiti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e s.m.i..

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. ABROGATO

5. ABROGATO

Art. 28 Manutenzione straordinaria (MS)

1. Gli interventi di manutenzione strordinaria sono definiti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e s.m.i..

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. Tra gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici rientrano:

  1. a) per le opere interne:
    • - modifica, apertura e chiusura di porte senza modifica dello schema distributivo;
    • - demolizione con ricostruzione di tramezzi (ossia tavolati verticali con sola funzione dividente), con o senza modifiche di materiali;
    • - adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture, di solai ai fini della coibentazione termica e acustica;
    • - realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
    • - demolizione con ricostruzione di parti ammalorate delle fondazioni o dei muri portanti con o senza modifiche dei materiali;
    • - consolidamento, demolizione con ricostruzione di parti ammalorate di solai, volte e scale, anche con materiali diversi ma senza modifica di quota;
    • - rifacimento dell'armatura minuta del tetto o dei solai senza modifica di forma e di quota (d'imposta e di colmo), con o senza modifiche di materiali;
  2. b) per le opere esterne:
    • - rifacimento e realizzazione di tinteggiature, intonaci, rivestimenti e pavimenti, anche con caratteristiche diverse da quelle esistenti;
    • - sostituzione di infissi e serramenti con caratteristiche diverse da quelle esistenti e messa in opera di infissi doppi e di inferriate;
    • - rifacimento e sostituzione dei manti di copertura dei tetti con materiali diversi da quelli esistenti;
    • - realizzazione di camini e canne fumarie;
    • - modifica e realizzazione delle recinzioni e di altre sistemazioni di parti esterne;
    • - realizzazione di vespai, scannafossi, isolamenti termici e/o acustici e altre impermeabilizzazioni.

5. Ai fini di una maggiore conservazione del patrimonio edilizio di valore storico architettonico e documentario, negli edifici cui il RU consente come intervento massimo RRC, gli interventi di Manutenzione straordinaria sono soggetti alle seguenti restrizioni (MSr):

  1. a) per le opere interne strutturali: divieto di utilizzare, salvo imperativi tecnici da specificare in sede di progetto, materiali diversi dagli originali;
  2. b) per le opere esterne: divieto di sostituire infissi, serramenti e manti di copertura dei tetti con altri di caratteristiche diverse da quelli esistenti o comunque non assimilabili agli originari; divieto di sostituzione di recinzioni e cancelli con altri di caratteristiche non assimilabili agli originari.

Art. 29 Restauro e Risanamento conservativo (RRC)

1. Gli interventi di Restauro e Risanamento conservativo sono definiti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e s.m.i.. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono comportare il ripristino di sane condizioni igieniche, statiche e funzionali, anche attraverso l'inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dall'uso previsto, senza aumento di volume e di superficie coperta, nel rispetto dei caratteri distributivi dell'edificio, della sagoma planivolumetrica e dell'organizzazione dei prospetti.

2.Le destinazioni d'uso compatibili, di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., sono quelle previste nei singoli tessuti definiti dalle presenti norme.

3. In particolare il restauro ed il risanamento conservativo possono comportare:

  • - modifiche distributive interne nel rispetto dell'impianto strutturale, distributivo e tipologico originario;
  • - installazione di impianti tecnici riguardanti l'intero organismo edilizio (ascensori, montacarichi e simili) senza volume aggiuntivo;
  • - inserimento di doppi pavimenti, controsoffittature strutturali, scale interne, soppalchi, volumi tecnici completamente interrati e accessibili solo dall'interno, senza alterazioni delle strutture Resistenti;
  • - inserimento di impianti idro-sanitari, elettrici e termici centralizzati.

4. ABROGATO

5. Nei casi di interventi di restauro e risanamento conservativo di particolare consistenza in immobili sottoposti a vincolo storico-artistico, è previsto il ricorso al Progetto di Restauro di cui all'art. 18.

Art. 30 Ristrutturazione edilizia (RI), Demolizione con fedele ricostruzione (DF) e Demolizione con ricostruzione (DR)

1. Gli interventi di Ristrutturazione edilizia, fra i quali è ricompresa anche la Demolizione con fedele ricostruzione (DF) e Demolizione con ricostruzione (DR), sono definiti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e s.m.i..
È consentita l'introduzione di elementi di corredo, così come riportato da specifico Regolamento regionale in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi, purché non determinino aumenti di volume. Sono altresì ammissibili le serre solari.

