Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n.2 del 24.01.2011- approvazione del 24.01.11

TITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Finalità

1. Il Regolamento Urbanistico (RU), redatto ai sensi dell'art. 55 della Legge Regione Toscana 3 gennaio 2005 n. 1 (L.R. 1/2005) e successive modifiche e integrazioni, in conformità alle vigenti previsioni normative statali e regionali e nel rispetto delle disposizioni dei vigenti strumenti di pianificazione sovracomunale, è l'atto di governo del territorio che disciplina dettagliatamente l'attività urbanistica ed edilizia per il territorio comunale in attuazione dei criteri definiti nel Piano Strutturale (PS), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 13 febbraio 2007 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 14 del 4 aprile 2007.

2. Il RU persegue la realizzazione di uno sviluppo sostenibile, attraverso:

  • - le tutele dell'integrità fisica e dell'identità culturale, quali condizioni di ammissibilità di ogni scelta di trasformazione, fisica o funzionale, del territorio;
  • - la valorizzazione delle qualità ambientali paesaggistiche, urbane, architettoniche, relazionali e sociali presenti, nonché il ripristino delle qualità deteriorate;
  • - il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità, formale e funzionale;
  • - la configurazione di un assetto territoriale coerente con le suddette finalità, mediante la definizione:
    • - delle trasformazioni fisiche ammissibili e/o prescritte e delle utilizzazioni compatibili degli immobili posti sul territorio;
    • - delle destinazioni d'uso.

3. Ai fini di cui ai precedenti commi 1 e 2, il RU:

  • - definisce le limitazioni alle trasformazioni ammissibili ed alle utilizzazioni compatibili derivanti dalle condizioni di pericolosità geologica ed idraulica e dalle caratteristiche idrogeologiche;
  • - definisce la gestione del patrimonio edilizio esistente;
  • - definisce le trasformazioni ammissibili e le utilizzazioni compatibili, sia nel territorio urbano che in quello rurale, attivabili in applicazione diretta di tali disposizioni;
  • - definisce la disciplina relativa alla rete delle infrastrutture;
  • - individua gli ambiti nei quali la disciplina di governo del territorio si attua pienamente soltanto sulla base di piani attuativi e stabilisce le direttive - anche di carattere quantitativo - da osservare dai medesimi piani attuativi;
  • - garantisce le dotazioni di spazi per servizi pubblici e/o ad uso collettivo, sia imprimendo direttamente a determinati immobili o complessi di immobili le relative destinazioni d'uso, sia assegnando criteri e direttive, anche di carattere quantitativo, ai previsti piani attuativi.

4. Il RU contiene:

  • - le norme generali, di indirizzo e la disciplina delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del patrimonio edilizio esistente;
  • - la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi, degli ecosistemi e del paesaggio nonché quella delle trasformazioni non materiali del territorio.

5. Gli elaborati di cui al comma 1 che hanno valore prescrittivo sono i seguenti: NTA, compresi gli allegati 1 e 2, tavole RU1, RU2, RU3, RU4, RU5, RU6 e Allegato A.

Art. 2 Contenuto e ambito di applicazione

1. La disciplina del RU assume quali riferimenti il quadro conoscitivo, le invarianti, gli statuti, i sistemi ed i sottosistemi territoriali e funzionali e le Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE) come definite dal PS.

2. Ai sensi dell'art. 55, LR 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il RU si applica all'intero territorio comunale e prevede:

  1. a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e del territorio rurale di cui individua e definisce:
    • - il quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato periodicamente del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto;
    • - il perimetro aggiornato dei centri urbani inteso come delimitazione continua che comprende tutte le aree edificate e i lotti interclusi;
    • - le regole per l'utilizzazione, il recupero e la riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico;
    • - le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;
    • - le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard di cui all'art. 53, comma 2, lett. c, L.R. 1/2005 Toscana n. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
    • - la disciplina del territorio rurale ai sensi del titolo IV, capo III, LR 1/2005 Toscana n. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
    • - la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi anche ai fini della gestione del vincolo corrispondente di cui alla Legge Regionale Toscana n. 39/2000, in base all'approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica;
    • - le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa;
    • - i perimetri per le cui trasformazioni sia richiesta l'esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati da attuarsi mediante i Piani Complessi di Intervento di cui all'art. 56, comma 1, della L.R. 1/2005.
  2. b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio di cui individua e definisce:
    • - gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all'esterno del perimetro dei centri abitati;
    • - gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
    • - gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani attuativi;
    • - le aree destinate all'attuazione di politiche di settore dell'Amministrazione comunale;
    • - le aree destinate alle infrastrutture da realizzare;
    • - il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, contenente il censimento della barriere architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni della città;
    • - i beni sottoposti a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli artt. 9 e 10, D.P.R. n. 327/2001;
    • - la disciplina della perequazione di cui all'art. 60 della L.R. 1/2005;
  3. c) la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio, mediante la definizione dei criteri di coordinamento tra le scelte localizzative, della regolamentazione della mobilità e della accessibilità, degli atti di competenza dell'Amministrazione comunale in materia di orari e della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, di cui all'art. 58 della L.R. 1/2005.

3. Il perimetro dei centri abitati di cui al precedente comma 2 lett. a, è identificato nell'allegato A: "Perimetrazione dei centri abitati". Esso ha anche valore di centro edificato, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 865/1971, e di centro abitato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

I casi in cui le perimetrazioni, ai sensi delle diverse normative, non sono coincidenti vengono evidenziate in legenda.

Il territorio urbanizzabile è identificato nella cartografia di RU e comprende le aree elementari non ancora edificate, ma sulle quali sia prevista tale trasformazione.

Le modifiche al perimetro dei centri abitati conseguenti alla progressiva realizzazione delle aree di espansione o per modesti adeguamenti di carattere tecnico, non costituisce variante urbanistica e sono determinate mediante specifica deliberazione del Consiglio comunale di aggiornamento dell'allegato A, con esclusione dell'applicazione della procedura prevista per l'adozione delle varianti alla pianificazione.

4. Ai sensi dell'art. 58 della L.R. 1/2005, nei tessuti del centro storico CS1, CS2 e CS3 e delle propaggini di tipo PR1 il cambio di destinazione d'uso è soggetto a titolo abilitativo, anche in assenza di opere.

5. Le previsioni del RU per la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio ed i conseguenti vincoli preordinati all'espropriazione, sono dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico, indicato nella Relazione Generale del RU, per i cinque anni successivi alla sua approvazione.

Art. 3 Elaborati costitutivi

1. Il RU è costituito dai seguenti elaborati:

  • Quadro Conoscitivo:
    • - "Schede di rilievo dei BSA in ambito urbano o integrative rispetto a quelle del Piano Strutturale" (RUqc1)
    • - Tavola RUqc2 "Quadro di unione complessivo delle schede di rilievo BSA" (scala 1:10.000, n. 4 fogli)
  • Progetto:
    • - "Relazione Generale" (RG)
    • - "Norme Tecniche di Attuazione" (NTA)
    • - "NTA - Allegato 1: Schede normative dei Beni Storico Architettonici"
    • - "NTA - Allegato 2: Le aree di trasformazione con la fattibilità"
    • - Tavola RU1 "Tessuti insediativi e Sistemi di Paesaggio" (scala 1: 15.000, n. 1 foglio)
    • - Tavola RU2 "La disciplina della gestione e trasformazione degli insediamenti in area urbana" (scala 1:2.000, n. 33 fogli)
    • - Tavola RU3 "La disciplina della tutela e valorizzazione del territorio rurale" (RU3 - scala 1:10.000, n. 4 fogli)
    • - Tavola RU4 "Pericolosità idraulica" (RU4 - scala 1:10.000, n. 4 fogli)
    • - Tavola RU5 "Pericolosità geomorfologica" (RU5 - scala 1:10.000, n. 4 fogli)
    • - Tavola RU6 "Pericolosità sismica" (RU6 - scala 1:10.000, n. 4 fogli)
  • Allegati:
    • - Allegato A : "Perimetrazione dei centri abitati" ai sensi dell'art. 55 comma 2 lettera b) della L.R. 1/2005 (scala1:10.000)
    • - Allegato B: "Valutazioni"
    • - B1 La valutazione integrata
    • - B2 La valutazione ambientale strategica (VAS)
    • - Allegato C: "Studio sull'accessibilità in ambito urbano"
    • - C1: Censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano
    • - C2: Relazione e programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. Gli elaborati di cui al comma 1 che hanno valore prescrittivo sono i seguenti: NTA, compresi gli allegati 1 e 2, tavole RU1, RU2, RU3, RU4, RU5, RU6 e Allegato A.

Art. 4 Validità

1. Le previsioni del RU relative alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio contenute nella Parte III delle presenti NTA ed i conseguenti vincoli preordinati all'espropriazione di cui all'art. 55, comma 4, lett. g della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, perdono efficacia trascorsi cinque anni dal giorno della pubblicazione sul B.U.R.T. della delibera del Consiglio Comunale di approvazione del RU se entro tale termine non sono stati approvati i conseguenti piani attuativi, sia di iniziativa pubblica che d'iniziativa privata, o i relativi progetti.

2. Nel caso in cui siano previsti piani attuativi o interventi comunque con obbligo di convenzionamento di iniziativa privata, le previsioni del RU di cui al precedente comma perdono efficacia allorché entro cinque anni dal giorno della pubblicazione sul B.U.R.T. della delibera del Consiglio Comunale di approvazione del RU non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero i proponenti non abbiano stipulato la relativa convenzione o non abbiano formato un valido e specifico atto unilaterale d'obbligo a favore dell'Amministrazione comunale.

3. I piani attuativi approvati prima dell'entrata in vigore del presente RU, mantengono inalterata la loro efficacia temporale prevista dalle vigenti norme in materia.
Per quanto attiene le aree comprese nel Piano per l'edilizia economica e popolare si applica la normativa in esse previste per la durata di diciotto anni dall'approvazione del piano di zona.

