Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Consolidamento della Strada Comunale di Terrensano e Belcaro- approvazione del 14.01.20 (vigente)

Capo I Norme generali campo di applicazione

Art. 148 Definizioni del territorio rurale e di attività agricola; disposizioni generali

1. Al territorio rurale appartengono le parti del territorio comunale esterne al perimetro dei centri abitati, individuato come previsto dall'art. 55 comma 2, lett. b della L.R. 1/2005; nel territorio rurale sono ammesse le trasformazioni previste per l'attività agricola nonché quelle disciplinate esplicitamente dal RU.

2. Il territorio rurale è classificato "a prevalente funzione agricola"; la dizione "territorio rurale" utilizzata nel RU è da considerarsi sinonimo della dizione "territorio aperto" del PS.

3. Il presente Titolo V delle NTA del RU disciplina:

  • - nel Capo I le norme di carattere generale finalizzate ad assicurare la compatibilità delle trasformazioni del territorio rurale con il disegno complessivo del PS, comprensiva della disciplina delle attività estrattive;
  • - nel Capo II le modalità di formazione ed i contenuti dei programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale (di seguito PAPMAA) di cui all'art. 42, comma 6 della L.R. 1/2005.

4. Nel territorio rurale sono ammessi:

  • - interventi di cui ai successivi artt. dal 150 al 162;
  • - interventi di cui all'art. 85, comma 6, limitatamente al resede degli edifici il cui valore urbanistico e/o paesaggistico è stato valutato diverso da eccezionale.

5. Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Piano Energetico Provinciale approvato con delibera del CP n. 146 del 20/12/2012 è possibile l'inserimento, qualora paesaggisticamente compatibile, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oltre alla previsione di impianti per l'accumulo e riutilizzo dell'acqua piovana. La realizzazione di impianti per la produzione dell'energia rinnovabile è soggetta alla seguente disciplina:

  1. a) i pannelli fotovoltaici o solari possono essere installati sulle coperture degli edifici, con esclusione di quelli che hanno come intervento massimo consentito il restauro e il risanamento conservativo e comunque devono essere complanari alle falde del tetto;
  2. b) i pannelli fotovoltaici o solari possono essere installati a terra nel rispetto delle normative statali e regionali vigenti;
  3. c) gli impianti eolici possono essere realizzati esclusivamente nei sottosistemi di paesaggio delle Crete d'Arbia, dei Crinali di via Massetana e Grossetana, delle Colline del Bozzone. La potenza installata deve esser commisurata alle documentate esigenze degli edifici e delle attività; è comunque esclusa la installazione di impianti con altezza del rotore superiore ai 25 mt;
  4. d) gli impianti geotermici con sonde orizzontali (impianti di superficie) possono essere realizzati ad esclusione dei resede dei BSA di valore eccezionale dove è peraltro vietata l'installazione degli impianti di cui alle precedenti lettere b) e c) del presente comma.
  5. e) la realizzazione di impianti a biomasse, necessariamente alimentati con filiera corta, è ammessa entro il limite di potenza di 300 kw.

6. La realizzazione di vasche di accumulo di acque (fontoni o invasi artificiali) di superficie superiore ai 200 mq. è subordinata alla presentazione di un PAPMAA che ne dimostri la necessità per finalità colturali. La collocazione dei fontoni, di qualunque dimensione, deve essere coerente con l'efficiente captazione e con le zone di utilizzo delle acque.

7. Allo scopo di salvaguardare il corretto equilibrio paesaggistico-ambientale e le connesse esigenze di tutela, la previsione di aree destinate all'ospitalità in spazi aperti previsti dalla L.R. n. 8 del 28/12/2009 per la Disciplina delle attività agrituristiche, è preclusa nei sistemi PAE1, PAE8, PAE9, PAE10 e PAE12. Nelle aree ove è possibile svolgere l'attività di ospitalità in spazi aperti, non sono ammesse trasformazioni dei suoli quali nuova viabilità, scavi e riporti e pavimentazioni. Sono esclusi comunque i resedi dei BSA valutati di valore eccezionale.