2. In funzione del grado di trasformazione che può essere apportato all'organismo edilizio originario è individuata la seguente fattispecie di ristrutturazione di tipo conservativo:

  • RIa: opere interne che non alterino in modo significativo il comportamento statico dell'edificio, con limitate modifiche agli elementi strutturali portanti, eventuale inserimento di nuovi solai, il recupero abitativo dei sottotetti di cui alla vigente normativa regionale in materia di recupero dei sottotetti, e opere esterne consistenti in limitate modifiche alla tipologia, dimensioni e numero delle aperture, nonché gli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto degli elementi compositivi delle facciate e del paramento murario originario. È consentita l'introduzione di volumi tecnici e cantine completamente interrati. È esclusa la realizzazione di serre solari.

3. Nei casi di Demolizione con fedele ricostruzione (DF) e Demolizione con ricostruzione (DR), qualora gli edifici ricadano in ambiti dichiarati a pericolosità idraulica elevata e molto elevata (classi 3 e 4) di cui agli elaborati cartografici allegati al RU, sarà necessario verificare la fattibilità dell'intervento di ricostruzione ai sensi delle Norme di Bacino e della normativa regionale vigente in materia.

Art. 31 Demolizione con fedele ricostruzione (DF)

1. Categoria di intervento ricompresa nell'art.30 delle presenti norme.

Art. 32 Demolizione con ricostruzione (DR)

1. Categoria di intervento ricompresa nell'art.30 delle presenti norme.

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. ABROGATO

5. ABROGATO

6. ABROGATO

Art. 33 Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA)

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia con addizione funzionale sono quelli in cui è possibile effettuare opere di ampliamento una tantum in aderenza all'edificio principale esistente, per un massimo del 25 (venticinque) per cento della SUL di ciascuna unità immobiliare, fino al massimo complessivo di 40 mq. di SUL per l'intero edificio.

2. Sono consentite le addizioni funzionali esclusivamente per le unità ad uso abitativo senza aumento del numero delle stesse e senza che sia modificabile la destinazione d'uso dell'unità interessata.

3. Sono consentite le addizioni funzionali che non modificano i caratteri tipologici essenziali dell'edificio e le destinazioni d'uso, e che non comportano l'aumento delle unità abitative.

4. Qualora gli edifici ricadano in ambiti dichiarati a pericolosità idraulica elevata e molto elevata (classi 3 e 4) di cui agli elaborati cartografici allegati al RU, sarà necessario verificare la fattibilità dell'intervento ai sensi delle Norme di Bacino e della normativa regionale vigente in materia.

5. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, le addizioni funzionali sono realizzate con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscano comunque, con riferimento alla climatizzazione invernale dell'ampliamento, un indice di prestazione energetica inferiore almeno del 20 per cento rispetto al corrispondente valore limite indicato nella normativa vigente; in ogni caso, l'unità abitativa esistente interessata dall'ampliamento dovrà essere dotata di finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas.

6. L'utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui sopra devono essere certificati da professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori. In mancanza di detti requisiti non può essere certificata l'abitabilità o agibilità dell'ampliamento realizzato.

Art. 34 Demolizione con trasferimento di volumetria (DT)

1. Gli interventi di demolizione con trasferimento di volumetria consistono nella demolizione totale di un manufatto e nel trasferimento dello stesso - in tutto o in parte - in aderenza ad un altro edificio oppure con formazione di un nuovo edificio, con esclusione di qualsiasi cambio di destinazione d'uso.

Art. 35 Nuova edificazione (NE)

1. Gli interventi di nuova edificazione (NE) consistono nella realizzazione di nuovi manufatti edilizi, diversi da quelli elencati dall'art. 78 lettere b, c, d, e, f, g, h e dall'art. 79 della L.R. 1/2005.

Art. 36 Nuova edificazione a seguito di trasferimento di superficie esistente (NET)

1. Gli interventi di nuova edificazione da realizzare con trasferimento di superfici esistenti sono quelli di trasformazione edilizia di aree individuate per ricevere i crediti edilizi come previsti dal precedente art. 19. Gli edifici realizzati con tale procedura sono, innanzitutto, preordinati a liberare il territorio rurale da manufatti paesaggisticamente incongrui.

2. Gli interventi realizzati ai sensi del comma 1 rientrano nella categoria del recupero in quanto trasferimenti della consistenza di edifici esistenti. L'intervento di nuova edificazione può essere iniziato soltanto a seguito di preventiva demolizione delle consistenze da trasferire e del conseguente e necessario ripristino delle aree di sedime.

