Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Consolidamento della Strada Comunale di Terrensano e Belcaro- approvazione del 14.01.20 (vigente)

Art. 157 Modalità per la redazione dei PMAA

1. La realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e/o nuovi annessi agricoli, deve essere richiesta, mediante PMAA, in coerenza con l'art. 130 delle NTA del PS, dimostrando:

  • - di possedere i requisiti di legge, compresa la disponibilità delle superfici fondiarie minime indicate dal PTCP;
  • - la loro necessità a fini produttivi;
  • - la indisponibilità di provvedervi attraverso il recupero ed il riuso di edifici esistenti.

2. La possibilità di realizzare nuovi edifici rurali ad uso abitativo è consentita esclusivamente nei territori ricadenti nei Sottosistemi di paesaggio delle Crete dell'Arbia, delle Crete di San Miniato, delle Crete di San Martino, dei Crinali di via Massetana e Grossetana, delle Colline del Bozzone così come delimitati nelle tavole RU3.

3. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è consentita in tutti i Sottosistemi di paesaggio ad eccezione di quello di Pian del Lago.

4. Hanno valore di piano attuativo i PMAA che prevedono operazioni di recupero o di nuova edificazione pari o superiore a 1.000 mq di SUL oppure ai 3000 mc.

Art. 158 Annessi agricoli di nuova costruzione previsti dal PAPMAA

1. La localizzazione puntuale dell'annesso agricolo deve essere coerente con la disciplina dello Statuto del suolo e dello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio.

2. Nella collocazione e nel dimensionamento di nuovi annessi agricoli richiesti tramite PAPMAA, posti all'interno delle aree di pertinenza paesaggistica dei BSA del PTCP così come delimitate nelle tavole RU3 e PS C.5/02 - Sistemi e Sottosistemi del Paesaggio, sono da rispettare le norme di riferimento di cui all'articolo 13.13 e 13.14 del PTCP vigente. In tutto il territorio agricolo è altresì prescritto il rispetto dei seguenti criteri per la collocazione e dimensionamento di nuovi annessi agricoli richiesti tramite PAPMAA:

  • - collocazione dell'annesso in posizione tale da non interferire con i punti di vista privilegiati di BSA;
  • - la collocazione di nuovi edifici non deve interferire fisicamente o percettivamente con elementi significativi di resede di BSA quali giardini disegnati, viali alberati, giardini murati, boschetti ornamentali, limonaie;
  • - collocazione all'esterno delle eventuali tessiture agrarie di pregio (ciglionamenti, terrazzamenti, sistemazioni idrauliche in generale, filari tradizionali e alberate) la cui presenza sia stata accertata attraverso una lettura puntuale degli "Elementi della tessitura agraria da tutelare" indicati nelle tavole RU2;
  • - comparazione sistematica di ipotesi localizzative alternative (almeno due), basate su una ricostruzione accurata dello stato di fatto e dello stato modificato;
  • - previsione di misure di mitigazione di eventuali impatti visivi;
  • - privilegiare la collocazione in prossimità di annessi agricoli preesistenti, razionalizzando l'utilizzo della viabilità di accesso e dei piazzali già in uso;
  • - privilegiare il recupero, la rifunzionalizzazione e l'eventuale ampliamento di annessi recenti, precari o comunque sottoutilizzati;
  • - adottare forme e volumetrie dimensionalmente compatibili con quelle preesistenti, anche articolandole in più edifici;
  • - nel caso di nuove costruzioni collocate in posizione di margine rispetto all'edificato esistente, deve essere garantita verso l'esterno, salvo dimostrata impossibilità, una fascia di coltivazioni arboree della larghezza minima di ml. 15;
  • - nel caso di insediamenti lungo strada, la collocazione di nuovi edifici curerà di non restringere le visuali trasversali percepibili dall'asse di attraversamento;
  • - rispetto delle prescrizioni di cui ai seguenti commi da 3 a 8.

3. Salvo motivi tecnici, da dimostrare in sede di PAPMAA, gli annessi agricoli possono avere una altezza massima di 4 m. in gronda. La progettazione dell'annesso agricolo deve garantire il suo inserimento nel contesto con alterazioni limitate alla semplice realizzazione della nuova volumetria. A tal fine devono essere limitati al massimo sbancamenti, movimenti di terra, abbattimento di alberi, siepi, muri a retta, alterazioni di sistemazioni agrarie od idrauliche preesistenti. Le sistemazioni esterne devono tener conto dei dislivelli naturali e delle cortine di verde preesistenti e devono utilizzare essenze locali per siepi, filari, pergolati. Gli accessi devono utilizzare sentieri o viabilità preesistenti limitando al massimo l'apertura di nuovi percorsi.