8. Nel territorio rurale è vietata la realizzazione di nuovi alberghi, anche mediante la richiesta di cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente, la disciplina relativa all'attività ricettiva di "albergo diffuso" di cui alla Legge regionale 27 novembre 2013, n. 71, è recepita esclusivamente per quei beni individuati come "aggregati" e "BSA" dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente, salvo prescrizioni particolari indicate nelle tavole RU2 ed RU3.

9. È vietata la realizzazione di volumi sotterranei diversi dalle cantine e dai volumi tecnici. È consentita, ad esclusione dei resedi di valore eccezionale, la realizzazione di parcheggi a scomparsa, nella misura massima di un posto auto per unità immobiliare o di parcheggi sotterranei utilizzando preesistenti salti di quota, individuati da muri a retta o da scarpate con pendenza minima 1:1 e la viabilità esistente, in assenza di risagomature di versanti. Sono consentite limitate modifiche alla viabilità esistente.

10. La realizzazione di trasformazioni edilizie, urbanistiche ed infrastrutturali nel territorio rurale non previste dal RU e proposte da soggetti pubblici, è subordinata ad uno specifico accordo di pianificazione che accerti il rispetto delle prestazioni non negoziabili definite nella Parte II, Titolo I del PS, nonché la coerenza sostanziale con la disciplina del PS e del RU.

11. È da considerarsi come attivià compatibile con il territorio rurale la predisposizione di aree di sepoltura di animali d'affezione, di peso non superiore a 70 Kg. Tali aree sono ammissibili nel territorio rurale, ad esclusione dei sistemi PAE1, PAE8, PAE9, PAE10 e PAE12, prevedendo una fascia di rispetto della consistenza di almeno 200 m dal perimetro dell'area di sepoltura, da rispettare anche in presenza o per la realizzazione di pozzi idropotabili. L'area di sepoltura e la fascia di rispetto dovranno insistere su terreni di proprietà o nella disponibilità del richiedente. Le aree di sepoltura degli animali d'affezione, esclusa la fascia di rispetto, non devono superare la dimensione massima di 3.000 mq. Le trasformazioni edilizie, da realizzarsi all'interno dell'area di sepoltura animali d'affezione, saranno definite con uno specifico Regolamento Comunale da approvare. Tali interventi potranno essere attivati tramite PAPMAA esclusivamente da parte di aziende con le superfici minime definite dal PTCP.

12. Qualsiasi edificazione nel territorio rurale dovrà sottostare a quanto previsto dall'articolo 158 comma 2.

Art. 149 Riferimenti per la disciplina del territorio rurale

1. Le trasformazioni edilizie ed urbanistiche sono attuate in coerenza con la disciplina del PS e con le specificazioni contenute nel RU, redatte in applicazione del Titolo IV, Capo II della Legge Regionale Toscana 1/2005, del DPGR n. 5/R/2007 e della disciplina PIT e del PTCP.

2. Per quanto concerne i contenuti del PS, la gestione del territorio rurale e le eventuali trasformazioni edilizie ed urbanistiche disciplinate dal RU assicurano la coerenza con:

  • - le prestazioni non negoziabili assegnate alle Invarianti (art. 39, 40, 43 e 44 nelle NTA del PS), riferite alla tavola C.5.01 del PS;
  • - lo Statuto dell'acqua, che definisce obiettivi, prestazioni e discipline inerenti la tutela degli acquiferi ed il rischio idraulico, riferite rispettivamente alle tavole C.3.2.04 del PS ed RU4 del RU;
  • - lo Statuto del suolo, che definisce obiettivi, prestazioni e discipline inerenti le pericolosità geomorfologiche e sismiche contenute nelle tavole RU5 ed RU6 del RU;
  • - lo Statuto degli ecosistemi e del paesaggio, che definisce obiettivi, prestazioni e discipline per la coevoluzione della funzionalità ecosistemica e della struttura paesaggistica, riferite alle tavole C.5.02 e C.5.03 e riassunta nei successivi artt. da 150 a 153;
  • - lo Statuto delle reti, che definisce obiettivi e prestazioni per il sottosistema delle strade vicinali (art. 109, commi 3 e 4 del PS) riferiti alla tavola C.5.06. e per la progettazione delle fasce di ambientazione (art. 117 del PS);
  • - le misure di tutela per le aree archeologiche di cui all'art. 138 del PS e all'art. 176 del RU.

