Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Consolidamento della Strada Comunale di Terrensano e Belcaro- approvazione del 14.01.20 (vigente)

Art. 1 Finalità

1. Il Regolamento Urbanistico (RU), redatto ai sensi dell'art. 55 della Legge Regione Toscana 3 gennaio 2005 n. 1 (L.R. 1/2005) e successive modifiche e integrazioni, in conformità alle vigenti previsioni normative statali e regionali e nel rispetto delle disposizioni dei vigenti strumenti di pianificazione sovracomunale, è l'atto di governo del territorio che disciplina dettagliatamente l'attività urbanistica ed edilizia per il territorio comunale in attuazione dei criteri definiti nel Piano Strutturale (PS), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 13 febbraio 2007 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 14 del 4 aprile 2007.

2. Il RU persegue la realizzazione di uno sviluppo sostenibile, attraverso:

  • - le tutele dell'integrità fisica e dell'identità culturale, quali condizioni di ammissibilità di ogni scelta di trasformazione, fisica o funzionale, del territorio;
  • - la valorizzazione delle qualità ambientali paesaggistiche, urbane, architettoniche, relazionali e sociali presenti, nonché il ripristino delle qualità deteriorate;
  • - il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità, formale e funzionale;
  • - la configurazione di un assetto territoriale coerente con le suddette finalità, mediante la definizione:
    • - delle trasformazioni fisiche ammissibili e/o prescritte e delle utilizzazioni compatibili degli immobili posti sul territorio;
    • - delle destinazioni d'uso.

3. Ai fini di cui ai precedenti commi 1 e 2, il RU:

  • - definisce le limitazioni alle trasformazioni ammissibili ed alle utilizzazioni compatibili derivanti dalle condizioni di pericolosità geologica ed idraulica e dalle caratteristiche idrogeologiche;
  • - definisce la gestione del patrimonio edilizio esistente;
  • - definisce le trasformazioni ammissibili e le utilizzazioni compatibili, sia nel territorio urbano che in quello rurale, attivabili in applicazione diretta di tali disposizioni;
  • - definisce la disciplina relativa alla rete delle infrastrutture;
  • - individua gli ambiti nei quali la disciplina di governo del territorio si attua pienamente soltanto sulla base di piani attuativi e stabilisce le direttive - anche di carattere quantitativo - da osservare dai medesimi piani attuativi;
  • - garantisce le dotazioni di spazi per servizi pubblici e/o ad uso collettivo, sia imprimendo direttamente a determinati immobili o complessi di immobili le relative destinazioni d'uso, sia assegnando criteri e direttive, anche di carattere quantitativo, ai previsti piani attuativi.

4. Il RU contiene:

  • - le norme generali, di indirizzo e la disciplina delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del patrimonio edilizio esistente;
  • - la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi, degli ecosistemi e del paesaggio nonché quella delle trasformazioni non materiali del territorio.

5. Gli elaborati di cui al comma 1 che hanno valore prescrittivo sono i seguenti: NTA, compresi gli allegati 1 e 2, tavole RU1, RU2, RU3, RU4, RU5, RU6 e Allegato A.

Art. 2 Contenuto e ambito di applicazione

1. La disciplina del RU assume quali riferimenti il quadro conoscitivo, le invarianti, gli statuti, i sistemi ed i sottosistemi territoriali e funzionali e le Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE) come definite dal PS.

2. Ai sensi dell'art. 55, LR 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il RU si applica all'intero territorio comunale e prevede:

  1. a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e del territorio rurale di cui individua e definisce:
    • - il quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato periodicamente del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto;
    • - il perimetro aggiornato dei centri urbani inteso come delimitazione continua che comprende tutte le aree edificate e i lotti interclusi;
    • - le regole per l'utilizzazione, il recupero e la riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico;
    • - le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;
    • - le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard di cui all'art. 53, comma 2, lett. c, L.R. 1/2005 Toscana n. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
    • - la disciplina del territorio rurale ai sensi del titolo IV, capo III, LR 1/2005 Toscana n. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
    • - la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi anche ai fini della gestione del vincolo corrispondente di cui alla Legge Regionale Toscana n. 39/2000, in base all'approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica;
    • - le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa;
    • - i perimetri per le cui trasformazioni sia richiesta l'esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati da attuarsi mediante i Piani Complessi di Intervento di cui all'art. 56, comma 1, della L.R. 1/2005.
  2. b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio di cui individua e definisce:
    • - gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all'esterno del perimetro dei centri abitati;
    • - gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
    • - gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani attuativi;
    • - le aree destinate all'attuazione di politiche di settore dell'Amministrazione comunale;
    • - le aree destinate alle infrastrutture da realizzare;
    • - il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, contenente il censimento della barriere architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni della città;
    • - i beni sottoposti a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli artt. 9 e 10, D.P.R. n. 327/2001;
    • - la disciplina della perequazione di cui all'art. 60 della L.R. 1/2005;
  3. c) la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio, mediante la definizione dei criteri di coordinamento tra le scelte localizzative, della regolamentazione della mobilità e della accessibilità, degli atti di competenza dell'Amministrazione comunale in materia di orari e della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, di cui all'art. 58 della L.R. 1/2005.

3. Il perimetro dei centri abitati di cui al precedente comma 2 lett. a, è identificato nell'allegato A: "Perimetrazione dei centri abitati". Esso ha anche valore di centro edificato, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 865/1971, e di centro abitato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

I casi in cui le perimetrazioni, ai sensi delle diverse normative, non sono coincidenti vengono evidenziate in legenda.

Il territorio urbanizzabile è identificato nella cartografia di RU e comprende le aree elementari non ancora edificate, ma sulle quali sia prevista tale trasformazione.

Le modifiche al perimetro dei centri abitati conseguenti alla progressiva realizzazione delle aree di espansione o per modesti adeguamenti di carattere tecnico, non costituisce variante urbanistica e sono determinate mediante specifica deliberazione del Consiglio comunale di aggiornamento dell'allegato A, con esclusione dell'applicazione della procedura prevista per l'adozione delle varianti alla pianificazione.

4. Il cambio di destinazione d'uso è regolato dal successivo art. 47.

5. Le previsioni del RU per la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio ed i conseguenti vincoli preordinati all'espropriazione, sono dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico, indicato nella Relazione Generale del RU, per i cinque anni successivi alla sua approvazione.

Art. 3 Elaborati costitutivi

1. Il RU è costituito dai seguenti elaborati:

  • Quadro Conoscitivo:
    • - "Schede di rilievo dei BSA in ambito urbano o integrative rispetto a quelle del Piano Strutturale" (RUqc1)
    • - Tavola RUqc2 "Quadro di unione complessivo delle schede di rilievo BSA" (scala 1:10.000, n. 4 fogli)
  • Progetto:
    • - "Relazione Generale" (RG)
    • - "Norme Tecniche di Attuazione" (NTA)
    • - "NTA - Allegato 1: Schede normative dei Beni Storico Architettonici"
    • - "NTA - Allegato 2: Le aree di trasformazione con la fattibilità"
    • - Tavola RU1 "Tessuti insediativi e Sistemi di Paesaggio" (scala 1: 15.000, n. 1 foglio)
    • - Tavola RU2 "La disciplina della gestione e trasformazione degli insediamenti in area urbana" (scala 1:2.000, n. 33 fogli)
    • - Tavola RU3 "La disciplina della tutela e valorizzazione del territorio rurale" (RU3 - scala 1:10.000, n. 4 fogli)
    • - Tavola RU4 "Pericolosità idraulica" (RU4 - scala 1:10.000, n. 4 fogli)
    • - Tavola RU5 "Pericolosità geomorfologica" (RU5 - scala 1:10.000, n. 4 fogli)
    • - Tavola RU6 "Pericolosità sismica" (RU6 - scala 1:10.000, n. 4 fogli)
  • Allegati:
    • - Allegato A : "Perimetrazione dei centri abitati" ai sensi dell'art. 55 comma 2 lettera b) della L.R. 1/2005 (scala1:10.000)
    • - Allegato B: "Valutazioni"
    • - B1 La valutazione integrata
    • - B2 La valutazione ambientale strategica (VAS)
    • - Allegato C: "Studio sull'accessibilità in ambito urbano"
    • - C1: Censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano
    • - C2: Relazione e programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. Gli elaborati di cui al comma 1 che hanno valore prescrittivo sono i seguenti: NTA, compresi gli allegati 1 e 2, tavole RU1, RU2, RU3, RU4, RU5, RU6 e Allegato A.