Art. 37 Ristrutturazione urbanistica (RIU)

1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli preordinati a sostituire il tessuto urbanistico-edilizio esistente con altro diverso. Tale sostituzione si realizza mediante un insieme sistematico di interventi edilizi compresa la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica comportano:

  • - modifica o trasformazione dei tipi edilizi;
  • - modifica o trasformazione della suddivisione dei lotti;
  • - modifica del rapporto tra spazio pubblico e privato;
  • - modifica o trasformazione dei tracciati stradali.

Art. 38 Rottamazione edilizia (ROE)

1. Al fine di riqualificare il patrimonio edilizio esistente sono consentiti, negli immobili realizzati prima della dichiarazione di sismicità del Comune di Siena, interventi edilizi diretti a migliorare la qualità architettonica, la rispondenza antisismica, la sicurezza, la compatibilità ambientale, l'efficienza energetica degli edifici e la fruibilità degli spazi per le persone disabili.

2. Nel rispetto di quanto previsto al comma precedente, sono consentiti interventi edilizi di completa demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al massimo del 20% della SUL esistente alla data di adozione del RU e legittimata da titoli abilitativi. Nella riedificazione dovrà essere mantenuta inalterata la tipologia edilizia e l'altezza del fabbricato preesistente salvo piccoli adeguamenti per l'adozione di tecnologie costruttive atte a migliorare l'efficienza acustica e termica.
Nei tessuti delle aree miste di tipo 3 (AM3) è consentita la ricostruzione dei fabbricati demoliti, mantenendo la tipologia produttiva, anche con articolazioni planivolumetriche diverse dall'edificio demolito. L'altezza massima dell'edificio ricostruito non dovrà superare l'altezza massima presente in ogni singolo tessuto AM3.

3. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono consentiti su tutti gli edifici esistenti (non ricadenti nei resedi dei BSA) che siano compresi nei tessuti PR3, UC1, UC2, UC3, FU3, AM1, AM2, AM3, FA1, FA2, CO e nell'insediamento diffuso in ambito rurale. Sono esclusi comunque gli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla normativa vigente in materia o dalle indagini geologiche allegate al RU salvo specifiche indicazioni riportate nelle tavole RU2 o RU3.

4. Gli interventi di ampliamento non possono modificare le destinazioni d'uso ammesse nel tessuto di appartenenza. Il numero delle unità immobiliari residenziali esistenti può essere aumentato a condizione che le unità immobiliari residenziali aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a quella minima indicata per i frazionamenti nei relativi tessuti.
Qualora gli edifici ricadano in ambiti dichiarati a pericolosità idraulica elevata e molto elevata (classi 3 e 4) di cui agli elaborati cartografici allegati al RU, sarà necessario verificare la fattibilità dell'intervento ai sensi delle Norme di Bacino e della normativa regionale vigente in materia.

5. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscano comunque prestazioni energetiche nel rispetto dei seguenti parametri:

  1. a) con riferimento alla climatizzazione invernale dell'edificio, l'indice di prestazione energetica, definito dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., è inferiore almeno del 50 per cento rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.;
  2. b) con riferimento al raffrescamento estivo dell'involucro edilizio dell'edificio, la prestazione energetica, pari al rapporto tra fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell'edificio, calcolato tenendo conto della temperatura di progetto estiva, secondo la norma UNI/TS 11300, e la superficie utile, è inferiore a trenta chilowattora per metro quadrato per anno.

6. L'utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 6 ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al medesimo comma, devono essere certificati prima della dichiarazione di abitabilità o agibilità dell'edificio realizzato.

7. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute negli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).

8. Al fine di elevare e diversificare la qualità degli insediamenti, negli interventi di rottamazione edilizia attuati attraverso un concorso pubblico di progettazione, l'ampliamento di cui al precedente comma, 2 può essere elevato fino al massimo del 30% della SUL.

9. La commissione esaminatrice del concorso pubblico di progettazione è composta da non meno di tre membri due dei quali nominati rispettivamente dal Comune e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.

Art. 39 Rottamazione urbanistica (ROU)

1. Per migliorare l'impianto urbanistico e riqualificare gli insediamenti, nelle tavole RU2, sono individuate aree in cui, attraverso un piano attuativo, è possibile la riorganizzazione generale del tessuto esistente con la completa demolizione degli immobili e delle infrastrutture presenti.