Art. 150 Sistema di fondovalle (PAE1, PAE2, PAE3)

1. Nei sottosistemi ambientali appartenenti al Sistema di fondovalle dovranno essere messe in atto le seguenti azioni:

  • - incrementare la consistenza e la continuità dei boschi igrofili ed in generale della vegetazione autoctona, anche utilizzando aree marginali, residue od abbandonate;
  • - mantenere, ed ove possibile ripristinare, la maglia agraria originaria della bonifica (struttura gerarchizzata dei canali paralleli od ortogonali al corso d'acqua principale) o comunque la rete scolante, reintroducendo elementi vegetali, lineari di suddivisione dei campi e lungo i fossi (siepi, filari, alberate, etc.).

2. I PAPMAA redatti da aziende ricadenti in tutto od in parte in questo Sistema di Paesaggio assumono come interventi di miglioramento ambientale una o più delle azioni di cui al comma precedente. In particolare, lo sviluppo della vegetazione igrofila può essere favorito attraverso la cessazione delle coltivazioni lungo una fascia di almeno 10 m. di spessore misurata a partire dal limite delle formazioni igrofile esistenti o, in loro assenza, di 15 m. a partire dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua.

3. Gli interventi di restauro e recupero ambientale promossi da soggetti pubblici o privati, assumono come azioni prioritarie il miglioramento della continuità ambientale e quelle descritte al comma 1.

4. Il sottosistema di Pian del Lago (PAE 1), in considerazione delle eccezionali caratteristiche del paesaggio derivante dalle bonifiche settecentesche e della vulnerabilità degli acquiferi soggiacenti, deve essere mantenuto integro ed inedificato senza previsioni di trasformazioni edilizie ed urbanistiche. Non è pertanto consentita la realizzazione di nuove residenza rurali o annessi agricoli anche tramite PAPMAA.

5. Nel sottosistema delle Pianure alluvionali (PAE 2) deve essere promossa la costituzione di parchi fluviali pubblici o aperti alla fruizione pubblica che associno finalità di protezione collegate alla conservazione della vegetazione autoctona con funzioni ricreative e di connessione tra insediamenti urbani e produttivi. È ammessa la realizzazione di annessi rurali tramite PAPMAA con le modalità di cui all'art. 158 delle presenti norme.

6. Nel sottosistema delle Alluvioni collinari ( PAE 3) è ammessa la realizzazione di annessi rurali tramite PAPMAA con le modalità di cui all'art. 158 delle presenti norme.

Art. 151 Sistema delle crete (PAE4, PAE5, PAE6)

1. Nei sottosistemi ambientali appartenenti al sistema delle Crete dovranno essere messe in atto le seguenti azioni:

  • - ampliare la consistenza delle aree con presenza di fitocenosi autoctone (boschi e cespuglieti), anche utilizzando aree marginali, residue od abbandonate;
  • - favorire la presenza negli impluvi di elementi di vegetazione riparia in continuità con i Paesaggi del Fondovalle;
  • - limitare l'ubicazione di colture legnose introdotte dalla disciplina europea agli impluvi o ai versanti lontani da nuclei edilizi e non adiacenti alle colline sabbiose;
  • - ridurre, nelle fasce collinari, la dimensione dei campi a seminativo, reintroducendo elementi divisori come siepi e filari, disposti in modo da garantire sia la stabilità dei versanti che la continuità della rete ecologica;
  • - migliorare la qualità percettiva degli insediamenti di crinale, sia attraverso la tutela della maglia fitta del promiscuo sui ripiani sia attraverso la modifica delle alterazioni indicate nella tavola C.5.03 del Piano Strutturale.

2. I PMAA redatti da aziende ricadenti in tutto o in parte in questo Sistema di Paesaggio assumono come interventi di miglioramento ambientale una o più delle tipologie di cui al comma 1. In particolare:

  • - limitando, ai fini del restringimento della maglia dei campi, l'estensione unitaria ad un massimo di ha. 15;
  • - ripristinando le colture arboree sui crinali in prossimità degli edifici;
  • - creando boschetti autoctoni isolati in posizione di crinale;
  • - arretrando le arature e le semine di almeno 5 m da ogni lato dell'impluvio al fine di favorire l'incremento della vegetazione naturale negli impluvi e l'affermazione dei processi evolutivi naturali.

