Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Consolidamento della Strada Comunale di Terrensano e Belcaro- approvazione del 14.01.20 (vigente)

Art. 166 Corsi d'acqua individuati nel P.I.T. 2005-2010

1. Nella tavola della Pericolosità idraulica (RU4) sono stati evidenziati i corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico, individuati nel quadro conoscitivo del P.I.T. 2005-2010 (Allegato 4) e sottoposti alle misure di salvaguardia di cui all'art. 36, comma 3 della Disciplina del P.I.T. 2005-2010.

2. Nei corsi d'acqua di cui al precedente comma si applica la Legge regionale in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua.

3. Gli interventi sui corsi d'acqua non elencati nel P.I.T. o nelle aree immediatamente vicine, sono soggetti al rilascio di un parere da parte dell'Ufficio Difesa del Suolo dell'Amministrazione Provinciale e/o da parte dell'Ufficio Regionale di Difesa del Suolo a seconda del tipo di opera o di intervento previsto.

Art. 167 Criteri generali di fattibilità in relazione alla pericolosità idraulica ai sensi della DPGR 26/R del 27/04/07

1. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata (I4) ed elevata (I.3) è necessario rispettare i seguenti criteri generali:

  1. a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;
  2. b) nelle aree che risultino soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori a 20 anni sono consentite solo nuove previsioni per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, per le quali sarà comunque necessario attuare tutte le dovute precauzioni per la riduzione del rischio a livello compatibile con le caratteristiche dell'infrastruttura;
  3. c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
  4. d) relativamente agli interventi di nuova edificazione previsti nel tessuto insediativo esistente, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • - dimostrazioni dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le persone e i beni;
    • - dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;
  5. e) possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità;
  6. f) della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia;
  7. g) fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere rilasciata dichiarazione di abitabilità e di agibilità;
  8. h) deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a Tr 200 per il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse.

2. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica media (I.2) per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. Qualora si voglia perseguire una maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre aree.

3. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica bassa (I.1) non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

Art. 168 Norme del Bacino Regionale Ombrone da applicare nelle Aree a pericolosità idraulica molto elevata (PIME)

1. Le aree perimetrate PIME nella Tavola RU4 sono soggette alle norme del Bacino Regionale Ombrone.

2. Nelle aree PIME occorre inoltre rispettare quanto previsto dalla Legge regionale in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua.

3. ABROGATO

4. ABROGATO

5. ABROGATO

6. ABROGATO

7. ABROGATO

8. ABROGATO

9. ABROGATO

10. ABROGATO

11. ABROGATO

12. ABROGATO

Art. 169 Norme del Bacino Regionale Ombrone da applicare nelle Aree a pericolosità idraulica elevata (PIE)

1. Le aree perimetrate PIE nella Tavola RU4 sono soggette alle norme del Bacino Regionale Ombrone.

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. ABROGATO

5. ABROGATO

6. ABROGATO

7. ABROGATO

8. ABROGATO

9. ABROGATO

10. ABROGATO

11. ABROGATO

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02