2. Nel rispetto di quanto previsto al comma precedente, sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica con completa demolizione degli edifici esistenti e ricostruzione con ampliamento fino al massimo del 30% della SUL esistente alla data di adozione del RU e legittimata da titoli abilitativi. Questi interventi, oltre a migliorare l'assetto urbanistico, sono altresì diretti ad elevare la qualità architettonica, la rispondenza antisismica, la sicurezza, la compatibilità ambientale, l'efficienza energetica degli edifici e la fruibilità degli spazi per le persone disabili.

3. Il numero delle unità immobiliari residenziali esistenti può essere aumentato a condizione che le unità immobiliari residenziali aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a quella minima indicata per i frazionamenti nei relativi tessuti.

4. La nuova edificazione deve rispettare quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 del precedente art. 38

5. Al fine di elevare e diversificare la qualità degli insediamenti, negli interventi di rottamazione urbanistica, se attuati attraverso un concorso pubblico di progettazione, l'ampliamento di cui al precedente comma, 2 può essere elevato fino al massimo del 40% della SUL.

6. La commissione esaminatrice del concorso pubblico di progettazione è composta da non meno di tre membri due dei quali nominati rispettivamente dal Comune e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.

Art. 40 Parametri per la dotazione dei parcheggi

1. Oltre agli standard previsti dal DM n° 1444/1968 da rispettare nell'ambito generale del RU, per ciascuna tipologia di costruzione, sono richiesti i seguenti parcheggi:

  1. a) per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 122/1989, parcheggi per la sosta stanziale all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi nella misura di 1 mq. per ogni 10 mc.;
  2. b) per tutte le destinazioni d'uso, ad eccezione del commercio e pubblici esercizi (Tc), i parcheggi per la sosta stanziale in aggiunta a quelli di cui alla lettera a), nella misura indicata nella tabella 1;
  3. c) per la sola destinazione d'uso commercio e pubblici esercizi (Tc) i parcheggi per la sosta di relazione, nella misura indicata nella tabella 2.
Tab. 1 - Parametri per il dimensionamento dei parcheggi per tutte le destinazioni d'uso ad eccezione del commercio e pubblici esercizi (Tc)
Sigla Destinazione d'uso Parcheggi per la sosta stanziale
R Residenza 0,5 mq/mq SUL con un minimo di un posto auto per alloggio
I Industria e artigianato produttivo 0,2 mq/mq SUL
IS Artigianato di servizio 0,25 mq/mq SUL
Ta Attività ricettive 0,35 mq/mq SUL e comunque non meno di 0,5 posto auto a posto letto
Ta Campeggi 1 posto auto ogni piazzola;
in presenza di bungalows non meno di 0,5 posto auto a posto letto
Tb1 Uffici privati e studi professionali 0,4 mq/mq SUL
Tb2 Agenzie o sportelli bancari, agenzie assicurative, immobiliari e similari 0,4 mq/mq SUL
Tb3 Direzionale di ricerca, parco scientifico tecnologico, con servizi annessi 0,4 mq/mq SUL
S Servizi si rinvia agli articoli da 87 a 99
Tab. 2 - Parametri per il dimensionamento dei parcheggi di relazione per la destinazione d'uso commercio e pubblici esercizi (Tc)
Sigla Destinazione d'uso Parcheggi per la sosta di relazione
Tc1 Esercizi di vicinato 1 mq/mq SV
Tc2 Medio piccole strutture di vendita
SV fino a 800 mq.
1,5 mq/mq SV oltre ad 1 mq/mq di superficie coperta aperta al pubblico diversa dalla SV
Tc3 Medio grandi strutture di vendita
SV > 800 e fino a 1500 mq.
1,75 mq/mq SV oltre ad 1 mq/mq di superficie coperta aperta al pubblico diversa dalla SV
Tcc Grandi strutture di vendita di tipo A, B, C 2 mq/mq SV oltre ad 1,5 mq/mq di superficie coperta aperta al pubblico diversa dalla SV

2. I parcheggi per la sosta stanziale da prevedere esclusivamente per le nuove costruzioni, devono essere realizzati su aree private.