3. Gli interventi di ripristino e recupero ambientale promossi da soggetti pubblici o privati, assumono come azioni prioritarie quelle indicate nel precedente comma 1.

4. Sia nel sottosistema delle Crete dell'Arbia (PAE 4) che in quelli delle crete di San Miniato (PAE 5) e delle crete di San Martino (PAE 6) è ammessa la realizzazione sia di annessi che di case rurali tramite PMAA con le modalità di cui agli artt. 158 e 159 delle presenti norme.

5. Salvo imperativi tecnici, da dimostrarsi esplicitamente, le residenze rurali e gli annessi richiesti attraverso i PMAA saranno realizzati in corrispondenza dei ripiani sommitali dei crinali, con esclusione dei versanti e degli impluvi.

6. Nel sottosistema delle crete di San Miniato si dovrà perseguire l'attenuazione della presenza degli incolti attraverso la ripresa delle attività colturali, oppure, in alternativa facilitandone l'evoluzione in aree boscate.

7. Nel sottosistema delle crete di San Martino gli obiettivi da perseguire sono l'attenuazione della presenza degli incolti ed il ripristino degli assetti agrari, anche al fine di contestualizzare la presenza delle infrastrutture viarie di fondovalle e l'edificato compatto collinare.

Art. 152 Sistema delle Colline sabbiose (PAE7, PAE8, PAE9, PAE10, PAE11)

1. Nei sottosistemi ambientali appartenenti al sistema delle Colline sabbiose dovranno essere messe in atto le seguenti azioni:

  • - incrementare la consistenza della vegetazione autoctona, operando con modalità differenziate negli impluvi e nei versanti ed ove possibile in contiguità con l'attuale distribuzione delle compagini boschive;
  • - assicurare il mantenimento di un elevato livello di qualità delle relazioni percettive tra insediamenti antichi e recenti, e contesto paesaggistico, tenendo conto della particolare rappresentatività e tipicità di questo Sistema di Paesaggio;
  • - favorire la presenza delle colture arboree, in particolare di olivo, sui ripiani e in generale vicino agli edifici, storici e non, allineati o sparsi lungo i crinali, contrastando i fenomeni di espansione dei seminativi e delle aree incolte;
  • - tutelare i terrazzamenti e le sistemazioni agrarie tradizionali tramite la manutenzione ed il risarcimento;
  • - estendere le forme di fruizione pedonale e ciclabile dei paesaggi agrari di maggiore qualità.

2. I PMAA redatti da aziende ricadenti in tutto od in parte in questo sistema di paesaggio assumono come interventi di miglioramento ambientale una o più delle tipologie di cui al comma 1. Inoltre, le recinzioni murarie dovranno essere sostituite con siepi ed alberature ad esclusione delle recinzioni facenti parte del patrimonio storico. Gli elementi di verde dovranno essere scelti tra specie autoctone. L'articolazione delle superfici coltivate con vigneti a maglia larga avverrà perseguendo una dimensione dei campi inferiore a 5 ha. I seminativi ed i vigneti in pendenza potranno essere sottoposti a riconversione colturale.

3. Gli interventi di ripristino o restauro ambientale, promossi da soggetti pubblici e privati, assumono come azioni prioritarie l'eliminazione degli incolti nelle aree limitrofe agli insediamenti storici murati, nonché gli interventi di cui al precedente comma 1.

4. Nel sottosistema dei Crinali delle strade Massetana e Grossetana (PAE 7) è ammessa la realizzazione sia di annessi che di case rurali tramite PMAA con le modalità di cui agli artt. 158 e 159 delle presenti norme. In questo sottosistema si dovrà favorire l'incremento della consistenza della vegetazione autoctona oppure, in alternativa, il recupero delle fitocenosi arboree. Si dovrà altresì incentivare la riconversione a colture arboree degli incolti e dei seminativi sui versanti sabbiosi.

