Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Consolidamento della Strada Comunale di Terrensano e Belcaro- approvazione del 14.01.20 (vigente)

Art. 173 Verifiche ambientali

1. Prima della richiesta di un titolo edilizio per nuova edificazione o cambio d'uso, i richiedenti devono verificare se l'area è inserita nell'anagrafe dei siti interessati da procedimento di bonifica riportati sul Sistema Informativo Regionale SISBON. In base al tipo di procedimento ambientale in corso sarà necessario attuare le linee guida regionali e gli indirizzi operativi in materia di siti inquinati.

2. Il DPGR n.14/R-2004 ed in particolare gli articoli 48 e 63, prevede che nella progettazione di interventi edilizi e/o di recupero per:

  • - la riconversione di siti precedentemente destinati ad uso commerciale ed industriale in aree residenziali;
  • - la dismissione di attività commerciali e industriali, caratterizzate da attività potenzialmente inquinanti ai sensi del D.M. del 16/05/89 e/o ai sensi del vigente Piano Provinciale di bonifica delle aree inquinate con cambio di attività anche senza variazione di destinazione d'uso urbanistica;
  • - debba essere certificata l'assenza di contaminazione mediante la redazione di un Piano di indagini e la conseguente esecuzione di accertamenti ambientali effettuati sotto controllo dell'ARPAT e della Provincia che attestino il non superamento delle Concentrazioni di soglia di contaminazione (CSC) come definite dal Dlgs n.152/2006. Il livello di approfondimento del Piano di indagini sarà commisurato alla tipologia effettiva delle pregresse attività condotte nel sito interessato.

Art. 174 Terre e rocce da scavo

1. I materiali di scavo provenienti da interventi edilizi potranno essere gestiti:

  • - come rifiuto da conferirsi ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 mediante formulario di identificazione del rifiuto ex art. 195 d.lgs. 152/06, previa eventuale caratterizzazione analitica richiesta dall'impianto;
  • - in regime di esclusione dalla normativa sui rifiuti ai sensi dell'art 185 c.1, lett. c) D.lgs. 152/06 se riutilizzati integralmente all'interno del cantiere di scavo e se previsto nel progetto edilizio;
  • - come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i. previa presentazione di apposita dichiarazione all'ARPAT ai sensi dell'articolo 41 bis del "Decreto del fare", convertito nella L.98/13. Criterio applicabile per qualunque quantitativo, proveniente da cantieri le cui opere non sono soggette a VIA o AIA nonché, in caso di quantità inferiori o uguali ai 6000 mc, anche per opere soggette a VIA ed AIA.;
  • - come sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184 bis D.lgs. 152/06, previa approvazione del Piano di Utilizzo redatto ai sensi del DM 11 agosto 2012 n. 161 da presentarsi 90 giorni prima dell'inizio dei lavori, esclusivamente per i progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale (VIA) o Autorizzazione integrata ambientale (AIA) con produzione di terre per quantitativi superiori ai 6000 mc.

2. ABROGATO

Art. 175 Le aree a vincolo idrogeologico

1. Nella tavola B.8.7 del PS sono riportate le aree soggette a vincolo idrogeologico in cui è necessario il rilascio dell'autorizzazione comunale disciplinata dal "Regolamento comunale per il vincolo idrogeologico"(approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.317 del 25/11/2004) redatto ai sensi della L.R. n.39 del 21/03/2000 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 48/R del 08.08.2003.

Art. 176 Compatibilità delle opere di scavo con la tutela delle aree archeologiche

1. Le zone di interesse archeologico, di cui all'art.142, co.1, lettera m) del D.lgs 42/2004 e le aree e beni assoggettati a vincolo archeologico ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004 e s.m.i., oggetto di tutela, sono individuate dal PIT con valenza di Piano Paesaggistico nonché dalla tavola B.8.1/10 del PS vigente che localizza puntualmente le attuali aree di interesse archeologico sottoposte a tutela. In ogni caso l'intero territorio comunale può essere interessato dalla presenza di siti di interesse archeologico. Gli aggiornamenti dei siti di interesse archeologico sono di competenza della Soprintendenza Archeologica della Toscana e costituiscono riferimento necessario per l'attuazione del RU.

2. Nelle aree soggette a vincolo archeologico sono ammesse solo le trasformazioni edilizie necessarie allo svolgimento di studi, ricerche, scavi e restauri inerenti i beni archeologici, di competenza e realizzate dagli enti o dalle istituzioni scientifiche autorizzate. Per gli edifici esistenti ricadenti in dette aree sono consentiti solo interventi di rifunzionalizzazione e mantenimento senza aumenti di volume con esclusione di qualsiasi opera che comporti escavazione del terreno.

3. La normativa di tutela del presente articolo è concorrente con quella statale di tutela dei siti e delle aree di interesse archeologico di cui al D.Lgs. n. 42/2004. Qualunque ritrovamento di natura archeologica rinvenuto nel territorio comunale, anche esternamente ai perimetri delle aree di cui al comma 1, è soggetto alle forme di tutela previste dalla normativa sopra richiamata.

4. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, ad eccezione degli interventi che non comportino azioni di escavazione del terreno, sono subordinate al preventivo nulla-osta da parte della competente Soprintendenza Archeologica della Toscana ed al rispetto delle prescrizioni da essa eventualmente dettate.

5. Il nulla-osta preventivo deve essere richiesto anche per qualunque opera effettuata nell'ambito della conduzione agraria che trasformi radicalmente l'assetto del terreno con escavazioni in profondità, spianamenti, disboscamenti, impianti arborei, ecc. a profondità superiori a 1,00 m.

6. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, degli edifici e loro pertinenze nonché delle infrastrutture esistenti, qualora interessassero beni archeologici con opere di escavazione di qualsiasi genere sono subordinate al preventivo nulla-osta da parte della competente Soprintendenza Archeologica della Toscana ed al rispetto delle prescrizioni da essa eventualmente dettate.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02