Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante al Regolamento Urbanistico per zone varie e valorizzazione dei beni comunali- approvazione del 28.04.15

Art. 173 Verifiche ambientali

1. Prima della richiesta di un titolo edilizio per nuova edificazione o cambio d'uso, i richiedenti devono verificare se l'area è inserita nell'anagrafe dei siti contaminati del "Piano provinciale di bonifica delle aree inquinate", approvato con D.P. n. 853 del 26/11/07. In questo caso è necessario attivare la procedura di verifica ambientale prevista dal Titolo V, parte IV del Dlgs n.152/2006 tramite la presentazione di un Piano di Caratterizzazione per la verifica delle matrici ambientali.

2. Il DPGR n.14/R-2004 ed in particolare gli articoli 48 e 63, prevede che nella progettazione di interventi edilizi e/o di recupero per:

  • - la riconversione di siti precedentemente destinati ad uso commerciale ed industriale in aree residenziali;
  • - la dismissione di attività commerciali e industriali, caratterizzate da attività potenzialmente inquinanti ai sensi del D.M. del 16/05/89 e/o ai sensi del vigente Piano Provinciale con cambio di attività anche senza variazione di destinazione d'uso urbanistica;
  • - debba essere certificata l'assenza di contaminazione mediante la redazione di un Piano di indagini e la conseguente esecuzione di accertamenti ambientali effettuati sotto controllo dell'ARPAT e della Provincia che attestino il non superamento delle Concentrazioni di soglia di contaminazione (CSC) come definite dal Dlgs n.152/2006. Il livello di approfondimento del Piano di indagini sarà commisurato alla tipologia effettiva delle pregresse attività condotte nel sito interessato.

Art. 174 Terre e rocce da scavo

1. Qualunque movimento terra che comporti scavo e/o riporto di terre e/o rocce vergini (ovvero che non siano contaminate e non siano mescolate a materiale di riporto o materiale da demolizione) dovrà essere appositamente autorizzato secondo l'art.186 del Dlgs 152/06 e s.m.i., nell'ambito della procedura per il permesso a costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio attività relativi all'opera a cui si riferiscono.

2. Nel caso che le terre e/o rocce non siano trattate secondo la suddetta normativa saranno considerate secondo il regime dei rifiuti e pertanto conferite ad apposito impianto di smaltimento/recupero autorizzato mediante formulario.

Art. 175 Le aree a vincolo idrogeologico

1. Nella tavola B.8.7 del PS sono riportate le aree soggette a vincolo idrogeologico in cui è necessario il rilascio dell'autorizzazione comunale disciplinata dal "Regolamento comunale per il vincolo idrogeologico"(approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.317 del 25/11/2004) redatto ai sensi della L.R. n.39 del 21/03/2000 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 48/R del 08.08.2003.

Art. 176 Compatibilità delle opere di scavo con la tutela delle aree archeologiche

1. La tavola B.8.1/10 del PS localizza puntualmente le attuali aree di interesse archeologico oggetto di tutela. In ogni caso l'intero territorio comunale può essere interessato dalla presenza di siti di interesse archeologico. Gli aggiornamenti dei siti di interesse archeologico sono di competenza della Soprintendenza Archeologica della Toscana e costituiscono riferimento necessario per l'attuazione del RU.

2. Nelle aree soggette a vincolo archeologico sono ammesse solo le trasformazioni edilizie necessarie allo svolgimento di studi, ricerche, scavi e restauri inerenti i beni archeologici, di competenza e realizzate dagli enti o dalle istituzioni scientifiche autorizzate. Per gli edifici esistenti ricadenti in dette aree sono consentiti solo interventi di rifunzionalizzazione e mantenimento senza aumenti di volume con esclusione di qualsiasi opera che comporti escavazione del terreno.

3. La normativa di tutela del presente articolo è concorrente con quella statale di tutela dei siti e delle aree di interesse archeologico di cui al D.Lgs. n. 42/2004. Qualunque ritrovamento di natura archeologica rinvenuto nel territorio comunale, anche esternamente ai perimetri delle aree di cui al comma 1, è soggetto alle forme di tutela previste dalla normativa sopra richiamata.

4. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, ad eccezione degli interventi che non comportino azioni di escavazione del terreno, sono subordinate al preventivo nulla-osta da parte della competente Soprintendenza Archeologica della Toscana ed al rispetto delle prescrizioni da essa eventualmente dettate.

5. Il nulla-osta preventivo deve essere richiesto anche per qualunque opera effettuata nell'ambito della conduzione agraria che trasformi radicalmente l'assetto del terreno con escavazioni in profondità, spianamenti, disboscamenti, impianti arborei, ecc. a profondità superiori a 1,00 m.

6. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture esistenti non necessitano di nulla-osta preventivo.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02