4. Gli annessi agricoli fuori terra sono realizzati preferibilmente con coperture inclinate a una o due falde.

5. È consentita la chiusura delle aperture con sportelloni, cancelli, inferriate, graticciate di mattoni (salti di gatto). L'altezza minima del davanzale delle finestre deve essere di ml 1,70 dal piano di calpestio. Per annessi agricoli di grande dimensione superiori a 200 mq di SUL, è consentita la copertura con solaio piano ove questo sia ricoperto da terreno vegetale o da pannelli solari o fotovoltaici.

6. Le cantine parzialmente o totalmente interrate devono tener conto in maniera appropriata della configurazione morfologica e funzionale del contesto, riducendo al minimo le alterazioni del terreno ed utilizzando convenientemente pendii, dislivelli, sistemazioni agrarie esistenti (muri a retta, scarpate, mura di contenimento o recinzione, etc.), anche al fine di limitare la consistenza e la visibilità delle rampe di accesso carrabili e dei nuovi fronti di costruito. Le dimensioni delle superfici esterne (spazi di manovra, accessi e collegamenti con i locali di servizio ecc.) devono essere contenute e deve essere curata in modo specifico la loro finitura. Deve essere privilegiato l'utilizzo della viabilità esistente e gli sbancamenti devono essere limitati allo strettamente necessario al sistema produttivo aziendale, utilizzando nelle trasformazioni morfologiche opere di reinserimento del contesto. Le strutture fuori terra delle cantine devono essere contestualizzate con le parti interrate e con il resede.

7. L'eventuale illuminazione e/o climatizzazione dell'annesso deve utilizzare, in tutto od in parte, forme di energia rinnovabile.

8. Gli annessi destinati all'allevamento degli animali od agli allevamenti sono collocati ad una distanza non inferiore a 30 ml dalle strade di transito e a 40 ml dalle case di abitazione.

Art. 159 Caratteristiche degli edifici rurali ad uso abitativo di nuova costruzione

1. I nuovi edifici rurali ad uso abitativo avranno una SUL massima di mq. 130, distribuita su un unico livello. L'eventuale piano terra potrà essere adibito ad annessi e garage.

2. Nel caso di fondi già edificati, la nuova costruzione deve essere ubicata in prossimità dell'edificio o edifici esistenti, possibilmente con un lato parallelo a quest'ultimo.

3. La forma dell'edificio deve essere il più possibile compatta e regolare con prevalenza dei pieni sui vuoti, finestre e porte di dimensioni tradizionali, coperture a falda in laterizio con pendenza massima del 30%, a padiglione o a capanna con esclusione di terrazze a tasca, finestre a raso, balconi in aggetto e corpi sporgenti in aggetto. Le finiture di facciata devono essere in intonaco civile o muratura a faccia vista. È vietato l'uso di materiali plastici.

4. ABROGATO

5. Nella localizzazione del manufatto si dovrà valutare il suo corretto inserimento nel contesto, assumendo come riferimenti i medesimi criteri esplicitati nel precedente art.158, comma 2.

6. Gli interventi di nuova edificazione e di demolizione con ricostruzione di edifici rurali ad uso abitativo devono inoltre seguire questi criteri generali:

  • - distanza minima dalla strada poderale ml. 5, massima ml. 15, distacco da edifici esistenti di almeno ml. 10;
  • - utilizzo minimo di nuove recinzioni, comunque da realizzare con paletti e rete metallica a maglia sciolta, accompagnata da schermature di tipo arbustivo con essenze da selezionare tra quelle indicate nell'art. 107 delle presenti NTA;
  • - un solo accesso carrabile; per le aree di pertinenza immediata devono essere utilizzate terra battuta, pavimentazioni tradizionali, pavimentazioni con materiali nuovi cromaticamente idonei, senza uso di asfalto o massetti di calcestruzzo.

Art. 160 Realizzazione di nuovi annessi agricoli da parte di aziende prive delle superfici fondiarie minime

1. La realizzazione di nuovi annessi agricoli di cui all'art. 73, comma 5 della LR 65/2014 e s.m.i. da parte di aziende prive delle superfici fondiarie minime stabilite dal PTCP non è soggetta alla presentazione di PAPMAA.

