Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n.2 del 24.01.2011- approvazione del 24.01.11

Art. 16 Gli interventi edilizi diretti: norme generali

1. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prevista la formazione di un atto di governo del territorio, l'attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico si realizza con intervento edilizio diretto. Sono riconducibili a questa fattispecie le Trasformazioni Urbane attuate secondo le indicazioni contenute nelle relative Schede Progetto (TU), tutti gli interventi di completamento, gli interventi di riqualificazione urbana con esclusione di quelli da attuarsi con Piano di Recupero, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nonché il progetto unitario, il progetto di restauro e i piani PMAA che non hanno valore di piano attuativo.

2. Gli interventi edilizi diretti sono subordinati al rilascio o alla presentazione di uno dei titoli abilitativi di seguito indicati:

  • - permesso di costruire (p.c) (art. 78, comma 1 della L.R. 1/2005);
  • - denuncia inizio attività (D.I.A.) (art. 79 della L.R. 1/2005);
  • - progetti per le opere pubbliche dei comuni (art. 78, comma 2 della L.R. 1/2005).

3. Gli interventi edilizi diretti sono soggetti, oltre che al presente Regolamento Urbanistico, alle disposizioni del Regolamento Edilizio (RE) e degli altri regolamenti comunali, nonché agli eventuali piani e programmi di settore di competenza comunale, per quanto non in contrasto con le presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 17 Progetto unitario

1. Il Progetto Unitario è lo strumento di definizione degli interventi edilizi, infrastrutturali e ambientali da attuare attraverso specifici titoli abilitativi convenzionati in tutti quei casi ove, in ragione della minore complessità e/o estensione dei singoli interventi, non sia necessaria la preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo redatto dall'Amministrazione comunale oppure proposto da privati cittadini singoli o associati, proprietari di immobili inclusi negli ambiti stessi.

2. Negli ambiti di applicazione così definiti il Progetto Unitario evidenzia tutte le relazioni (formali, funzionali, fruitive, paesaggistiche e ambientali) di un determinato intervento sul singolo compendio immobiliare e nel contesto dell'organismo architettonico o del tessuto urbano di cui esso fa parte.

3. Il Progetto unitario, senza introdurre alcun vincolo per altre proprietà non comprese nel perimetro di cui ai precedenti commi, consente all'Amministrazione comunale di valutare correttamente l'inserimento del progetto nel tessuto edificato o nel territorio rurale, valutandone la coerenza e le relazioni di varia natura, e in alcuni casi, di assumere per tale contesto linee-guida per gli interventi di recupero da utilizzare in futuro come riferimento per la valutazione della coerenza di altri progetti sullo stesso organismo architettonico o sul tessuto urbano limitrofo.

4. La presentazione del Progetto Unitario fornisce all'Amministrazione comunale gli elementi di conoscenza e di valutazione idonei a garantire il coordinamento dell'attuazione del disegno del PS e del RU secondo le prescrizioni in essi contenute. Gli elaborati del Progetto Unitario, che abbia preventivamente ottenuto il parere favorevole, accompagnano la documentazione del progetto in fase istruttoria per il rilascio del titolo abilitativo e costituiscono elementi finalizzati all'istruttoria tecnica ed ai previsti pareri.

5. Le disposizioni degli elaborati specifici di inquadramento dell'intervento edilizio, infrastrutturale e/o ambientale, contenuti nel Progetto Unitario e preordinate ad assicurare la coerenza delle proposte complessive e la loro conformità alle norme generali della disciplina urbanistica comunale, hanno natura prescrittiva e sono vincolanti per la presentazione dei singoli progetti edilizi. Gli elaborati specifici di inquadramento dell'intervento edilizio, infrastrutturale e/o ambientale individuano a tale scopo le disposizioni in esso contenute aventi natura prescrittiva.

6. Il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione delle trasformazioni del complesso immobiliare sottoposto a Progetto Unitario, è subordinato alle seguenti condizioni:

  1. a) espressione del parere favorevole sul Progetto Unitario da parte delle competenti Commissioni;
  2. b) coerenza dei singoli interventi progettati con le prescrizioni del Progetto Unitario;
  3. c) sottoscrizione di atto d'obbligo, con il quale i proprietari del complesso immobiliare soggetto a Progetto Unitario si impegnano, nei confronti del Comune, a rispettare gli obblighi inerenti l'attuazione degli interventi, ivi compresa la fideiussione, se richiesta.

7. Le varianti in corso d'opera - ferme le previsioni contenute nell'art. 83, comma 12 della L.R. 1/2005 - devono essere conformi alle prescrizioni del Progetto Unitario.

Art. 18 Progetto di restauro

1. Progetto di Restauro ha quale scopo primario la conoscenza e la salvaguardia degli elementi che costituiscono la struttura storica e fisica degli edifici storici, ai fini della conservazione e rispetto dei caratteri e dei valori peculiari di fabbricati di notevole importanza, anche oggetto di vincoli di tutela.