5. Nel sottosistema dei Crinali di Belcaro, Agostoli e Monastero (PAE 8) è ammessa, tramite PMAA, esclusivamente la realizzazione di annessi rurali con le modalità di cui all'art. 158 delle presenti norme. In questo sottosistema si dovrà incentivare la manutenzione degli assetti agricoli e la riconversione dei seminativi, nonché la promozione dell'oliveto intorno agli edifici storici e nei versanti sabbiosi. Si dovrà inoltre assicurare particolare tutela dei ripiani sabbiosi corrispondenti ai crinali e ai versanti visibili da Siena, conservando la qualità degli assetti edilizi e delle pertinenze.

6. Nel sottosistema dello Sperone di Siena (PAE 9) è ammessa, tramite PMAA, esclusivamente la realizzazione di annessi rurali con le modalità di cui all'art. 158 delle presenti norme. In questo sottosistema si dovrà incentivare la riconversione colturale dei seminativi e dei vigneti in pendenza, la manutenzione degli assetti agricoli, la eliminazione degli incolti.

7. Nel sottosistema dei Crinali dell'Osservanza, Vignano e Santa Regina (PAE 10) è ammessa, tramite PMAA, esclusivamente la realizzazione di annessi rurali con le modalità di cui all'art. 158 delle presenti norme. In questo sottosistema si dovrà incentivare la manutenzione degli assetti agricoli e la riconversione dei seminativi, nonché la promozione dell'oliveto intorno agli edifici storici e nei versanti sabbiosi. Si dovrà altresì assicurare particolare tutela dei ripiani sabbiosi corrispondenti ai crinali e ai versanti visibili da Siena, conservando la qualità degli assetti edilizi e delle pertinenze.

8. Nel sottosistema delle Colline del Bozzone (PAE 11) è ammessa la realizzazione sia di annessi che di case rurali tramite PMAA con le modalità di cui agli artt. 158 e 159 delle presenti norme. In questo sottosistema si dovrà incentivare la riconversione degli incolti e dei seminativi sui versanti sabbiosi, la coltivazione dell'oliveto intorno agli edifici storici e nei versanti sabbiosi, nonché la coltivazione del vigneto in forme appropriate alla morfologia. Si dovrà inoltre favorire l'ampliamento della consistenza della vegetazione autoctona, assicurandone la connettività con la vegetazione igrofila. Sarà infine da evitare la separazione fisica e visiva tra il resede degli edifici ed il territorio circostante.

Art. 153 Sistema dei rilievi calcarei (PAE12)

1. Nel sistema dei rilievi calcarei (PAE 12) dovranno essere messe in atto le seguenti azioni:

  • - orientare la gestione dei boschi verso assetti caratterizzati da elevata naturalità e da elevata diversità biologica e strutturale;
  • - tutelare i boschi antichi e gli esemplari vetusti;
  • - mantenere le radure quali elementi di diversificazione del mosaico ambientale e come punti di vista privilegiati.

2. I PMAA redatti da aziende ricadenti in tutto od in parte nel paesaggio dei Rilievi Calcarei assumono, come intervento di miglioramento ambientale oltre alle azioni di cui al comma 1, l'allungamento dei turni di ceduazione.

3. Gli interventi di ripristino o restauro ambientale, promossi da soggetti pubblici e privati, assumono come azioni prioritarie la tutela degli habitat rari e la gestione con finalità naturalistiche delle formazioni boschive mature.

4. Gli interventi finalizzati a favorire la fruizione naturalistica e ricreativa sono da prevedersi anche nell'ambito di un progetto unitario esteso all'intero SIR 89 "Montagnola senese", da concordarsi con i Comuni interessati. La tutela delle aree di elevata qualità ambientale dovrà essere coniugata con le forme di fruizione proprie di un parco urbano territoriale.

5. Nel sistema dei rilievi calcarei (PAE 12) è ammessa, tramite PMAA, esclusivamente la realizzazione di annessi rurali con le modalità di cui all'art. 158 delle presenti norme.

Art. 154 Prescrizioni generali per gli interventi di sistemazione agraria

1. Nelle aree a morfologia collinare, al fine di limitare l'erosione superficiale e il dilavamento dei suoli, è da privilegiare l'adozione di modalità di aratura a girapoggio.