2. La realizzazione dei nuovi annessi agricoli di cui al precedente comma è ammessa nel rispetto:

  • - delle condizioni fissate da Regolamento Regionale di attuazione riguardante il territorio rurale;
  • - delle prescrizioni di cui all'art. 158, comma 2.

3. Nelle aziende prive delle superfici fondiarie minime stabilite dal PTCP non è ammessa la realizzazione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive.

Art. 161 Installazione di manufatti precari per l'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli

1. La realizzazione dei manufatti precari di cui all'art. 78 della L.R. 65/2014 e s.m.i. è consentita nel rispetto delle prescrizioni e dei seguenti parametri dimensionali e localizzativi:

  • - la realizzazione è consentita esclusivamente nel territorio rurale con esclusione dei sottosistemi di Pian del Lago e delle Pianure alluvionali di cui alla tavole di RU siglate rispettivamente come PAE 1 e PAE 2;
  • - costruzione in legno appoggiata al suolo (senza fondazioni) e tetto a due falde coperto in legno, laterizi oppure con rame o guaina ardesiata. È consentita la realizzazione della copertura integrata con pannelli fotovoltaici;
  • - pareti esterne ed infissi eventualmente verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure, verdi o marroni;
  • - superficie massima coperta di mq. 15 e altezza massima in gronda di ml. 2,4;
  • - assenza di impianti idrici e di illuminazione esterna;
  • - divieto di realizzare nuove viabilità di accesso e nuove palificazioni per l'approvvigionamento elettrico; eventuale illuminazione interna potrà essere alimentata con impianto fotovoltaico ;
  • - divieto di realizzare nuove recinzioni oppure di abbattere alberi.

2. La realizzazione dei manufatti è vincolata al mantenimento dell'attività agricola esercitata da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo.
La realizzazione è subordinata alla preventiva verifica dell'assenza di altri manufatti.

3. Il richiedente, per la realizzazione del manufatto, dovrà dichiarare:

  • - le motivate esigenze di realizzazione dell'annesso o manufatto;
  • - la consistenza del fondo agricolo ove sarà realizzato il manufatto, che dovrà risultare di superficie minima di 3000 mq.
  • - le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, in conformità ai criteri, qualora applicabili, di cui all'art. 158, co. 2 delle presenti NTA.

4. La realizzazione dei manufatti è subordinata alla preliminare sottoscrizione da parte del proprietario-richiedente di un atto unilaterale d'obbligo avente ad oggetto l'impegno alla rimozione dell'annesso o del manufatto in caso di cessazione dell'attività agricola, degrado del manufatto dovuto all'incuria, realizzazione di ulteriori manufatti e/o di recinzioni metalliche, accertamento di usi residenziali, ancorché saltuari o temporanei o nel caso di trasferimento della proprietà di tutto o parte del fondo su cui insiste.

5. Al fine di allevare cavalli è consentita alle condizioni di cui allo specifico regolamento regionale, l'istallazione di manufatti precari senza che sia modificata la morfologia dei luoghi.

6. La realizzazione dei manufatti precari di cui al comma 4 può essere richiesta dai proprietari del terreno e dei cavalli ed è consentita nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 158 comma 2 alinea da 1 a 6, e dei seguenti parametri dimensionali e localizzativi:

  • - la realizzazione è consentita esclusivamente nel territorio rurale con esclusione dei sottosistemi di Pian del Lago e delle Pianure alluvionali di cui alla tavole di RU siglate rispettivamente come PAE 1 e PAE 2; la realizzazione è consentita inoltre nelle aree Ve di cui all'art. 106 e, qualora consentito dalle normative igenico-sanitarie vigenti, nei resedi dei BSA collocati sia in ambito urbano che rurale;
  • - costruzione in legno, eventualmente con struttura metallica, appoggiata al suolo (senza fondazioni). Eventuali pavimenti non potranno essere realizzati con una soletta di cemento direttamente appoggiata a terra. La copertura potrà essere realizzata sia a pendenza singola che doppia, in legno, laterizi oppure con rame o guaina ardesiata;
  • - a copertura delle porte di accesso potrà essere previsto uno sporto di gronda non superiore ad un metro;
  • - pareti esterne ed infissi eventualmente verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure, verdi o marroni;
  • - superficie massima di mq. 15 per ogni 5000 mq. di terreno e comunque fino ad un massimo di 90 mq. (6 box comprensivi di piccoli spazi di servizio), con altezza massima in gronda di ml. 2,50;
  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo e/o impianti collegati all'acquedotto pubblico nonché quelli di illuminazione esterna;
  • - divieto di realizzare nuove viabilità di accesso e nuove palificazioni per l'approvvigionamento elettrico;
  • - eventuale illuminazione interna potrà essere alimentata con impianto fotovoltaico;
  • - divieto di abbattere alberi.

7. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 4 è vincolata al mantenimento in essere dell'attività di allevamento dei cavalli.

8. Il richiedente, per la realizzazione del manufatto, dovrà dichiarare:

  • - le motivate esigenze di realizzazione dell'annesso o manufatto;
  • - la consistenza del fondo agricolo ove sarà realizzato il manufatto, che dovrà risultare di superficie minima di 5000 mq. ed essere privo di ulteriori manufatti edilizi precari;
  • - le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, in conformità ai criteri, qualora applicabili, di cui all'art. 158, comma 2 delle presenti NTA.

9. La realizzazione dei manufatti è subordinata alla preliminare sottoscrizione da parte del proprietario o richiedente di un atto unilaterale d'obbligo avente ad oggetto l'impegno alla rimozione del manufatto precario, di cui ai commi 1 e 4, in caso di cessazione dell'attività agricola o di allevamento dei cavalli, o nel caso di trasferimento della proprietà di tutto o parte del fondo su cui insiste.

Art. 162 Installazione di manufatti precari e di serre temporanee da parte di imprenditori agricoli

1. La realizzazione di manufatti aziendali temporanei e serre per l'attività delle aziende agricole di cui all'art. 70 della LR 65/2014 e s.m.i. è soggetta alle condizioni dello specifico regolamento regionale. I manufatti di cui sopra sono ammessi in tutto il territorio rurale ad esclusione dei resedi di valore eccezionale dei BSA.

2. I manufatti dovranno avere dimensioni commisurate alle motivate esigenze produttive da dimostrare prima dell'istallazione.

3. Al fine di allevare cavalli è consentita alle condizioni di cui allo specifico regolamento regionale, l'istallazione di annessi e manufatti senza che sia modificata la morfologia dei luoghi

4. La realizzazione dei manufatti precari di cui al comma 3 è consentita nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 158 comma 2 alinea da 1 a 6, e dei seguenti parametri dimensionali e localizzativi:

  • - la realizzazione è consentita esclusivamente nel territorio rurale con esclusione dei sottosistemi di Pian del Lago e delle Pianure alluvionali di cui alla tavole di RU siglate rispettivamente come PAE 1 e PAE 2; la realizzazione è consentita inoltre nelle aree Ve di cui all'art. 106 e, qualora consentito dalle normative igenico-sanitarie vigenti, nei resedi dei BSA collocati sia in ambito urbano che rurale;
  • - costruzione in legno, eventualmente con struttura metallica, appoggiata al suolo (senza fondazioni). Eventuali pavimenti non potranno essere realizzati con una soletta di cemento direttamente appoggiata a terra;
  • - pareti esterne ed infissi eventualmente verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure, verdi o marroni;
  • - superficie massima di mq. 15 per ogni 5000 mq. di terreno e comunque fino ad un massimo di 90 mq. (6 box comprensivi di piccoli spazi di servizio), con altezza massima in gronda di ml. 2,50;
  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo e/o impianti collegati all'acquedotto pubblico nonché quelli di illuminazione esterna;
  • - divieto di realizzare nuove viabilità di accesso e nuove palificazioni per l'approvvigionamento elettrico; eventuale illuminazione interna potrà essere alimentata con impianto fotovoltaico;
  • - divieto di abbattere alberi.

5. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 3 è vincolata al mantenimento in essere dell'attività di allevamento dei cavalli.

6. Il richiedente, per la realizzazione del manufatto, dovrà dichiarare:

  • - le motivate esigenze di realizzazione dell'annesso o manufatto;
  • - la consistenza del fondo agricolo ove sarà realizzato il manufatto, che dovrà risultare di superficie minima di 5000 mq. ed essere privo di ulteriori manufatti edilizi precari;
  • - le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, in conformità ai criteri, qualora applicabili, di cui all'art. 158, comma 2 delle presenti NTA.

7. La realizzazione dei manufatti di cui ai commi 1 e 3 è subordinata alla preliminare sottoscrizione da parte dell'imprenditore di un atto unilaterale d'obbligo avente ad oggetto l'impegno alla rimozione del manufatto precario o serra in caso di cessazione dell'attività, o nel caso di trasferimento della proprietà di tutto o parte del fondo su cui insiste.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02