La dimensione degli alloggi, a prescindere dai tessuti, dovrà corrispondere a quella prevista dalle vigenti normative per gli alloggi di E.E.P.; i relativi parcheggi dovranno essere reperiti con le modalità di cui all'art. 40 delle presenti NTA.

4. Alle varianti semplici, ai permessi di costruire e alle denunce di inizio attività efficaci alla data di adozione del RU e per i quali siano iniziati i previsti lavori, continua ad applicarsi la normativa del PRG per una durata pari all'efficacia del titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori.
Nelle aree comprese nel Programma "20.000 alloggi in affitto" si mantiene l'applicazione della normativa del PRG per tutta la durata del presente Regolamento Urbanistico.

5. Per quanto concerne le trasformazioni di cui al DPV-ATI 3.3,DPV-ATI10.1, TU34, AR46 e AR47, la loro attuazione rimane subordinata agli esiti del Nucleo Tecnico di Valutazione della Provincia di cui al PTC 2000.

6. Gli strumenti di pianificazione territoriale di competenza di Regione e Provincia approvati e vigenti al momento dell'adozione del presente RU costituiscono i parametri per la verifica di coerenza e conformità del presente atto ai sensi dell'art. 16 comma 2 L.R. 1/2005 e s.m.i.

A seguito dell'approvazione di eventuali e sopravvenuti atti di pianificazione territoriale da parte di Provincia e Regione, l'Amministrazione Comunale è tenuta a svolgere la ricognizione della disciplina contenuta nel presente RU per verificarne le coerenze, l'indifferenza o i contrasti con il PIT o il PTCP approvati e vigenti.

Art. 5 Salvaguardie

1. Fino all'approvazione definitiva del RU, sono consentiti unicamente gli interventi conformi allo strumento di pianificazione territoriale vigente e non in contrasto con l'atto di governo del territorio adottato.

2. Salvo quanto previsto dal precedente comma 1, si applicano le previsioni contenute nell'art. 61 della L.R. 1/2005.

Art. 6 Verifica dello stato di attuazione

1. Gli uffici competenti predispongono il monitoraggio relativo allo stato di attuazione del RU al fine di:

  • - accertare il grado di conseguimento degli obiettivi strategici del PS con particolare riferimento al recupero del patrimonio edilizio esistente, alla riqualificazione delle strutture insediative e del paesaggio, alle opere di potenziamento dei servizi e delle infrastrutture e alla sostenibilità dei nuovi carichi insediativi;
  • - verificare lo stato della progettazione e l'attuazione degli interventi, pubblici e privati, nelle aree urbane di nuovo impianto, residenziali, produttive o comunque definite;
  • - programmare e selezionare gli interventi nel tempo e precisare le risorse economiche per la realizzazione delle opere;
  • - invitare i proprietari delle aree di nuovo impianto a proporre i progetti per evitare la decadenza delle previsioni;
  • - redigere il bilancio degli interventi realizzati in relazione al dimensionamento previsto per le singole UTOE;
  • - verificare lo stato delle risorse essenziali, dei luoghi a statuto speciale e dei beni ambientali, storici e paesaggistici;
  • - verificare l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  • - descrivere lo stato dell'ambiente;
  • - aggiornare il quadro conoscitivo in relazione alle modifiche intervenute, utilizzando un apposito Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) che si avvarrà di procedure automatizzate per il recepimento e l'elaborazione dei dati conoscitivi.

2. I competenti uffici comunali definiscono specifiche procedure per le fasi di consultazione dei cittadini finalizzate a garantire la più ampia partecipazione, anche attraverso la Casa della città.

3. Sulla base degli esiti del monitoraggio sarà valutata la necessità di procedere ad eventuali modifiche delle previsioni del RU al fine di raggiungere gli obiettivi posti dal PS.

4. Ai fini della verifica degli standard urbanistici, ai sensi dell'art. 3 del DM 1444/68, vengono computate le seguenti aree:

  1. Sa - servizi amministrativi
  2. Sb - servizi per l'istruzione di base
  3. Se - servizi culturali
  4. Sf - servizi sociali e ricreativi
  5. Sg - servizi religiosi
  6. Si - servizi per l'assistenza sanitaria
  7. So - impianti sportivi all'aperto
  8. Sp - impianti sportivi al coperto
  9. Mbs - parcheggio coperto pubblico o di uso pubblico
  10. Mbr - parcheggio a raso pubblico o di uso pubblico
  11. Va - giardino e/o verde attrezzato
  12. VT7 - Riserva Naturale di Montecellesi
  13. VT6 e VTp6 - Parco del Tirassegno.

Art. 7 Varianti

1. Le varianti al RU, nel rispetto dei parametri, degli indirizzi e delle prescrizioni del Piano Strutturale, sono adottate ed approvate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dagli artt. 16 e 17 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'adozione e l'approvazione di varianti normative con modifica di parametri urbanistici che determinino un aumento del carico urbanistico comportano il contestuale adeguamento delle dotazioni urbanistiche definite in coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale e con la disciplina del RU.

Art. 8 Criteri interpretativi degli elaborati cartografici e della normativa tecnica

1. In presenza di contraddizioni o difformità tra i diversi elaborati cartografici del RU, devono ritenersi valide le indicazioni contenute negli elaborati a scala di maggiore dettaglio. Qualora le eventuali contraddizioni o difformità riguardino singole prescrizioni normative all'interno della normativa tecnica, deve essere ritenuta valida la prescrizione più restrittiva.

2. Le superfici territoriali, fondiarie e i lotti edificabili, sono desunte per via informatica, sulla base della cartografia numerica "C.T.R." in scala 1:2.000 o 1:10.000.

Art. 9 Strumenti ed elaborati per l'attuazione del RU

1. Le previsioni del RU si attuano mediante le procedure previste nella disciplina relativa alle diverse aree e in particolare con interventi edilizi diretti e indiretti di cui rispettivamente ai Capi II e III del successivo Titolo II delle NTA.

2. Il RU, in coerenza con le indicazioni del PS, assicura e garantisce la qualità urbanistica e progettuale delle trasformazioni programmate, e a tale fine contiene nella parte IV i dossier progettuali e valutativi (DPV) e le Schede Progetto (TU), le cui finalità e modalità di utilizzo sono indicate nel Capo I del successivo titolo II delle presenti NTA.

3. Per gli atti di governo del territorio di particolare rilevanza ed articolazione sia di iniziativa pubblica che privata, il Comune garantisce procedure idonee ad assicurare la più ampia trasparenza delle decisioni.

4. Gli atti di governo del territorio relativi a nuove previsioni che l'Amministrazione adotterà, dovranno ispirarsi e risultare coerenti, o comunque non in contrasto, con l'art.9 (Accessibilità) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Art. 10 I raccordi con gli atti di governo del territorio comunali

1. Nel periodo di vigenza del RU sono da predisporre i seguenti adeguamenti e integrazioni delle pianificazioni settoriali comunali:

  • - adeguamento della zonizzazione acustica comunale, con particolare considerazione del coordinamento con i comuni contermini e delle trasformazioni programmate dal RU. con conseguente individuazione degli eventuali interventi aggiuntivi di disinquinamento acustico:
    • - adeguamento del PREE con conseguente individuazione degli interventi prioritari di disinquinamento elettromagnetico;
    • - redazione del PCIP ai sensi della normativa regionale
    • - redazione del PUT e all'adeguamento del PGTU tenendo conto delle prescrizioni di cui ai seguenti commi

2. La redazione del PUT, assumendo come perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada quella contenuta nel RU, curerà:

  • - l'aggiornamento del Regolamento Viario vigente, approvato con Del. C.C. n. 49 del 6/2/2001, che stabilisce le caratteristiche geometriche e di traffico per ogni tipo di strada urbana, secondo classi funzionali e specifici standard tecnici;
  • - l'aggiornamento della classificazione funzionale delle strade approvata con Del. C.C. n. 49 del 6/2/2001, assumendo come riferimenti l'art. 2 del Codice della Strada e la Direttiva Ministero Lavori Pubblici 24/06/1995 n. 77;

3. I contenuti del PGTU, da articolare in una serie di piani particolareggiati del traffico urbano, terranno conto dei seguenti obiettivi generali:

  • - prevedere, nel centro storico e in alcune aree limitrofe, interventi volti ad assicurare qualità e fruibilità diffusa agli spazi pubblici, anche riorganizzando la ZTL con revisione delle regole di accesso e di gestione, ridefinendo i settori, i percorsi, le fasce orarie e le regole per le operazioni di carico e scarico delle merci, incentivando l'uso di mezzi a basso inquinamento;
  • - riorganizzare il sistema della sosta pertinenziale per il centro storico incentivando l'utilizzo da parte dei residenti dei parcheggi in struttura, al fine di contenere le auto in sosta lungo le strade.
  • - regolamentare secondo nuovi criteri la circolazione e la sosta dei motoveicoli nel centro storico;
  • - istituire le aree di particolare rilevanza urbanistica (ARU) organizzando sistemi di sosta differenziata e riservata ai residenti ed estendendo a queste aree alcune regole già in essere nell'adiacente ZTL del centro storico, limitando le criticità esistenti sia in termini di sosta che di traffico. Le aree interessate dalla sperimentazione e istituzione delle ARU saranno San Prospero, Esterna Le Lupe, Busseto, Esterna Porta Pispini, Esterna Porta Romana, Valli, Esterna Porta Tufi, Esterna Porta San Marco, Esterna Fontebranda. Per ciascuna ARU saranno inoltre da prevedere interventi sulla circolazione e di completamento e miglioramento delle percorrenze pedonali.
  • - riconfigurare il sistema degli attracchi per i bus turistici (con adeguate verifiche di fattibilità) e per i camper.