Art. 4 Validità

1. Le previsioni del RU relative alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio contenute nella Parte III delle presenti NTA ed i conseguenti vincoli preordinati all'espropriazione di cui all'art. 55, comma 4, lett. g della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, perdono efficacia trascorsi cinque anni dal giorno della pubblicazione sul B.U.R.T. della delibera del Consiglio Comunale di approvazione del RU se entro tale termine non sono stati approvati i conseguenti piani attuativi, sia di iniziativa pubblica che d'iniziativa privata, o i relativi progetti.

2. Nel caso in cui siano previsti piani attuativi o interventi comunque con obbligo di convenzionamento di iniziativa privata, le previsioni del RU di cui al precedente comma perdono efficacia allorché entro cinque anni dal giorno della pubblicazione sul B.U.R.T. della delibera del Consiglio Comunale di approvazione del RU non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero i proponenti non abbiano stipulato la relativa convenzione o non abbiano formato un valido e specifico atto unilaterale d'obbligo a favore dell'Amministrazione comunale.

3. I piani attuativi approvati prima dell'entrata in vigore del presente RU, mantengono inalterata la loro efficacia temporale prevista dalle vigenti norme in materia.
Per quanto attiene le aree comprese nel Piano per l'edilizia economica e popolare si applica la normativa in esse previste per la durata di diciotto anni dall'approvazione del piano di zona.

La dimensione degli alloggi, a prescindere dai tessuti, dovrà corrispondere a quella prevista dalle vigenti normative per gli alloggi di E.E.P.; i relativi parcheggi dovranno essere reperiti con le modalità di cui all'art. 40 delle presenti NTA.

4. Alle varianti semplici, ai permessi di costruire e alle denunce di inizio attività efficaci alla data di adozione del RU e per i quali siano iniziati i previsti lavori, continua ad applicarsi la normativa del PRG per una durata pari all'efficacia del titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori.
Nelle aree comprese nel Programma "20.000 alloggi in affitto" si mantiene l'applicazione della normativa del PRG per tutta la durata del presente Regolamento Urbanistico.

5. Per quanto concerne le trasformazioni di cui al DPV-ATI 3.3,DPV-ATI10.1, TU34, AR46 e AR47, la loro attuazione rimane subordinata agli esiti del Nucleo Tecnico di Valutazione della Provincia di cui al PTC 2000.

6. Gli strumenti di pianificazione territoriale di competenza di Regione e Provincia approvati e vigenti al momento dell'adozione del presente RU costituiscono i parametri per la verifica di coerenza e conformità del presente atto ai sensi dell'art. 16 comma 2 L.R. 1/2005 e s.m.i.

A seguito dell'approvazione di eventuali e sopravvenuti atti di pianificazione territoriale da parte di Provincia e Regione, l'Amministrazione Comunale è tenuta a svolgere la ricognizione della disciplina contenuta nel presente RU per verificarne le coerenze, l'indifferenza o i contrasti con il PIT o il PTCP approvati e vigenti.

Art. 5 Salvaguardie

1. Fino all'approvazione definitiva del RU, sono consentiti unicamente gli interventi conformi allo strumento di pianificazione territoriale vigente e non in contrasto con l'atto di governo del territorio adottato.

