Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Consolidamento della Strada Comunale di Terrensano e Belcaro- approvazione del 14.01.20 (vigente)

TITOLO I LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEGLI ACQUIFERI

Art. 163 Aree sensibili di classe 1

1. Nelle aree sensibili di classe 1 si fa riferimento alla normativa del PTCP vigente.

Art. 164 Aree sensibili di classe 2

1. Nelle aree sensibili di classe 2 si fa riferimento alla normativa del PTCP vigente.

Art. 165 Escavazione di pozzi ad uso domestico, industriale ed agricolo

1. Al fine di poter acquisire informazioni relative alla caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi presenti nel territorio comunale si prescrive, al termine dei lavori di realizzazione della perforazione, di trasmettere all'amministrazione comunale i dati relativi all'intervento in oggetto, consistenti nella posizione geografica, stratigrafia, profondità della falda acquifera, caratteristiche costruttive dell'opera e tecnica di perforazione.

2. Per quanto riguarda le terre e rocce derivanti dalla perforazione, qualora il pozzo sia stato realizzato mediante metodo a secco o ad acqua, i detriti che ne derivano potranno essere riutilizzati in loco secondo l'art. 186 del Dlgs 152/06 e s.m.i. Nel caso in cui sia stato utilizzata un tipo di perforazione con uso di additivi, i detriti prodotti dovranno essere smaltiti come rifiuti.

TITOLO II LA DISCIPLINA DEL RISCHIO IDRAULICO

Art. 166 Corsi d'acqua individuati nel P.I.T. 2005-2010

1. Nella tavola della Pericolosità idraulica (RU4) sono stati evidenziati i corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico, individuati nel quadro conoscitivo del P.I.T. 2005-2010 (Allegato 4) e sottoposti alle misure di salvaguardia di cui all'art. 36, comma 3 della Disciplina del P.I.T. 2005-2010.

2. Nei corsi d'acqua di cui al precedente comma si applica la Legge regionale in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua.

3. Gli interventi sui corsi d'acqua non elencati nel P.I.T. o nelle aree immediatamente vicine, sono soggetti al rilascio di un parere da parte dell'Ufficio Difesa del Suolo dell'Amministrazione Provinciale e/o da parte dell'Ufficio Regionale di Difesa del Suolo a seconda del tipo di opera o di intervento previsto.

Art. 167 Criteri generali di fattibilità in relazione alla pericolosità idraulica ai sensi della DPGR 26/R del 27/04/07

1. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata (I4) ed elevata (I.3) è necessario rispettare i seguenti criteri generali:

  1. a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;
  2. b) nelle aree che risultino soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori a 20 anni sono consentite solo nuove previsioni per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, per le quali sarà comunque necessario attuare tutte le dovute precauzioni per la riduzione del rischio a livello compatibile con le caratteristiche dell'infrastruttura;
  3. c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
  4. d) relativamente agli interventi di nuova edificazione previsti nel tessuto insediativo esistente, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • - dimostrazioni dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le persone e i beni;
    • - dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;
  5. e) possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità;
  6. f) della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia;
  7. g) fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere rilasciata dichiarazione di abitabilità e di agibilità;
  8. h) deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a Tr 200 per il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse.

2. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica media (I.2) per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. Qualora si voglia perseguire una maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre aree.

3. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica bassa (I.1) non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

Art. 168 Norme del Bacino Regionale Ombrone da applicare nelle Aree a pericolosità idraulica molto elevata (PIME)

1. Le aree perimetrate PIME nella Tavola RU4 sono soggette alle norme del Bacino Regionale Ombrone.

2. Nelle aree PIME occorre inoltre rispettare quanto previsto dalla Legge regionale in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua.

3. ABROGATO

4. ABROGATO

5. ABROGATO

6. ABROGATO

7. ABROGATO

8. ABROGATO

9. ABROGATO

10. ABROGATO

11. ABROGATO

12. ABROGATO

Art. 169 Norme del Bacino Regionale Ombrone da applicare nelle Aree a pericolosità idraulica elevata (PIE)

1. Le aree perimetrate PIE nella Tavola RU4 sono soggette alle norme del Bacino Regionale Ombrone.

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. ABROGATO

5. ABROGATO

6. ABROGATO

7. ABROGATO

8. ABROGATO

9. ABROGATO

10. ABROGATO

11. ABROGATO

TITOLO III DISCIPLINA DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO

Art. 170 Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici ai sensi della DPGR 26/R del 27/04/07

1. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4) è necessario rispettare i seguenti criteri generali :

  1. a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione;
  2. b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
  3. c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
  4. d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza devono essere certificati.
  5. e) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, purché siano previsti, ove necessario, interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento, nonché l'installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno; della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.

2. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica elevata (G.3) è necessario rispettare i seguenti principi generali:

  1. a) l'attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;
  2. b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
  3. c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
  4. d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati;
  5. e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.

3. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologia media (G.2) le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

4. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologia bassa (G.1) possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere geomorfologico.

Art. 171 Norme del Bacino Regionale Ombrone da applicare nelle Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (PFME)

1. Le aree perimetrate PFME nella Tavola RU5 sono soggette alle norme del Bacino Regionale Ombrone.

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. ABROGATO

5. ABROGATO

6. ABROGATO

7. ABROGATO

Art. 172 Norme del Bacino Regionale Ombrone da applicare nelle Aree a pericolosità geomorfologica elevata (PFE)

1. Le aree perimetrate PFE nella Tavola RU5 sono soggette alle norme del Bacino Regionale Ombrone.

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. ABROGATO

5. ABROGATO

6. ABROGATO

7. ABROGATO

8. ABROGATO

TITOLO IV LA DISCIPLINA DELLE COMPATIBILITÀ AMBIENTALI E ARCHEOLOGICHE

Art. 173 Verifiche ambientali

1. Prima della richiesta di un titolo edilizio per nuova edificazione o cambio d'uso, i richiedenti devono verificare se l'area è inserita nell'anagrafe dei siti interessati da procedimento di bonifica riportati sul Sistema Informativo Regionale SISBON. In base al tipo di procedimento ambientale in corso sarà necessario attuare le linee guida regionali e gli indirizzi operativi in materia di siti inquinati.

2. Il DPGR n.14/R-2004 ed in particolare gli articoli 48 e 63, prevede che nella progettazione di interventi edilizi e/o di recupero per:

  • - la riconversione di siti precedentemente destinati ad uso commerciale ed industriale in aree residenziali;
  • - la dismissione di attività commerciali e industriali, caratterizzate da attività potenzialmente inquinanti ai sensi del D.M. del 16/05/89 e/o ai sensi del vigente Piano Provinciale di bonifica delle aree inquinate con cambio di attività anche senza variazione di destinazione d'uso urbanistica;
  • - debba essere certificata l'assenza di contaminazione mediante la redazione di un Piano di indagini e la conseguente esecuzione di accertamenti ambientali effettuati sotto controllo dell'ARPAT e della Provincia che attestino il non superamento delle Concentrazioni di soglia di contaminazione (CSC) come definite dal Dlgs n.152/2006. Il livello di approfondimento del Piano di indagini sarà commisurato alla tipologia effettiva delle pregresse attività condotte nel sito interessato.

Art. 174 Terre e rocce da scavo

1. I materiali di scavo provenienti da interventi edilizi potranno essere gestiti:

  • - come rifiuto da conferirsi ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 mediante formulario di identificazione del rifiuto ex art. 195 d.lgs. 152/06, previa eventuale caratterizzazione analitica richiesta dall'impianto;
  • - in regime di esclusione dalla normativa sui rifiuti ai sensi dell'art 185 c.1, lett. c) D.lgs. 152/06 se riutilizzati integralmente all'interno del cantiere di scavo e se previsto nel progetto edilizio;
  • - come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i. previa presentazione di apposita dichiarazione all'ARPAT ai sensi dell'articolo 41 bis del "Decreto del fare", convertito nella L.98/13. Criterio applicabile per qualunque quantitativo, proveniente da cantieri le cui opere non sono soggette a VIA o AIA nonché, in caso di quantità inferiori o uguali ai 6000 mc, anche per opere soggette a VIA ed AIA.;
  • - come sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184 bis D.lgs. 152/06, previa approvazione del Piano di Utilizzo redatto ai sensi del DM 11 agosto 2012 n. 161 da presentarsi 90 giorni prima dell'inizio dei lavori, esclusivamente per i progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale (VIA) o Autorizzazione integrata ambientale (AIA) con produzione di terre per quantitativi superiori ai 6000 mc.

2. ABROGATO

Art. 175 Le aree a vincolo idrogeologico

1. Nella tavola B.8.7 del PS sono riportate le aree soggette a vincolo idrogeologico in cui è necessario il rilascio dell'autorizzazione comunale disciplinata dal "Regolamento comunale per il vincolo idrogeologico"(approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.317 del 25/11/2004) redatto ai sensi della L.R. n.39 del 21/03/2000 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 48/R del 08.08.2003.