4. L'Amministrazione Comunale predisporrà specifici monitoraggi finalizzati all'aggiornamento periodico del PGTU e alla ridefinizione degli specifici ambiti di intervento.

5. Al fine di tutelare e incrementare la biodiversità in ambito urbano, nella redazione degli aggiornamenti del Regolamento Edilizio verranno contemplate norme specifiche tese a favorire la nidificazione delle specie Apus apus, Delichon urbica, Hirundo rustica e dei Chirotteri, anche predisponendo strumenti più generali tesi al rafforzamento della biodiversità in ambito urbano.

TITOLO II DEFINIZIONI

Art. 11 Indici

1. Indice di edificabilità territoriale (IT): rappresenta la Superficie Utile Lorda massima, espressa in metri quadri, realizzabile per ogni metro quadro di Superficie territoriale ST (IT = SUL/ST).

2. Indice di edificabilità fondiaria (IF): rappresenta la Superficie Utile Lorda massima, espressa in mq., realizzabile per ogni metro quadro di Superficie fondiaria (IF = SUL/SF).

3. Rapporto di copertura (RC): esprime il rapporto percentuale tra la Superficie coperta e la Superficie fondiaria di pertinenza (RC = SC/SF).

4. Capacità insediativa (CI): è data dal rapporto tra Superficie utile lorda e la misura di 37,5 mq/abitante, ed esprime il numero di abitanti insediabili convenzionalmente, Essa coincide con il rapporto tra volume edificabile e la misura di 120 mc/abitante (CI = SUL/37,5).

5. Coefficiente di Occupazione dello Spazio del verde (COSV): esprime la quantità di verde urbano minimo da prevedersi calcolato ai sensi dell'art. 139 delle NTA di PS, ossia:
COS = [(H x S)+(H1 x S1)] / (ST o SF)
dove:
H = Altezza degli alberi in condizioni di maturità (20 anni);
S = Proiezione a terra della superficie occupata dalla chioma degli alberi;
H1 = Altezza virtuale erba (10 cm);
S1 = Superficie occupata dalle aiuole;
ST o SF = Superficie Territoriale o Superficie Fondiaria

6. Rapporto di permeabilità (RP): esprime il rapporto percentuale minimo ammissibile tra la Superficie permeabile e la Superficie territoriale o fondiaria secondo eventuali prescrizioni del RU, degli altri atti di governo o degli strumenti di pianificazione territoriale (RP = SP/ST o SF).

Art. 12 Grandezze e definizioni urbanistiche

1. Superficie territoriale (ST): misura in mq. la superficie di un'area la cui trasformazione è sottoposta ad attuazione indiretta, mediante strumento urbanistico esecutivo comunque denominato; essa comprende, oltre alle aree private, le aree pubbliche o ad uso pubblico. Alla Superficie territoriale si applica l'Indice di edificabilità territoriale IT.

2. Superficie fondiaria (SF): misura in mq. la superficie dell'area di sedime e di pertinenza degli edifici, corrispondente al lotto o all'appezzamento da asservire alla costruzione. Alla Superficie fondiaria si applica l'Indice di edificabilità fondiaria IF.

3. Superficie coperta (SC): misura in mq. la superficie sul piano orizzontale del massimo perimetro esterno degli edifici, compresi cavedi e chiostrine, ma esclusi terrazzi, aggetti di gronda e manufatti che non concorrano a determinare la superficie di cui al successivo art. 13 comma 1.

4. Superficie permeabile (SP): misura in metri quadri ogni superficie non pavimentata in modo impermeabile e non impegnata da costruzioni sopra o sotto il suolo, che comunque consenta l'assorbimento delle acque meteoriche.

5. Unità edilizia: rappresenta l'entità costruita, composta da una o più unità immobiliari, organizzata secondo un tipo edilizio e configurata - dal punto di vista spaziale, statico e funzionale - come costruzione autonoma, a meno degli spazi di pertinenza condominiale.

6. Unità immobiliare: si intende un insieme di vani tra loro collegati, ad uso abitativo o non abitativo, ivi compresi gli spazi accessori coperti e scoperti, dotati di autonomia e unitarietà spaziale, funzionale e distributiva, fatte salve eventuali pertinenze esterne e l'accesso dalla strada, da altro spazio pubblico o da spazio comune situato all'interno dell'unità edilizia a cui l'unità immobiliare appartiene.

Art. 13 Grandezze edilizie

1. Superficie utile lorda (SUL): misura in mq. la somma delle superfici lorde dell'Unità edilizia, ossia quelle comprese entro il perimetro esterno delle murature, di tutti i livelli fuori ed entro terra degli edifici, qualunque sia la loro destinazione d'uso. Dal computo della SUL sono escluse le seguenti superfici:

  1. a) vani corsa degli ascensori, vani scala e androni condominiali;
  2. b) locali o volumi tecnici, per una superficie inferiore a 1/12 della superficie coperta dell'immobile: tali ambienti devono essere destinati a funzioni tecniche o condominiali;
  3. c) spazi non interamente chiusi anche se coperti, quali logge, balconi, terrazzi coperti, altane, porticati al piano-terra, se di superficie inferiore al 10% della SUL della unità edilizia cui appartiene;
  4. d) garage e posti auto coperti realizzati ai sensi dell'art. 40 delle presenti norme, a servizio dell'unità edilizia;
  5. e) locali ricavati tra intradosso del solaio di copertura e l'estradosso del solaio dell'ultimo livello di calpestio, se non destinati ad accessori esclusivi all'appartamento sottostante ancorché non abitabile;
  6. f) ingombri dei muri e delle tamponature perimetrali per le parti eccedenti i 30 cm. di spessore;
  7. g) serre captanti, torri o camini di ventilazione, nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio energetico ed idrico.
  8. h) le superfici con destinazione a cantina completamente interrate, senza accessi ed aperture all'esterno del fabbricato, fino ad un massimo del 10% della SUL dell'unità edilizia di appartenenza.

Le superfici di cui alle lett. a), b) e c), sommate tra loro, non devono superare il 25% dell'intera SUL.

2. Volume (V): il volume è calcolato come quello del solido geometrico, comprendendo sia la parte fuori terra sia quella interrata, decurtato dalle parti aperte o parzialmente coperte quali terrazze e balconi ed i volumi di cui al precedente comma 1 lettera b.

3. Altezza degli edifici (H): misura la differenza in ogni punto tra la quota di sistemazione esterna e la quota della linea di gronda; la quota di sistemazione esterna è stabilita nel progetto allegato al titolo abilitativo; la linea di gronda è data dall'intersezione tra l'intradosso del solaio di copertura e il piano verticale di facciata. Possono superare l'altezza massima consentita solo i locali di cui al precedente comma 1 lettere a), b), c) ed e).

4. Distanza degli edifici dai confini di lotto (DC): misura la distanza minima tra l'esterno del muro perimetrale o le parti aggettanti dell'edificio, diverse dalla gronda, dalle canne fumarie, dagli elementi decorativi ed il confine del lotto.

5. Distanza degli edifici dalle strade (DS): misura la distanza minima tra l'esterno del muro perimetrale e le parti aggettanti dell'edificio, diverse dalla gronda, dalle canne fumarie, dagli elementi decorativi ed il confine stradale prospiciente.

6. Distanza tra edifici (DE): misura la distanza minima, fuori terra, tra i muri perimetrali esterni e le parti aggettanti dell'edificio, diverse dalla gronda, dalle canne fumarie, dagli elementi decorativi e gli edifici prospicienti. Salvo diversa indicazione, tale distanza non può essere inferiore a 10 ml.

7. Superficie di vendita (SV): riferita ad un esercizio commerciale, si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, vetrine, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse, servizi igienici, ecc.

TITOLO III MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL RU

Capo I Gli elaborati guida per la progettazione delle trasformazioni

Art. 14 Schede Progetto (TU)

1. Le Schede Progetto sono elaborati guida riferiti ad aree di trasformazione, per la quali, in ragione della minore complessità e/o estensione dei singoli interventi, non é necessaria la preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo. Le Schede Progetto garantiscono che gli interventi edilizi, da attuarsi con D.I.A. o Permesso di Costruire, si inseriscano correttamente nel proprio contesto paesaggistico e urbano, producano un ordinato ed armonico sviluppo del tessuto urbano, siano connotati da un apprezzabile livello di qualità architettonica e rispondano alle finalità assegnate da PS e dagli altri strumenti di pianificazione territoriale.

2. Il RU delimita gli ambiti disciplinati dalle Schede Progetto, dettagliatamente elencate nell'art. 129.

3. La Scheda Progetto, oltre a descrivere le caratteristiche e le finalità dell'intervento di trasformazione, possono contenere indirizzi, criteri e parametri inerenti:

  • - il dimensionamento complessivo dell'intervento;
  • - le dotazioni pubbliche o di uso pubblico da garantire;
  • - l'articolazione del verde privato;
  • - le caratteristiche delle trasformazioni edilizie da realizzare ed in particolare:
    • - l'indicazione della superficie fondiaria, dell'indice di edificabilità fondiaria, dei lotti, dell'indice di copertura e della superficie utile lorda di nuova edificazione e di recupero; l'indicazione del numero massimo di alloggi, del numero massimo dei piani fuori terra, seminterrati e interrati, della distanza dai confini e dalla strada;
    • - le prescrizioni inerenti i singoli lotti quali la determinazione della superficie fondiaria e della superficie utile lorda, del numero massimo di alloggi, l'indicazione della tipologia, dei piani fuori terra, seminterrati e interrati, e dell'altezza massima assentibile.

4. La Scheda Progetto contiene lo schema progettuale della trasformazione da realizzare, con l'indicazione delle diverse funzioni e della loro organizzazione spaziale.

5. La Scheda Progetto definisce inoltre gli elementi non prescrittivi la cui eventuale modifica comporta, con le modalità indicate dal successivo art. 128, la redazione di un piano attuativo contenente le motivazioni che hanno condotto alla diversa soluzione progettuale.