2. Salvo quanto previsto dal precedente comma 1, si applicano le previsioni contenute nell'art. 61 della L.R. 1/2005.

Art. 6 Verifica dello stato di attuazione

1. Gli uffici competenti predispongono il monitoraggio relativo allo stato di attuazione del RU al fine di:

  • - accertare il grado di conseguimento degli obiettivi strategici del PS con particolare riferimento al recupero del patrimonio edilizio esistente, alla riqualificazione delle strutture insediative e del paesaggio, alle opere di potenziamento dei servizi e delle infrastrutture e alla sostenibilità dei nuovi carichi insediativi;
  • - verificare lo stato della progettazione e l'attuazione degli interventi, pubblici e privati, nelle aree urbane di nuovo impianto, residenziali, produttive o comunque definite;
  • - programmare e selezionare gli interventi nel tempo e precisare le risorse economiche per la realizzazione delle opere;
  • - invitare i proprietari delle aree di nuovo impianto a proporre i progetti per evitare la decadenza delle previsioni;
  • - redigere il bilancio degli interventi realizzati in relazione al dimensionamento previsto per le singole UTOE;
  • - verificare lo stato delle risorse essenziali, dei luoghi a statuto speciale e dei beni ambientali, storici e paesaggistici;
  • - verificare l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  • - descrivere lo stato dell'ambiente;
  • - aggiornare il quadro conoscitivo in relazione alle modifiche intervenute, utilizzando un apposito Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) che si avvarrà di procedure automatizzate per il recepimento e l'elaborazione dei dati conoscitivi.

2. I competenti uffici comunali definiscono specifiche procedure per le fasi di consultazione dei cittadini finalizzate a garantire la più ampia partecipazione, anche attraverso la Casa della città.

3. Sulla base degli esiti del monitoraggio sarà valutata la necessità di procedere ad eventuali modifiche delle previsioni del RU al fine di raggiungere gli obiettivi posti dal PS.

4. Ai fini della verifica degli standard urbanistici, ai sensi dell'art. 3 del DM 1444/68, vengono computate le seguenti aree:

  1. Sa - servizi amministrativi
  2. Sb - servizi per l'istruzione di base
  3. Se - servizi culturali
  4. Sf - servizi sociali e ricreativi
  5. Sg - servizi religiosi
  6. Si - servizi per l'assistenza sanitaria
  7. So - impianti sportivi all'aperto
  8. Sp - impianti sportivi al coperto
  9. Mbs - parcheggio coperto pubblico o di uso pubblico
  10. Mbr - parcheggio a raso pubblico o di uso pubblico
  11. Va - giardino e/o verde attrezzato
  12. VT7 - Riserva Naturale di Montecellesi
  13. VT6 e VTp6 - Parco del Tirassegno.

Art. 7 Varianti

1. Le varianti al RU, nel rispetto dei parametri, degli indirizzi e delle prescrizioni del Piano Strutturale, sono adottate ed approvate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dagli artt. 16 e 17 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'adozione e l'approvazione di varianti normative con modifica di parametri urbanistici che determinino un aumento del carico urbanistico comportano il contestuale adeguamento delle dotazioni urbanistiche definite in coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale e con la disciplina del RU.

Art. 8 Criteri interpretativi degli elaborati cartografici e della normativa tecnica

1. In presenza di contraddizioni o difformità tra i diversi elaborati cartografici del RU, devono ritenersi valide le indicazioni contenute negli elaborati a scala di maggiore dettaglio. Qualora le eventuali contraddizioni o difformità riguardino singole prescrizioni normative all'interno della normativa tecnica, deve essere ritenuta valida la prescrizione più restrittiva.

2. Le superfici territoriali, fondiarie e i lotti edificabili, sono desunte per via informatica, sulla base della cartografia numerica "C.T.R." in scala 1:2.000 o 1:10.000.

Art. 9 Strumenti ed elaborati per l'attuazione del RU

1. Le previsioni del RU si attuano mediante le procedure previste nella disciplina relativa alle diverse aree e in particolare con interventi edilizi diretti e indiretti di cui rispettivamente ai Capi II e III del successivo Titolo II delle NTA.

2. Il RU, in coerenza con le indicazioni del PS, assicura e garantisce la qualità urbanistica e progettuale delle trasformazioni programmate, e a tale fine contiene nella parte IV i dossier progettuali e valutativi (DPV) e le Schede Progetto (TU), le cui finalità e modalità di utilizzo sono indicate nel Capo I del successivo titolo II delle presenti NTA.