3. I parcheggi per la sosta stanziale e di relazione, devono essere realizzati in aree private e sono reperiti all'interno degli edifici e/o nelle aree di pertinenza degli stessi. Per le nuove costruzioni tali parcheggi devono essere individuati all'interno dell'area di trasformazione. Nel caso di mutamenti della destinazione d'uso, che determinano incremento di carico urbanistico, la superficie a parcheggio da ricercare, oltre a quella esistente, è data dalla differenza tra quella prevista per la destinazione originaria e quella di progetto. In caso di frazionamento di unità immobiliari ad uso residenziale (R) o direzionale (Tb1 e Tb2) la superficie a parcheggio da ricercare, oltre a quella esistente, dovrà essere riferita alle unità immobiliari in aumento. Si esclude dal conteggio della superficie a parcheggio, da ricercare, l'unità immobiliare derivata con la SUL maggiore, comunque dovrà essere garantito almeno un posto auto per ogni unità immobiliare risultante. Nei casi di frazionamento e/o mutamenti della destinazione d'uso possono essere computate, quali parcheggi stanziali, aree poste entro un raggio di 500 mt., se della stessa proprietà, da assoggettare a vincolo di pertinenzialità alle unità immobiliari in aumento.

4. I posti auto che devono essere individuati in relazione alla superficie minima di parcheggio non possono avere dimensioni inferiori a quelle previste dal Codice della Strada; ogni 40 posti auto ne deve essere previsto almeno uno per disabili.

5. Nel caso di residenze di nuova costruzione attuate senza il ricorso al Piano Urbanistico Attuativo, almeno un posto auto per alloggio deve essere coperto ed integrato nell'edificio.

6. Per gli edifici a destinazione commerciale, i parcheggi di cui alla lettera a) del comma 1, sono maggiorati del 10% degli spazi per i parcheggi temporanei dei mezzi per la movimentazione delle merci. Una quota del 10% dei parcheggi di cui alla lettera c) del comma 1, è riservata al personale dipendente.

7. Per gli esercizi commerciali specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita, come previsto dalla L.R. n. 28/2005 e dal DPGR n. 15/R/2009, ai fini della dotazione di parcheggi, la superficie di vendita è valutata pari a 1/10 sino alla dimensione di 1.500 mq. L'eventuale superamento di tale dimensione è valutato pari a 1/4. L'applicazione di tale possibilità comporta da parte del proprietario dell'immobile la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo relativo all'uso commerciale per i seguenti prodotti:

  1. a) autoveicoli,motoveicoli, natanti e loro accessori e ricambi
  2. b) legnami
  3. c) attrezzature e macchine per l'agricoltura ed il giardinaggio
  4. d) materiali per l'edilizia
  5. e) materiali termoidraulici

8. Per tutte le strutture ricettive sono fatte salve le dotazioni a parcheggio previste dalla normativa regionale in materia anche in funzione della classificazione da attribuire alla struttura ricettiva stessa.

9. La possibilità di monetizzare le dotazioni minime di parcheggio, laddove consentita, è specificata nella normativa dei singoli tessuti di cui alla parte II titolo II e delle trasformazioni di cui alla parte III. Dovrà comunque essere dimostrata l'impossibilità di reperire la dotazione minima di sosta in tutto o in parte. I corrispettivi delle monetizzazioni stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale saranno periodicamente aggiornati sulla base di quanto previsto nella medesima deliberazione. Essi devono essere utilizzati per realizzare o mantenere strutture e aree pubbliche destinate alla sosta. In alternativa alla monetizzazione può essere concordemente valutata e consentita, dagli uffici comunali preposti, la realizzazione e cessione di parcheggi in aree limitrofe a quella d'intervento, anche se non adiacenti, tenendo conto del raggio di influenza delle singole funzioni.

10. In caso di ampliamento la superficie a parcheggio da ricercare, oltre a quella esistente, dovrà essere computata per la parte di superficie in ampliamento.

11. Nelle zone con destinazione a commercio e pubblici esercizi (Tc), direzionale (Tb) e servizi (S) per incrementare la dotazione posti auto, è consentito realizzare nuove superfici a parcheggio con sistemi del tipo "Fast-Park" alle seguenti condizioni:

  • - per le attività ed i servizi esistenti, previa l'effettuazione di un'accurata valutazione degli effetti sia paesaggistici che funzionali, anche in relazione al sistema della mobilità e traffico;
  • - per le nuove attività e servizi, a seguito di dimostrata impossibilità di soluzioni alternative per raggiungere i minimi richiesti dal presente RU con specifici obblighi per il mantenimento nel tempo del suddetto sistema di parcamento da parte dei soggetti interessati;
  • - che l'intervento massimo consentito non sia il RRC.
Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02