6. Gli interventi previsti dalle Schede Progetto possono essere attuati da operatori pubblici o privati aventi comunque titolo sull'area immobiliare oggetto dell'intervento, alle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore al momento della presentazione della relativa istanza.

7. Le opere di urbanizzazione e le dotazioni pubbliche o di uso pubblico indicate nella Scheda Progetto, sono realizzate contestualmente alle opere di carattere privato e comunque completate prima del termine dei lavori di edificazione.

Art. 15 Dossier Progettuali e Valutativi (DPV)

1. Il Dossier Progettuale e Valutativo è uno strumento di indirizzo per l'attuazione delle ATI e di raccordo esplicito tra il disegno di governo del PS e gli obiettivi e la disciplina del RU limitatamente ad ambiti del territorio comunale caratterizzati da elevata complessità e da occasioni di collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

2. 2. Il DPV costituisce il presupposto per il ricorso a strumenti di attuazione indiretta quali i PCI e i piani urbanistici attuativi o, in determinati casi, a strumenti di attuazione diretta.

3. Il DPV contiene:

  1. a) l'individuazione della perimetrazione delle aree di intervento e, dove previsti, dei PCI;
  2. b) l'individuazione dei riferimenti fondamentali per valutare la fattibilità e la sostenibilità degli obiettivi derivanti dalle scelte prefigurate dal PS, elaborate in chiave progettuale dal RU;
  3. c) la definizione delle dotazioni pubbliche e di uso pubblico con una attenzione particolare per lo spazio pubblico di relazione; d) la localizzazione indicativa degli spazi con prevalente destinazione a verde e del verde di compensazione ambientale;
  4. e) il dimensionamento e la localizzazione indicativa dei servizi, delle infrastrutture pubbliche e dei parcheggi;
  5. f) i contenuti tecnici utili allo svolgimento della valutazione integrata e della VAS di cui alla L.R. 1/2005 e al D.L. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le eventuali integrazioni e approfondimenti al quadro conoscitivo, non costituiscono variante al RU.

Capo II Gli interventi edilizi diretti

Art. 16 Gli interventi edilizi diretti: norme generali

1. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prevista la formazione di un atto di governo del territorio, l'attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico si realizza con intervento edilizio diretto. Sono riconducibili a questa fattispecie le Trasformazioni Urbane attuate secondo le indicazioni contenute nelle relative Schede Progetto (TU), tutti gli interventi di completamento, gli interventi di riqualificazione urbana con esclusione di quelli da attuarsi con Piano di Recupero, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nonché il progetto unitario, il progetto di restauro e i piani PMAA che non hanno valore di piano attuativo.

2. Gli interventi edilizi diretti sono subordinati al rilascio o alla presentazione di uno dei titoli abilitativi di seguito indicati:

  • - permesso di costruire (p.c) (art. 78, comma 1 della L.R. 1/2005);
  • - denuncia inizio attività (D.I.A.) (art. 79 della L.R. 1/2005);
  • - progetti per le opere pubbliche dei comuni (art. 78, comma 2 della L.R. 1/2005).

3. Gli interventi edilizi diretti sono soggetti, oltre che al presente Regolamento Urbanistico, alle disposizioni del Regolamento Edilizio (RE) e degli altri regolamenti comunali, nonché agli eventuali piani e programmi di settore di competenza comunale, per quanto non in contrasto con le presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 17 Progetto unitario

1. Il Progetto Unitario è lo strumento di definizione degli interventi edilizi, infrastrutturali e ambientali da attuare attraverso specifici titoli abilitativi convenzionati in tutti quei casi ove, in ragione della minore complessità e/o estensione dei singoli interventi, non sia necessaria la preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo redatto dall'Amministrazione comunale oppure proposto da privati cittadini singoli o associati, proprietari di immobili inclusi negli ambiti stessi.

2. Negli ambiti di applicazione così definiti il Progetto Unitario evidenzia tutte le relazioni (formali, funzionali, fruitive, paesaggistiche e ambientali) di un determinato intervento sul singolo compendio immobiliare e nel contesto dell'organismo architettonico o del tessuto urbano di cui esso fa parte.

3. Il Progetto unitario, senza introdurre alcun vincolo per altre proprietà non comprese nel perimetro di cui ai precedenti commi, consente all'Amministrazione comunale di valutare correttamente l'inserimento del progetto nel tessuto edificato o nel territorio rurale, valutandone la coerenza e le relazioni di varia natura, e in alcuni casi, di assumere per tale contesto linee-guida per gli interventi di recupero da utilizzare in futuro come riferimento per la valutazione della coerenza di altri progetti sullo stesso organismo architettonico o sul tessuto urbano limitrofo.

4. La presentazione del Progetto Unitario fornisce all'Amministrazione comunale gli elementi di conoscenza e di valutazione idonei a garantire il coordinamento dell'attuazione del disegno del PS e del RU secondo le prescrizioni in essi contenute. Gli elaborati del Progetto Unitario, che abbia preventivamente ottenuto il parere favorevole, accompagnano la documentazione del progetto in fase istruttoria per il rilascio del titolo abilitativo e costituiscono elementi finalizzati all'istruttoria tecnica ed ai previsti pareri.

5. Le disposizioni degli elaborati specifici di inquadramento dell'intervento edilizio, infrastrutturale e/o ambientale, contenuti nel Progetto Unitario e preordinate ad assicurare la coerenza delle proposte complessive e la loro conformità alle norme generali della disciplina urbanistica comunale, hanno natura prescrittiva e sono vincolanti per la presentazione dei singoli progetti edilizi. Gli elaborati specifici di inquadramento dell'intervento edilizio, infrastrutturale e/o ambientale individuano a tale scopo le disposizioni in esso contenute aventi natura prescrittiva.

6. Il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione delle trasformazioni del complesso immobiliare sottoposto a Progetto Unitario, è subordinato alle seguenti condizioni:

  1. a) espressione del parere favorevole sul Progetto Unitario da parte delle competenti Commissioni;
  2. b) coerenza dei singoli interventi progettati con le prescrizioni del Progetto Unitario;
  3. c) sottoscrizione di atto d'obbligo, con il quale i proprietari del complesso immobiliare soggetto a Progetto Unitario si impegnano, nei confronti del Comune, a rispettare gli obblighi inerenti l'attuazione degli interventi, ivi compresa la fideiussione, se richiesta.

7. Le varianti in corso d'opera - ferme le previsioni contenute nell'art. 83, comma 12 della L.R. 1/2005 - devono essere conformi alle prescrizioni del Progetto Unitario.

Art. 18 Progetto di restauro

1. Progetto di Restauro ha quale scopo primario la conoscenza e la salvaguardia degli elementi che costituiscono la struttura storica e fisica degli edifici storici, ai fini della conservazione e rispetto dei caratteri e dei valori peculiari di fabbricati di notevole importanza, anche oggetto di vincoli di tutela.

2. Il Progetto di Restauro è redatto con l'obiettivo di guidare gli interventi edilizi nel rispetto degli aspetti formali, spaziali e storici dell'edificio, e deve condurre alla formulazione di una proposta metodologica che dimostri, oltre alla necessità di interventi puramente conservativi, anche la eventuale fattibilità di interventi quali demolizioni di superfetazioni considerate incongrue, stamponature considerate coerenti con gli elementi compositivi che si vogliono salvaguardare o ripristinare, spostamenti di elementi strutturali orizzontali e verticali nelle loro posizioni originarie e realizzati con tecniche e materiali originali, ricostruzioni di parti di cui sia certa la forma e il materiale originale, e considerati coerenti con gli obiettivi del restauro.

3. Quando vi siano richieste di intervento relative alle sole facciate degli edifici, il Progetto di Restauro dovrà essere riferito a "parti organiche", senza alcuna rilevanza dei confini di proprietà.

4. Il Progetto di Restauro è corredato da una dettagliata indagine storico-filologica, da un rilievo geometrico e fotografico (rilievo architettonico in scala maggiore o uguale a 1:50 con dettagli in scala maggiore per edifici di notevole interesse e con particolari architettonici di particolare pregio) e da una relazione di progetto. L'indagine storico-filologica è costituita da ricerche storiche e iconografiche, da adeguati saggi, campionature ed esami di laboratorio.

5. Al termine di ogni intervento il direttore dei lavori è tenuto, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, a trasmettere all'Ufficio Comunale competente una relazione sui risultati conseguiti e sui rinvenimenti eventualmente occorsi, accompagnata da una adeguata documentazione fotografica a restauro ultimato.

Art. 19 Manufatti precari, edifici incongrui o fatiscenti: trasferimento dei crediti edilizi

1. Al fine della riqualificazione e del recupero urbanistico, paesaggistico e ambientale, l'Amministrazione comunale promuove la eliminazione degli edifici e manufatti incongrui, fatiscenti e precari.

2. Sono definiti incongrui o fatiscenti quegli edifici privi di valore storico, tipologico e ambientale costruiti dopo il 1942 con uso diverso dalla residenza. Sono precari i manufatti realizzati in legno, lamiere, materiali di recupero di varia natura.

3. In coerenza con la legislazione regionale e statale in materia, l'Amministrazione Comunale può riconoscere, a titolo di credito edilizio, diritti edificatori derivanti dalla demolizione senza ricostruzione di edifici incongrui o fatiscenti autorizzati o comunque risultanti da atti pubblici, da utilizzare con le modalità indicate nei successivi commi da 5 a 10.