2. Il Progetto di Restauro è redatto con l'obiettivo di guidare gli interventi edilizi nel rispetto degli aspetti formali, spaziali e storici dell'edificio, e deve condurre alla formulazione di una proposta metodologica che dimostri, oltre alla necessità di interventi puramente conservativi, anche la eventuale fattibilità di interventi quali demolizioni di superfetazioni considerate incongrue, stamponature considerate coerenti con gli elementi compositivi che si vogliono salvaguardare o ripristinare, spostamenti di elementi strutturali orizzontali e verticali nelle loro posizioni originarie e realizzati con tecniche e materiali originali, ricostruzioni di parti di cui sia certa la forma e il materiale originale, e considerati coerenti con gli obiettivi del restauro.

3. Quando vi siano richieste di intervento relative alle sole facciate degli edifici, il Progetto di Restauro dovrà essere riferito a "parti organiche", senza alcuna rilevanza dei confini di proprietà.

4. Il Progetto di Restauro è corredato da una dettagliata indagine storico-filologica, da un rilievo geometrico e fotografico (rilievo architettonico in scala maggiore o uguale a 1:50 con dettagli in scala maggiore per edifici di notevole interesse e con particolari architettonici di particolare pregio) e da una relazione di progetto. L'indagine storico-filologica è costituita da ricerche storiche e iconografiche, da adeguati saggi, campionature ed esami di laboratorio.

5. Al termine di ogni intervento il direttore dei lavori è tenuto, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, a trasmettere all'Ufficio Comunale competente una relazione sui risultati conseguiti e sui rinvenimenti eventualmente occorsi, accompagnata da una adeguata documentazione fotografica a restauro ultimato.

Art. 19 Manufatti precari, edifici incongrui o fatiscenti: trasferimento dei crediti edilizi

1. Al fine della riqualificazione e del recupero urbanistico, paesaggistico e ambientale, l'Amministrazione comunale promuove la eliminazione degli edifici e manufatti incongrui, fatiscenti e precari.

2. Sono definiti incongrui o fatiscenti quegli edifici privi di valore storico, tipologico e ambientale costruiti dopo il 1942 con uso diverso dalla residenza. Sono precari i manufatti realizzati in legno, lamiere, materiali di recupero di varia natura.

3. In coerenza con la legislazione regionale e statale in materia, l'Amministrazione Comunale può riconoscere, a titolo di credito edilizio, diritti edificatori derivanti dalla demolizione senza ricostruzione di edifici incongrui o fatiscenti autorizzati o comunque risultanti da atti pubblici, da utilizzare con le modalità indicate nei successivi commi da 5 a 10.

4. Per gli edifici incongrui o fatiscenti autorizzati è ammessa, in alternativa a quanto indicato nel precedente comma, esclusivamente la manutenzione straordinaria. Per gli edifici incongrui o fatiscenti e per i manufatti precari privi di atto abilitativo non è consentito alcun intervento edilizio diverso dalla demolizione.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli edifici che presentano le caratteristiche di cui al comma 2 appartenenti al sottosistema funzionale dell'insediamento diffuso, ai tessuti dei Filamenti Urbani 2 (FU2), dei Filamenti Urbani 4 (FU4), dei Filamenti del territorio aperto in ambito urbano (FA1), dei Filamenti del territorio aperto in ambito rurale (FA2) oppure collocati nel verde urbano di tipo Vb, Vc, Vd e Ve nonché all'interno del resede dei BSA. L'applicazione della presente disciplina agli annessi agricoli è subordinata alla loro preventiva deruralizzazione ai sensi della vigente normativa.

6. Il RU individua le aree, denominate NET, sulle quali trasferire le nuove superfici, stabilendone la minima e la massima potenzialità edificatoria, le caratteristiche tipologiche, il numero minimo e massimo degli alloggi da realizzare, nonché gli standard urbanistici. Dette aree non hanno indice proprio di fabbricabilità.

7. L'entità dei crediti edilizi riconosciuti nell'ambito di questa procedura è definito sulla base del seguente rapporto di equivalenza:

Dimensione degli edifici interessati da interventi di demolizione senza ricostruzione (SUL) Entità dei crediti edilizi riconosciuti al richiedente (SUL)
fino a 100 mq. equivalenza
da 100 mq. a 500 mq. riduzione del 20%
oltre 500 mq. riduzione del 40%

8. L'attribuzione dei crediti edilizi di cui al comma precedente è in ogni caso assentita dall'Amministrazione comunale ed è subordinata ad un contestuale atto unilaterale d'obbligo del proprietario richiedente di volontaria rinuncia a riedificare sulla medesima area.

9. La demolizione senza ricostruzione di edifici incongrui o fatiscenti finalizzata alla acquisizione di un credito edilizio è subordinata alla redazione di una perizia asseverata da tecnico abilitato che ne determini la consistenza.

10. L'efficacia del credito edilizio è condizionata alla realizzazione di interventi di ripristino dello stato dei luoghi nelle aree cedenti capacità edificatoria. Il sedime liberato dall'edificio trasferito acquista contestualmente, a seconda dei casi, il sistema di paesaggio, il tipo di tessuto o i caratteri del resede del BSA di appartenenza.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02