Art. 176 Compatibilità delle opere di scavo con la tutela delle aree archeologiche

1. Le zone di interesse archeologico, di cui all'art.142, co.1, lettera m) del D.lgs 42/2004 e le aree e beni assoggettati a vincolo archeologico ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004 e s.m.i., oggetto di tutela, sono individuate dal PIT con valenza di Piano Paesaggistico nonché dalla tavola B.8.1/10 del PS vigente che localizza puntualmente le attuali aree di interesse archeologico sottoposte a tutela. In ogni caso l'intero territorio comunale può essere interessato dalla presenza di siti di interesse archeologico. Gli aggiornamenti dei siti di interesse archeologico sono di competenza della Soprintendenza Archeologica della Toscana e costituiscono riferimento necessario per l'attuazione del RU.

2. Nelle aree soggette a vincolo archeologico sono ammesse solo le trasformazioni edilizie necessarie allo svolgimento di studi, ricerche, scavi e restauri inerenti i beni archeologici, di competenza e realizzate dagli enti o dalle istituzioni scientifiche autorizzate. Per gli edifici esistenti ricadenti in dette aree sono consentiti solo interventi di rifunzionalizzazione e mantenimento senza aumenti di volume con esclusione di qualsiasi opera che comporti escavazione del terreno.

3. La normativa di tutela del presente articolo è concorrente con quella statale di tutela dei siti e delle aree di interesse archeologico di cui al D.Lgs. n. 42/2004. Qualunque ritrovamento di natura archeologica rinvenuto nel territorio comunale, anche esternamente ai perimetri delle aree di cui al comma 1, è soggetto alle forme di tutela previste dalla normativa sopra richiamata.

4. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, ad eccezione degli interventi che non comportino azioni di escavazione del terreno, sono subordinate al preventivo nulla-osta da parte della competente Soprintendenza Archeologica della Toscana ed al rispetto delle prescrizioni da essa eventualmente dettate.

5. Il nulla-osta preventivo deve essere richiesto anche per qualunque opera effettuata nell'ambito della conduzione agraria che trasformi radicalmente l'assetto del terreno con escavazioni in profondità, spianamenti, disboscamenti, impianti arborei, ecc. a profondità superiori a 1,00 m.

6. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, degli edifici e loro pertinenze nonché delle infrastrutture esistenti, qualora interessassero beni archeologici con opere di escavazione di qualsiasi genere sono subordinate al preventivo nulla-osta da parte della competente Soprintendenza Archeologica della Toscana ed al rispetto delle prescrizioni da essa eventualmente dettate.

TITOLO V DISCIPLINA DEL RISCHIO SISMICO

Art. 177 Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti sismici, secondo il DPGR 26/R del 27/04/07

7. Nelle aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità connessi a problematiche geomorfologiche, le valutazioni relative alla stabilità dei versanti devono necessariamente prendere in considerazione gli aspetti dinamici relativi alla definizione dell'azione sismica.

8. Per quanto riguarda le condizioni di fattibilità sismica sono individuati, sulla scorta delle informazioni ricavate dalla classificazione della pericolosità sismica locale ed in funzione delle destinazioni d'uso delle previsioni urbanistiche, le condizioni di attuazione delle opere anche attraverso una programmazione delle indagini da eseguire in fase di predisposizione dello strumento attuativo oppure dei progetti edilizi.

9. Per le situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale molto elevata (S4), dovranno essere valutati i seguenti aspetti:

  1. a) nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi attivi (1), oltre a rispettate le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologia, devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica;
  2. b) per i Comuni in zona 2, nel caso di terreni di fondazione soggetti a liquefazione dinamica (5), sono prescritte adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.

10. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S3), in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi dovranno essere valutati i seguenti aspetti:

  1. a) nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi quiescenti (2A) e a zone potenzialmente franose (2B), oltre a rispettate le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica (par. 3.2.1), devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica;
  2. b) nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti (4) e, limitatamente alle zone 3s, per i terreni soggetti a liquefazione dinamica (5), devono essere prescritte adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni;
  3. c) nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8), deve essere prescritta una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato);
  4. d) nei Comuni in zona 2 e 3s, nelle zone con possibile amplificazione stratigrafica (9-10-11), deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico;
  5. e) in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12) e in presenza di faglie e/o contatti tettonici (13), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisica che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative ai litotipo presenti e la presenza di strutture tettoniche anche sepolte.

11. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica media (S2) e da pericolosità sismica bassa (S1) non è necessario indicare condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02