4. Per gli edifici incongrui o fatiscenti autorizzati è ammessa, in alternativa a quanto indicato nel precedente comma, esclusivamente la manutenzione straordinaria. Per gli edifici incongrui o fatiscenti e per i manufatti precari privi di atto abilitativo non è consentito alcun intervento edilizio diverso dalla demolizione.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli edifici che presentano le caratteristiche di cui al comma 2 appartenenti al sottosistema funzionale dell'insediamento diffuso, ai tessuti dei Filamenti Urbani 2 (FU2), dei Filamenti Urbani 4 (FU4), dei Filamenti del territorio aperto in ambito urbano (FA1), dei Filamenti del territorio aperto in ambito rurale (FA2) oppure collocati nel verde urbano di tipo Vb, Vc, Vd e Ve nonché all'interno del resede dei BSA. L'applicazione della presente disciplina agli annessi agricoli è subordinata alla loro preventiva deruralizzazione ai sensi della vigente normativa.

6. Il RU individua le aree, denominate NET, sulle quali trasferire le nuove superfici, stabilendone la minima e la massima potenzialità edificatoria, le caratteristiche tipologiche, il numero minimo e massimo degli alloggi da realizzare, nonché gli standard urbanistici. Dette aree non hanno indice proprio di fabbricabilità.

7. L'entità dei crediti edilizi riconosciuti nell'ambito di questa procedura è definito sulla base del seguente rapporto di equivalenza:

Dimensione degli edifici interessati da interventi di demolizione senza ricostruzione (SUL) Entità dei crediti edilizi riconosciuti al richiedente (SUL)
fino a 100 mq. equivalenza
da 100 mq. a 500 mq. riduzione del 20%
oltre 500 mq. riduzione del 40%

8. L'attribuzione dei crediti edilizi di cui al comma precedente è in ogni caso assentita dall'Amministrazione comunale ed è subordinata ad un contestuale atto unilaterale d'obbligo del proprietario richiedente di volontaria rinuncia a riedificare sulla medesima area.

9. La demolizione senza ricostruzione di edifici incongrui o fatiscenti finalizzata alla acquisizione di un credito edilizio è subordinata alla redazione di una perizia asseverata da tecnico abilitato che ne determini la consistenza.

10. L'efficacia del credito edilizio è condizionata alla realizzazione di interventi di ripristino dello stato dei luoghi nelle aree cedenti capacità edificatoria. Il sedime liberato dall'edificio trasferito acquista contestualmente, a seconda dei casi, il sistema di paesaggio, il tipo di tessuto o i caratteri del resede del BSA di appartenenza.

Capo III Gli interventi edilizi indiretti

Art. 20 Gli interventi indiretti: norme generali

1. Gli interventi indiretti sono costituiti da:

  • - gli interventi subordinati all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata;
  • - gli interventi che comportano il ricorso ad atti di natura contrattuale tra l'amministrazione e privati relativamente alla realizzazione delle dotazioni urbanistiche, o al perseguimento degli obiettivi di riqualificazione e recupero urbanistico e paesaggistico.

2. Per ciascuna delle aree oggetto di interventi attuativi, il RU definisce l'edificabilità complessiva, le destinazioni d'uso, nonché i vincoli, i caratteri e le prestazioni da rispettare in sede di predisposizione delle procedure attuative.

3. In caso di inerzia dei soggetti attuatori, il Comune può sostituirsi ai privati nella formazione e attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi nel rispetto delle norme definite dal PS e dal RU.

Art. 21 Piani urbanistici attuativi

1. I piani urbanistici attuativi costituiscono atti di governo del territorio per l'attuazione degli interventi previsti dal RU.

2. I piani urbanistici attuativi sono estesi a tutta l'area d'intervento indicata con apposita simbologia nella cartografia del RU e perseguono la finalità di coordinamento degli interventi sul territorio comunale.

3. La realizzazione dei piani urbanistici attuativi di iniziativa privata è subordinata alla stipula della convenzione che regola i rapporti tra le proprietà interessate e il comune.

4. I piani urbanistici attuativi, nonché i comparti e le concessioni convenzionate, devono prevedere la cessione gratuita o l'asservimento all'uso pubblico di aree per l'urbanizzazione primaria o le aree per opere di urbanizzazione secondaria nella misura richiesta dalle vigenti disposizioni, come esplicitato nel RU. Le aree per servizi devono essere computate, per ogni singolo intervento, separatamente per le parti aventi destinazioni residenziali, produttiva e direzionale, commerciale e turistico ricettiva. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di non accettare la cessione di aree di difficoltosa utilizzazione a causa delle dimensioni, della loro conformazione ed ubicazione e dello stato idrogeologico del suolo.

5. In alternativa alla cessione gratuita di aree per opere di urbanizzazione secondaria, in caso di dimostrata impossibilità del loro idoneo reperimento nelle adiacenze immediate dell'intervento ovvero su aree accessibili, è ammessa la monetizzazione da parte del privato, da effettuare con applicazione dei criteri previsti dalle vigenti disposizioni per la determinazione dell'indennità di esproprio, con riferimento all'area dell'intervento e alle sue capacità edificatorie.

6. I piani urbanistici attuativi possono essere di iniziativa e realizzazione pubblica oppure privata ai sensi dell'art. 66 della L.R. 1/2005.

7. I piani urbanistici attuativi sono approvati in attuazione del RU e in conformità alle procedure previste dagli artt. 65 ss. della L.R. 1/2005. Ai sensi dell'art. 55, comma 6, L.R. 1/2005, i piani attuativi di iniziativa privata perdono efficacia nel caso in cui, entro cinque anni decorrenti dal giorno della pubblicazione sul BURT della delibera del Consiglio Comune di approvazione del presente RU, non sia stata stipulata la relativa convenzione, ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune

8. I piani urbanistici attuativi hanno i contenuti e l'efficacia di uno dei seguenti piani o programmi:

  • - piani particolareggiati (legge n. 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni);
  • - piani di lottizzazione (legge n. 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni);
  • - piani per l'edilizia economica e popolare (legge n. 167/1962 e successive modifiche ed integrazioni);
  • - piani per insediamenti produttivi (legge n. 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni);
  • - piani di recupero del patrimonio edilizio esistente (legge n. 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni);
  • - programmi complessi di riqualificazione insediativa che comprendono i programmi integrati di intervento ex art. 16, legge n. 179/1992, i programmi di recupero urbano ex lege n. 493/1993 nonché ogni altro programma di riqualificazione insediativa comunque denominato, individuato ai sensi della legge statale.

9. La formazione del piano urbanistico attuativo è obbligatoria nei casi indicati dal RU nonché nei PMAA che prevedono interventi edilizi pari o superiori a 1.000 mq di SUL oppure ai 3000 mc.

Art. 22 Convenzioni attuative

1. Le convenzioni attuative sono quelle accessive ad interventi edilizi indiretti o stipulate in relazione ad obbligazioni da assumersi dai privati.

2. Le convenzioni attuative disciplinano, tra l'altro:

  1. a) la cessione gratuita all'Amministrazione comunale delle aree destinate a sedi viarie e a servizi o l'eventuale assoggettamento ad uso pubblico delle stesse;
  2. b) la cessione gratuita all'Amministrazione comunale delle aree per la viabilità, infrastrutture di trasporto e i servizi nelle aree di trasformazione, o nelle aree di riqualificazione ambientale e in tutti i casi in cui il privato utilizzi la capacità edificatoria attribuita a tali aree;
  3. c) la realizzazione delle opere di urbanizzazione indotte dall'intervento in progetto o il versamento degli oneri di concessione;
  4. d) la monetizzazione delle aree di proprietà pubblica destinate a servizi e/o delle relative utilizzazioni edificatorie se previsto nel piano attuativo;
  5. e) la cessione delle aree a servizi per impianti tecnici di interesse generale, per la erogazione di pubblici servizi e di servizi di interesse pubblico;
  6. f) l'impegno dell'Amministrazione comunale a sistemare l'area ceduta dai privati a verde pubblico senza infrastrutture nel caso in cui la realizzazione dell'opera non sia prevista nel successivo triennio.

3. In sede di convenzionamento sono stabilite le quote di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata, convenzionata e agevolata da realizzare.

Art. 23 Piani Complessi di Intervento (PCI)

1. I Piani complessi di intervento sono atti di governo del territorio che, in conformità con il PS, possono essere adottati nel caso di trasformazioni di elevata complessità che richiedano il coordinamento di più soggetti e l'esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati, i cui contenuti sono quelli stabiliti dal comma 2 dell'art. 56 della medesima legge regionale. L'efficacia del PCI è disciplinata dall'art. 57 della L.R. 1/2005.

2. Il primo RU prevede il ricorso al Piano Complesso di Intervento per le Aree di trasformazione integrata Parco scientifico e tecnologico (ATI 1) e Abbadia-Renaccio (ATI 10).

3. La definizione della fattibilità economica-finanziaria degli interventi potrà essere limitata alle risorse dei soli attuatori privati, nel caso in cui l'Amministrazione comunale si limiti a coordinare e dirigere le trasformazioni mediante la predisposizione di adeguate strumentazioni regolamentari e prefigurazioni spaziali.

4. Con riferimento alla rilevanza economico-finanziaria e urbanistica degli interventi previsti dai PCI è ammessa una attuazione per stralci funzionali e per fasi temporali distinte, la cui definizione deve essere necessariamente prevista dal DPV.

5. Nelle more dell'approvazione del PCI è consentita l'anticipazione di interventi parziali in regime di attuazione diretta a condizione che essi siano, in via preliminare, adeguatamente perimetrati e dimensionati nei rispettivi DPV e conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. L'anticipazione di interventi parziali, adeguatamente perimetrati e dimensionati, è parimenti consentita, in conformità con gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del territorio, nei casi in cui la realizzazione dell'intervento benefici di finanziamenti pubblici derivanti dalla partecipazione a procedure concorsuali riguardanti previsioni del RU inerenti le aree ricompresse nel PCI.

Art. 24 Aree soggette a perequazione e compensazione urbanistica

1. Nel rispetto dell'art. 60 della LR 1/2005 nonché di quanto stabilito nell'art. 15 delle NTA del PS, il RU assoggetta alla disciplina della compensazione urbanistica tutte le aree destinate ad usi urbani intensivi per i quali si renda necessario il conseguimento dell'equità distributiva dei valori immobiliari derivanti dalle prescrizioni urbanistiche.