3. Per gli atti di governo del territorio di particolare rilevanza ed articolazione sia di iniziativa pubblica che privata, il Comune garantisce procedure idonee ad assicurare la più ampia trasparenza delle decisioni.

4. Gli atti di governo del territorio relativi a nuove previsioni che l'Amministrazione adotterà, dovranno ispirarsi e risultare coerenti, o comunque non in contrasto, con l'art.9 (Accessibilità) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Art. 10 I raccordi con gli atti di governo del territorio comunali

1. Nel periodo di vigenza del RU sono da predisporre i seguenti adeguamenti e integrazioni delle pianificazioni settoriali comunali:

  • - adeguamento della zonizzazione acustica comunale, con particolare considerazione del coordinamento con i comuni contermini e delle trasformazioni programmate dal RU. con conseguente individuazione degli eventuali interventi aggiuntivi di disinquinamento acustico:
    • - adeguamento del PREE con conseguente individuazione degli interventi prioritari di disinquinamento elettromagnetico;
    • - redazione del PCIP ai sensi della normativa regionale
    • - redazione del PUT e all'adeguamento del PGTU tenendo conto delle prescrizioni di cui ai seguenti commi

2. La redazione del PUT, assumendo come perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada quella contenuta nel RU, curerà:

  • - l'aggiornamento del Regolamento Viario vigente, approvato con Del. C.C. n. 49 del 6/2/2001, che stabilisce le caratteristiche geometriche e di traffico per ogni tipo di strada urbana, secondo classi funzionali e specifici standard tecnici;
  • - l'aggiornamento della classificazione funzionale delle strade approvata con Del. C.C. n. 49 del 6/2/2001, assumendo come riferimenti l'art. 2 del Codice della Strada e la Direttiva Ministero Lavori Pubblici 24/06/1995 n. 77;

3. I contenuti del PGTU, da articolare in una serie di piani particolareggiati del traffico urbano, terranno conto dei seguenti obiettivi generali:

  • - prevedere, nel centro storico e in alcune aree limitrofe, interventi volti ad assicurare qualità e fruibilità diffusa agli spazi pubblici, anche riorganizzando la ZTL con revisione delle regole di accesso e di gestione, ridefinendo i settori, i percorsi, le fasce orarie e le regole per le operazioni di carico e scarico delle merci, incentivando l'uso di mezzi a basso inquinamento;
  • - riorganizzare il sistema della sosta pertinenziale per il centro storico incentivando l'utilizzo da parte dei residenti dei parcheggi in struttura, al fine di contenere le auto in sosta lungo le strade.
  • - regolamentare secondo nuovi criteri la circolazione e la sosta dei motoveicoli nel centro storico;
  • - istituire le aree di particolare rilevanza urbanistica (ARU) organizzando sistemi di sosta differenziata e riservata ai residenti ed estendendo a queste aree alcune regole già in essere nell'adiacente ZTL del centro storico, limitando le criticità esistenti sia in termini di sosta che di traffico. Le aree interessate dalla sperimentazione e istituzione delle ARU saranno San Prospero, Esterna Le Lupe, Busseto, Esterna Porta Pispini, Esterna Porta Romana, Valli, Esterna Porta Tufi, Esterna Porta San Marco, Esterna Fontebranda. Per ciascuna ARU saranno inoltre da prevedere interventi sulla circolazione e di completamento e miglioramento delle percorrenze pedonali.
  • - riconfigurare il sistema degli attracchi per i bus turistici (con adeguate verifiche di fattibilità) e per i camper.

4. L'Amministrazione Comunale predisporrà specifici monitoraggi finalizzati all'aggiornamento periodico del PGTU e alla ridefinizione degli specifici ambiti di intervento.

5. Al fine di tutelare e incrementare la biodiversità in ambito urbano, nella redazione degli aggiornamenti del Regolamento Edilizio verranno contemplate norme specifiche tese a favorire la nidificazione delle specie Apus apus, Delichon urbica, Hirundo rustica e dei Chirotteri, anche predisponendo strumenti più generali tesi al rafforzamento della biodiversità in ambito urbano.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02