2. La fattispecie della compensazione urbanistica è costituita da una pluralità di procedure, da attuare in ogni caso mediante lo strumento della convenzione o attraverso atti unilaterali d'obbligo dei soggetti interessati, che possono avere ad oggetto i seguenti dispositivi:

  • - la cessione di aree private all'Amministrazione comunale per favorire l'attuazione di interventi pubblici;
  • - la realizzazione diretta di interventi di rinnovo del patrimonio edilizio esistente, pubblico o privato, anche finalizzati al risparmio energetico e in conformità con la Legge Regionale Toscana 8 maggio 2009, n. 24;
  • - la riserva di una quota della produzione edilizia a residenza con finalità sociali così come previsto dall'art. 134 delle NTA del PS;
  • - la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione ai sensi dell'art. 32 delle NTA del PS.

3. La disciplina delle aree di cui al comma 1 è contenuta nelle Schede Progetto e nei Dossier progettuali e valutativi.

4. Nelle aree soggette a compensazione urbanistica, tutti gli altri oneri e le obbligazioni comunque connesse alla realizzazione dell'intervento sono ripartiti tra i soggetti interessati.

5. Gli interventi di trasformazione urbanistica, salvo diversa indicazione contenuta nel RU, sono realizzati in regime di perequazione tra i soggetti privati interessati, in modo da assicurare la condivisione dei medesimi vantaggi e dei medesimi oneri derivanti dalle prescrizioni urbanistiche.

Art. 25 Disciplina degli interventi di nuova edificazione con finalità sociali

1. Oltre a stabilire la quota di Sul e la tipologia degli alloggi da riservare a edilizia residenziale con finalità sociali, i Dossier progettuali e valutativi, le Schede progettuali e i PCI definiscono per ciascuna area la suddivisione della capacità edificatoria in edilizia residenziale convenzionata, sovvenzionata e in locazione, e stabiliscono per quest'ultima la durata del vincolo di destinazione alla locazione a canone controllato che non potrà essere inferiore ai 20 anni. Le previsioni perequative di edilizia sociale contenute nel RU si potranno attuare anche con interventi in locazione con patto di futura vendita.

2. L'Amministrazione comunale provvede all'assegnazione di detti alloggi alle categorie interessate mediante la predisposizione di bandi pubblici che definiscano i requisiti soggettivi e di reddito dei nuclei familiari, le garanzie per il rispetto delle pattuizioni tra soggetto pubblico e privato, i canoni di locazione e i criteri per la determinazione dei relativi aggiornamenti.

TITOLO IV TIPI DI INTERVENTO EDILIZIO

Art. 26 Tipi di intervento

1. I tipi di intervento edilizio disciplinati dal RU sono:

  • - Manutenzione ordinaria (MO);
  • - Manutenzione straordinaria (MS);
  • - Manutenzione straordinaria con restrizioni (MSr);
  • - Restauro e Risanamento conservativo (RRC);
  • - Ristrutturazione edilizia (RI);
  • - Demolizione con fedele ricostruzione (DF);
  • - Demolizione con ricostruzione (DR);
  • - Ristrutturazione con addizione funzionale (RA);
  • - Demolizione con trasferimento di volume (DT)
  • - Nuova edificazione (NE)
  • - Nuova edificazione a seguito di trasferimento di superficie esistente (NET)
  • - Ristrutturazione urbanistica (RiU);

2. Il contenuto dei differenti tipi d'intervento edilizio definiti dal D.P.R. 380/2001 e della L.R. 1/2005, sono specificati dagli articoli successivi ad integrazione delle definizioni contenute nelle citate norme.

3. La definizione dei tipi di intervento di cui ai successivi artt. 27 a 39 è cogente per la normativa dei piani attuativi del RU.

Art. 27 Manutenzione ordinaria (MO)

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere interne ed esterne di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono consentiti in tutti gli edifici esistenti; tali interventi non possono comportare modifiche all'aspetto esteriore degli edifici stessi.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria non si applicano agli elementi strutturali degli edifici e non possono comportare la modifica delle caratteristiche architettoniche esistenti.

4. Tra gli interventi di manutenzione ordinaria riferiti agli edifici rientrano:

  1. a) per le opere interne:
    • - pulitura e sostituzione degli intonaci e dei rivestimenti;
    • - tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti;
    • - riparazione e sostituzione dei pavimenti;
    • - riparazione e sostituzione di impianti tecnologici (idraulico, elettrico, fognario, di riscaldamento, di ventilazione), purché ciò non comporti la creazione di nuovi volumi e superfici e non si tratti di opere di rilevanza tale da modificare elementi e parti significative dell'organismo edilizio;
  2. b) per le opere esterne:
    • - pulitura degli intonaci e dei rivestimenti, purché eseguiti senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche, materiali e colori, ossia in generale gli elementi tecno-morfologici caratterizzanti. Le opere devono in ogni caso riguardare gli interi prospetti degli edifici;
    • - ripristino degli intonaci e dei rivestimenti, purché eseguiti senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche, materiali e colori, ossia in generale gli elementi tecno-morfologici caratterizzanti;
    • - tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti, senza modificare materiali e partiture;
    • - riparazione e sostituzione dei manti di copertura dei tetti senza modificare materiali e modalità di posa;
    • - riparazione e sostituzione di grondaie e canne fumarie senza modificare la posizione e le caratteristiche dimensionali esistenti;
    • - installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati alla produzione di acqua e di aria calda, come estensione dell'impianto idro-sanitario già in opera, collocati in posizione complanare alla falda e senza boiler o serbatoio esterni;
    • - riparazione e sostituzione delle pavimentazioni senza modificare i materiali e le modalità di posa;
    • - tinteggiatura, riparazione e sostituzione delle recinzioni senza modificarne materiali, posizioni, forma e dimensione.

5. Per gli edifici destinati ad attività industriali ed artigianali sono interventi di manutenzione ordinaria anche le riparazioni degli impianti di lavorazione che incidano sull'edificio attraverso l'esecuzione delle opere sopra indicate nei limiti della circolare Ministero Lavori Pubblici 16 novembre 1977 n.1918.

Art. 28 Manutenzione straordinaria (MS)

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria, consistono in opere e modifiche interne ed esterne necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

2. Gli interventi sulle strutture non devono costituire alterazione del comportamento statico del fabbricato, della gerarchia degli elementi strutturali, della distribuzione delle sollecitazioni statiche.

3. Gli interventi sugli elementi tecnici e di finitura devono essere realizzati secondo tipi, materiali e colori tradizionali o compatibili con i caratteri dell'edificio e debbono essere estesi a tutte le parti (falde di copertura o facciate) che costituiscono il corpo di fabbrica.

4. Tra gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici rientrano:

  1. a) per le opere interne:
    • - modifica, apertura e chiusura di porte senza modifica dello schema distributivo;
    • - demolizione con ricostruzione di tramezzi (ossia tavolati verticali con sola funzione dividente), con o senza modifiche di materiali;
    • - adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture, di solai ai fini della coibentazione termica e acustica;
    • - realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
    • - demolizione con ricostruzione di parti ammalorate delle fondazioni o dei muri portanti con o senza modifiche dei materiali;
    • - consolidamento, demolizione con ricostruzione di parti ammalorate di solai, volte e scale, anche con materiali diversi ma senza modifica di quota;
    • - rifacimento dell'armatura minuta del tetto o dei solai senza modifica di forma e di quota (d'imposta e di colmo), con o senza modifiche di materiali;
  2. b) per le opere esterne:
    • - rifacimento e realizzazione di tinteggiature, intonaci, rivestimenti e pavimenti, anche con caratteristiche diverse da quelle esistenti;
    • - sostituzione di infissi e serramenti con caratteristiche diverse da quelle esistenti e messa in opera di infissi doppi e di inferriate;
    • - rifacimento e sostituzione dei manti di copertura dei tetti con materiali diversi da quelli esistenti;
    • - realizzazione di camini e canne fumarie;
    • - modifica e realizzazione delle recinzioni e di altre sistemazioni di parti esterne;
    • - realizzazione di vespai, scannafossi, isolamenti termici e/o acustici e altre impermeabilizzazioni.

5. Ai fini di una maggiore conservazione del patrimonio edilizio di valore storico architettonico e documentario, negli edifici cui il RU consente come intervento massimo RRC, gli interventi di Manutenzione straordinaria sono soggetti alle seguenti restrizioni (MSr):

  1. a) per le opere interne strutturali: divieto di utilizzare, salvo imperativi tecnici da specificare in sede di progetto, materiali diversi dagli originali;
  2. b) per le opere esterne: divieto di sostituire infissi, serramenti e manti di copertura dei tetti con altri di caratteristiche diverse da quelli esistenti o comunque non assimilabili agli originari; divieto di sostituzione di recinzioni e cancelli con altri di caratteristiche non assimilabili agli originari.

Art. 29 Restauro e Risanamento conservativo (RRC)

1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare e ad assicurare la funzionalità dell'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, ridotte modifiche ai prospetti esterni con esclusione di quelli prospicienti le strade, il restauro di disegni e ornamenti esterni, l'eliminazione di tamponature esterne, la sostituzione dei manti laterizi dei tetti. Essi possono comportare il ripristino di sane condizioni igieniche, statiche e funzionali, anche attraverso l'inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dall'uso previsto, senza aumento di volume e di superficie coperta, nel rispetto dei caratteri distributivi dell'edificio, della sagoma planivolumetrica e dell'organizzazione dei prospetti.

2. Gli interventi possono comportare rinnovo e sostituzione parziale delle strutture. Negli edifici sono altresì consentiti tutti gli interventi sugli elementi strutturali che possano ricondursi, dal punto di vista strutturale, ad interventi di 'consolidamento' o di 'ricostruzione'. Potranno essere eliminate parti aggiunte (superfetazioni) che alterano l'edificio, e che ne compromettono stabilità, fruibilità e riconoscibilità.

3. In particolare il restauro ed il risanamento conservativo possono comportare:

  • - modifiche distributive interne nel rispetto dell'impianto strutturale, distributivo e tipologico originario;
  • - installazione di impianti tecnici riguardanti l'intero organismo edilizio (ascensori, montacarichi e simili) senza volume aggiuntivo;
  • - inserimento di volumi accessori (doppi pavimenti, controsoffittature strutturali, scale interne, soppalchi ovvero elementi accessori con le caratteristiche definite dal Regolamento edilizio) senza alterazioni delle strutture resistenti;
  • - inserimento di impianti idro-sanitari, elettrici e termici centralizzati.

4. La realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo è sempre subordinata alla demolizione delle eventuali superfetazioni afferenti l'edificio sul quale l'intervento deve essere realizzato. La demolizione è finalizzata al ripristino dell'impianto architettonico e tipologico originario dell'edificio e al risanamento degli spazi pertinenziali.

5. Nei casi di interventi di restauro e risanamento conservativo di particolare consistenza in immobili sottoposti a vincolo storico-artistico, è previsto il ricorso al Progetto di Restauro di cui all'art. 18.

Art. 30 Ristrutturazione edilizia (RI)

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare anche ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. In ogni caso occorre che l'organismo edilizio, sul quale si operano gli interventi, rimanga alla fine sostanzialmente il medesimo per forma, volume e altezza. La ristrutturazione edilizia comprende e consente tutti gli interventi previsti dagli artt. da 27 a 29.

2. In funzione del grado di trasformazione che può essere apportato all'organismo edilizio originario sono individuate le seguenti fattispecie di ristrutturazione (RIa e RIb):

  1. a) RIa: opere interne che non alterino in modo significativo il comportamento statico dell'edificio, con limitate modifiche agli elementi strutturali portanti, senza alterazione del reticolo strutturale degli stessi e con opere esterne consistenti in limitate modifiche alla tipologia, dimensioni e numero delle aperture e comunque nel rispetto degli elementi compositivi delle facciate;
  2. b) RIb: opere interne sulle strutture portanti verticali e orizzontali che possono portare fino al completo svuotamento dell'edificio, anche con parziale modifica della sagoma ma senza aumenti volumetrici e con opere esterne che modificano totalmente o parzialmente l'aspetto delle facciate.

3. La sola indicazione della sigla RI intende comprendere sia gli interventi previsti da RIa che RIb.

Art. 31 Demolizione con fedele ricostruzione (DF)

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia in cui sia prevista la demolizione con fedele ricostruzione, sono quelli in cui viene riedificato l'edificio con gli stessi materiali o materiali analoghi, nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e al risparmio energetico.

Art. 32 Demolizione con ricostruzione (DR)

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia in cui è prevista la demolizione con ricostruzione consistono nella sostituzione parziale o totale di un edificio con un altro analogo o diverso per sagoma, pur mantenendo inalterato il numero dei piani.

2. Gli interventi di demolizione con ricostruzione possono comportare:

  1. a) demolizione totale o parziale dell'edificio con ricostruzione di un nuovo organismo edilizio diverso da quello preesistente per sagoma ed area di sedime;
  2. b) demolizione di volumi secondari facenti parti di un medesimo organismo edilizio e loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
  3. c) completa demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al massimo del 15 (quindici) per cento della superficie utile lorda.

3. Tali interventi sono consentiti su edifici all'interno dei quali siano presenti porzioni aventi destinazioni d'uso diverse e compatibili con la destinazione d'uso abitativa nella misura comunque non superiore al 20 (venti) per cento della superficie utile lorda complessiva dell'edificio medesimo.

4. Salvo diversa indicazione del RU, la destinazione d'uso degli edifici interessati non può essere modificata. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato, purché le unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a 54 (cinquantaquattro) metri quadrati.

5. La ricostruzione dovrà essere realizzata con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscano comunque prestazioni energetiche nel rispetto dei seguenti parametri:

  • - con riferimento alla climatizzazione invernale dell'edificio, l'indice di prestazione energetica, definito dal D.Lgs. 192/2005, deve essere inferiore almeno del 50 per cento rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo D.Lgs. 192/2005 ;
  • - con riferimento al raffrescamento estivo dell'involucro edilizio dell'edificio, la prestazione energetica, pari al rapporto tra fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell'edificio, calcolato tenendo conto della temperatura di progetto estiva, secondo la norma UNI/TS 11300, e la superficie utile, deve essere inferiore a trenta chilowattora per metro quadrato per anno.

6. L'utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui sopra devono essere certificati da professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori. In mancanza di detti requisiti non può essere certificata l'abitabilità o agibilità dell'edificio realizzato.

Art. 33 Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA)

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia con addizione funzionale sono quelli in cui è possibile effettuare opere di ampliamento in aderenza all'edificio esistente, per un massimo del 25 (venticinque) per cento della SUL di ciascuna unità immobiliare, fino al massimo complessivo di 40 mq. di SUL per l'intero edificio.

2. Sono consentite le addizioni funzionali esclusivamente per le unità ad uso abitativo senza aumento del numero delle stesse e senza che sia modificabile la destinazione d'uso dell'unità interessata.

3. Sono consentite le addizioni funzionali che non modificano i caratteri tipologici essenziali dell'edificio e le destinazioni d'uso, e che non comportano l'aumento delle unità abitative.

4. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, le addizioni funzionali sono realizzate con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscano comunque, con riferimento alla climatizzazione invernale dell'ampliamento, un indice di prestazione energetica, definito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), inferiore almeno del 20 per cento rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo D.Lgs. 192/2005 ; in ogni caso, l'unità abitativa esistente interessata dall'ampliamento dovrà essere dotata di finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas.

5. L'utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui sopra devono essere certificati da professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori. In mancanza di detti requisiti non può essere certificata l'abitabilità o agibilità dell'ampliamento realizzato.

Art. 34 Demolizione con trasferimento di volumetria (DT)

1. Gli interventi di demolizione con trasferimento di volumetria consistono nella demolizione totale di un manufatto e nel trasferimento dello stesso - in tutto o in parte - in aderenza ad un altro edificio oppure con formazione di un nuovo edificio, con esclusione di qualsiasi cambio di destinazione d'uso.

Art. 35 Nuova edificazione (NE)

1. Gli interventi di nuova edificazione (NE) consistono nella realizzazione di nuovi manufatti edilizi, diversi da quelli elencati dall'art. 78 lettere b, c, d, e, f, g, h e dall'art. 79 della L.R. 1/2005.

Art. 36 Nuova edificazione a seguito di trasferimento di superficie esistente (NET)

1. Gli interventi di nuova edificazione da realizzare con trasferimento di superfici esistenti sono quelli di trasformazione edilizia di aree individuate per ricevere i crediti edilizi come previsti dal precedente art. 19. Gli edifici realizzati con tale procedura sono, innanzitutto, preordinati a liberare il territorio rurale da manufatti paesaggisticamente incongrui.

2. Gli interventi realizzati ai sensi del comma 1 rientrano nella categoria del recupero in quanto trasferimenti della consistenza di edifici esistenti. L'intervento di nuova edificazione può essere iniziato soltanto a seguito di preventiva demolizione delle consistenze da trasferire e del conseguente e necessario ripristino delle aree di sedime.

Art. 37 Ristrutturazione urbanistica (RIU)

1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli preordinati a sostituire il tessuto urbanistico-edilizio esistente con altro diverso. Tale sostituzione si realizza mediante un insieme sistematico di interventi edilizi compresa la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica comportano:

  • - modifica o trasformazione dei tipi edilizi;
  • - modifica o trasformazione della suddivisione dei lotti;
  • - modifica del rapporto tra spazio pubblico e privato;
  • - modifica o trasformazione dei tracciati stradali.

Art. 38 Rottamazione edilizia (ROE)

1. Al fine di riqualificare il patrimonio edilizio esistente sono consentiti, negli immobili realizzati prima della dichiarazione di sismicità del Comune di Siena, interventi edilizi diretti a migliorare la qualità architettonica, la rispondenza antisismica, la sicurezza, la compatibilità ambientale, l'efficienza energetica degli edifici e la fruibilità degli spazi per le persone disabili.

2. Nel rispetto di quanto previsto al comma precedente, sono consentiti interventi edilizi di completa demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al massimo del 20% della SUL esistente alla data di adozione del RU e legittimata da titoli abilitativi. Nella riedificazione dovrà essere mantenuta l'altezza del fabbricato preesistente salvo piccoli adeguamenti per l'adozione di tecnologie costruttive atte a migliorare l'efficienza acustica e termica.

3. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono consentiti su tutti gli edifici esistenti con prevalente destinazione d'uso residenziale (non ricadenti nei resedi dei BSA) che siano compresi nei tessuti PR3, UC1, UC2, UC3, FU3, AM1, AM2, AM3, FA1, FA2 e CO, nell'insediamento diffuso in ambito rurale, nonchè su quelli con destinazione produttiva nei tessuti AM1, AM2, AM3. Sono esclusi comunque gli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla L. 183/1989 o dalle indagini geologiche allegate al RU salvo specifiche indicazioni riportate nelle tavole RU2 o RU3.

4. Gli interventi di ampliamento non possono modificare la destinazione d'uso degli edifici interessati. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato a condizione che le unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a quella minima indicata per i frazionamenti nei relativi tessuti.

5. Qualora gli edifici abitativi ricadano in ambiti dichiarati ad elevata pericolosità idraulica dai piani di bacino di cui alla l. 183/1989 o dalle indagini geologiche allegate al RU, il progetto dovrà contenere le necessarie verifiche in ordine alla sicurezza delle persone e al non aumento della pericolosità idraulica nelle aree circostanti. Il progetto dovrà, altresì, prevedere, ove necessario, la contestuale realizzazione degli interventi di auto-sicurezza dal rischio di inondazione individuati dall'allegato A, paragrafo 3.2.2, lettera d) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2007, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, "Norme per il governo del territorio" in materia di indagini geologiche).

6. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscano comunque prestazioni energetiche nel rispetto dei seguenti parametri:

  1. a) con riferimento alla climatizzazione invernale dell'edificio, l'indice di prestazione energetica, definito dal D.Lgs. 192/2005 , è inferiore almeno del 50 per cento rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo D.Lgs. 192/2005 ;
  2. b) con riferimento al raffrescamento estivo dell'involucro edilizio dell'edificio, la prestazione energetica, pari al rapporto tra fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell'edificio, calcolato tenendo conto della temperatura di progetto estiva, secondo la norma UNI/TS 11300, e la superficie utile, è inferiore a trenta chilowattora per metro quadrato per anno.

7. L'utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 6 ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al medesimo comma, devono essere certificati prima della dichiarazione di abitabilità o agibilità dell'edificio realizzato.

8. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute negli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).

9. Al fine di elevare e diversificare la qualità degli insediamenti, negli interventi di rottamazione edilizia attuati attraverso un concorso pubblico di progettazione, l'ampliamento di cui al precedente comma, 2 può essere elevato fino al massimo del 30% della SUL.

10. La commissione esaminatrice del concorso pubblico di progettazione è composta da non meno di tre membri due dei quali nominati rispettivamente dal Comune e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.

Art. 39 Rottamazione urbanistica (ROU)

1. Per migliorare l'impianto urbanistico e riqualificare gli insediamenti, nelle tavole RU2, sono individuate aree in cui, attraverso un piano attuativo, è possibile la riorganizzazione generale del tessuto esistente con la completa demolizione degli immobili e delle infrastrutture presenti.

2. Nel rispetto di quanto previsto al comma precedente, sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica con completa demolizione degli edifici esistenti e ricostruzione con ampliamento fino al massimo del 30% della SUL esistente alla data di adozione del RU e legittimata da titoli abilitativi. Questi interventi, oltre a migliorare l'assetto urbanistico, sono altresì diretti ad elevare la qualità architettonica, la rispondenza antisismica, la sicurezza, la compatibilità ambientale, l'efficienza energetica degli edifici e la fruibilità degli spazi per le persone disabili.

3. La destinazione d'uso dei nuovi edifici deve essere prevalentemente residenziale; il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato a condizione che le unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a quella minima indicata per i frazionamenti nei tessuti relativi.

4. La nuova edificazione deve rispettare quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 del precedente art. 38

5. Al fine di elevare e diversificare la qualità degli insediamenti, negli interventi di rottamazione urbanistica, se attuati attraverso un concorso pubblico di progettazione, l'ampliamento di cui al precedente comma, 2 può essere elevato fino al massimo del 40% della SUL.

6. La commissione esaminatrice del concorso pubblico di progettazione è composta da non meno di tre membri due dei quali nominati rispettivamente dal Comune e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.

Art. 40 Parametri per la dotazione dei parcheggi

1. Oltre agli standard previsti dal DM n° 1444/1968 da rispettare nell'ambito generale del RU, per ciascuna tipologia di costruzione, sono richiesti i seguenti parcheggi:

  1. a) per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 122/1989, parcheggi per la sosta stanziale all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi nella misura di 1 mq. per ogni 10 mc.;
  2. b) parcheggi per la sosta di relazione, nella misura indicata nella seguente tabella, per ciascuna destinazione d'uso:
    Tab. 1 - Parametri per il dimensionamento dei parcheggi di relazione
    Sigla Destinazione d'uso Parcheggi di relazione
    R Residenza 0,5 mq/mq SUL con un minimo di un posto auto per alloggio
    I Industria e artigianato produttivo 0,2 mq/mq SUL
    IS Artigianato di servizio 0,25 mq/mq SUL
    Tc1 Esercizi di vicinato: SV fino a 250 mq. 1 mq/mq SV
    Tc2 Medio piccole strutture di vendita: SV > 250 e fino a 800 mq. 1,5 mq/mq SV oltre ad 1 mq/mq di superficie coperta aperta al pubblico diversa dalla SV
    Tc3 Medio grandi strutture di vendita: SV > 800 e fino a 1500 mq. 1,75 mq/mq SV oltre ad 1 mq/mq di superficie coperta aperta al pubblico diversa dalla SV
    Tcc Grandi strutture di vendita di tipo A, B, C: SV > 1500 e fino a 15000 mq. 2 mq/mq SV oltre ad 1,5 mq/mq di superficie coperta aperta al pubblico diversa dalla SV
    Ta Attività ricettive 0,35 mq/mq SUL e comunque non meno di 0,5 posto auto a posto letto
    Ta Campeggi 1 posto auto ogni piazzola;
    in presenza di bungalows non meno di 0,5 posto auto a posto letto
    Tb1 Uffici privati e studi professionali 0,4 mq/mq SUL
    Tb2 Agenzie o sportelli bancari, agenzie assicurative, immobiliari e similari 0,4 mq/mq SUL
    Tb3 Direzionale di ricerca, parco scientifico tecnologico, con servizi annessi 0,4 mq/mq SUL
    S Servizi si rinvia agli articoli da 87 a 99

2. I parcheggi per la sosta stanziale da prevedere esclusivamente per le nuove costruzioni, devono essere realizzati su aree private.

3. I parcheggi per la sosta di relazione, per i quali deve sempre essere garantito l'uso pubblico, devono essere realizzati in aree private e sono reperiti all'interno degli edifici e/o nelle aree di pertinenza degli stessi. Possono altresì essere realizzati in altre aree o edifici ad una distanza idonea a garantire un collegamento pedonale con l'edificio stesso. Nel caso di frazionamenti o mutamenti dalla destinazione d'uso, la superficie a parcheggio da ricercare è data dalla differenza tra quella prevista per la destinazione originaria e quella di progetto. Possono essere computati quali parcheggi di relazione anche quelli affittati per non meno di nove anni e posti ad una distanza di non oltre 500 mt.

4. I posti auto che devono essere individuati in relazione alla superficie minima di parcheggio non possono avere dimensioni inferiori a quelle previste dal Codice della Strada; ogni 40 posti auto ne deve essere previsto almeno uno per disabili.

5. Nel caso di residenze di nuova costruzione attuate senza il ricorso al Piano Urbanistico Attuativo, almeno un posto auto per alloggio deve essere coperto ed integrato nell'edificio.

6. Per gli edifici a destinazione commerciale, i parcheggi di cui alla lettera a) del comma 1, sono maggiorati degli spazi per i parcheggi temporanei dei mezzi per la movimentazione delle merci. Una quota del 10% dei parcheggi di cui alla lettera b) del comma 1, è riservata al personale dipendente.

7. Per gli esercizi commerciali specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita, come previsto dalla L.R. n. 28/2005 e dal DPGR n. 15/R/2009, ai fini della dotazione di parcheggi, la superficie di vendita è valutata pari a 1/10 sino alla dimensione di 1.500 mq. L'eventuale superamento di tale dimensione è valutato pari a 1/4. L'applicazione di tale possibilità comporta da parte del proprietario dell'immobile la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo relativo all'uso commerciale per i seguenti prodotti:

  1. a) autoveicoli,motoveicoli, natanti e loro accessori e ricambi
  2. b) legnami
  3. c) attrezzature e macchine per l'agricoltura ed il giardinaggio
  4. d) materiali per l'edilizia
  5. e) materiali termoidraulici

8. Per tutte le strutture ricettive sono fatte salve le dotazioni a parcheggio previste dalla normativa regionale in materia anche in funzione della classificazione da attribuire alla struttura ricettiva stessa.

9. La possibilità di monetizzare le dotazioni minime di parcheggio, laddove consentita, è specificata nella normativa dei singoli tessuti di cui alla parte II titolo II e delle trasformazioni di cui alla parte III. Dovrà comunque essere dimostrata l'impossibilità di reperire la dotazione minima di sosta in tutto o in parte. I corrispettivi delle monetizzazioni stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale saranno periodicamente aggiornati sulla base di quanto previsto nella medesima deliberazione. Essi devono essere utilizzati per realizzare o mantenere strutture e aree pubbliche destinate alla sosta. In alternativa alla monetizzazione può essere concordemente valutata e consentita, dagli uffici comunali preposti, la realizzazione e cessione di parcheggi in aree limitrofe a quella d'intervento, anche se non adiacenti, tenendo conto del raggio di influenza delle singole funzioni.

10. Nel caso di ampliamento, la dotazione dei parcheggi deve essere integrata per la parte di superficie in ampliamento. Negli ampliamenti e nei cambiamenti di destinazione d'uso le dotazioni minime di cui ai precedenti commi devono essere applicate se si verifica aggravio di carico urbanistico ovvero se le dotazioni minime richieste per la destinazione "finale" siano superiori a quelle relative alla funzione in atto e sempre nel caso di cambio di destinazione d'uso in residenza.

11. Nelle zone con destinazione a commercio e pubblici esercizi (Tc), direzionale (Tb) e servizi (S) per incrementare la dotazione posti auto, è consentito realizzare nuove superfici a parcheggio con sistemi del tipo "Fast-Park" alle seguenti condizioni:

  • - per le attività ed i servizi esistenti, previa l'effettuazione di un'accurata valutazione degli effetti sia paesaggistici che funzionali, anche in relazione al sistema della mobilità e traffico;
  • - per le nuove attività e servizi, a seguito di dimostrata impossibilità di soluzioni alternative per raggiungere i minimi richiesti dal presente RU con specifici obblighi per il mantenimento nel tempo del suddetto sistema di parcamento da parte dei soggetti interessati;
  • - che l'intervento massimo consentito non sia il RRC.
Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02