2. Nei terreni sovrastanti o prospicienti strade di qualunque categoria, al fine di evitare il ruscellamento delle acque su aree pubbliche o di uso pubblico, i nuovi impianti o reimpianti arborei eseguiti a "rittochino" devono prevedere il rilascio di una striscia di terreno lavorabile in senso ortogonale alla linea di massima pendenza di almeno ml. 10.00 a partire dal ciglio superiore della strada, fatti salvi i progetti che evidenzino, attraverso elaborati specifici, l'impossibilita' al verificarsi degli eventi sopra menzionati.

3. Sono vietate le lavorazioni del terreno nella fascia di distanza di ml. 5.00 dalle strade statali, provinciali e comunali, di ml. 2.00 dalle altre strade pubbliche e d'uso pubblico.

4. Nei terreni con pendenza superiore al 35% sono vietate le trasformazioni colturali che prevedano, l'introduzione di ordinamenti soggetti a arature annuali del suolo.

Art. 155 Prescrizioni generali per la tutela dei corsi d'acqua

1. Sono vietate le manomissioni o modificazioni degli alvei e delle sponde, escluse quelle necessarie per interventi finalizzati alla regolazione del regime idrico.

2. Il restauro delle opere idrauliche esistenti deve prevedere soluzioni progettuali che garantiscano la continuità del flusso idrico e deve essere realizzato utilizzando i materiali preesistenti o proponendo nuove soluzioni che introducano legno, pietrame assestato, vegetazione viva.

3. Gli interventi di regimazione in alveo devono garantire il più possibile la continuità idrica, anche nei periodi di portata minima, e devono inoltre favorire la migrazione e lo spostamento della fauna ittica prevedendo idonee scale di monta.

Art. 156 Aree a vocazione estrattiva (cave e bacini)

1. Ai fini di una adeguata programmazione dell'attività estrattiva di materiali per usi industriali e di materiali ornamentali storici, nel rispetto della L.R. 78/1998 e sulla base delle indicazioni contenute nel P.R.A.E.R. e nel P.A.E.R.P., le aree a vocazione estrattiva (cave e bacini) sono individuate e normate nel RU.

2. Strumento d'intervento: intervento edilizio diretto previa autorizzazione comunale per l'attività estrattiva ed il ripristino morfologico ai sensi della L.R. 78/1998.

3. Il progetto di coltivazione e recupero ambientale e/o le richieste di autorizzazione per lotti dovranno contenere il "Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti", ai sensi del DPGRT 46/R/2008, privilegiando il riutilizzo di tali acque nel ciclo produttivo, al fine di limitare allo stretto necessario i prelievi di acque superficiali e sotterranee, nonché l'apposito "Piano di Gestione dei Rifiuti", redatto ai sensi delle vigenti normative in materia.

4. I materiali utilizzati per il ripristino morfologico delle cave dovranno essere privi di sostanze contaminanti per la destinazione urbanistica agricola, coerenti con i requisiti previsti dall'art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e preventivamente autorizzati.

5. Relativamente alle cave di pianura (comprese quelle di prestito) i materiali utilizzati per il ripristino morfologico dovranno essere conformi a quanto definito nelle specifiche tecniche qui di seguito riportate:

  1. a) Terre con Coefficiente di Permeabilità di valore maggiore o uguale a K = 10 -5 m/sec, misurata nel sito di produzione, attraverso una delle prove di permeabilità previste dalla normativa e contenute entro le Raccomandazioni AGI 1977;
  2. b) Terre con Coefficiente di Permeabilità di valore maggiore o uguale a 10 -6 m/sec (misurata nel sito di produzione, attraverso una delle prove di permeabilità previste dalla normativa e contenute entro le Raccomandazioni AGI 1977) ma con percentuale di argilla (2 micron) inferiore o uguale al 10% del passante, misurata attraverso una analisi di sedimentazione;

oppure:

  1. c) Terre con percentuale di passante al setaccio D200 minore o uguale al 50% del totale, ovvero con quantità di sabbia o di altro materiale più grossolano (diametro 0.074 mm o superiore) di almeno il 50%;
  2. d) Terre con percentuale di passante al setaccio D200 fino ad un massimo del 60% , ovvero con quantità di sabbia o di altro materiale più grossolano (diametro 0.074 mm o superiore) di almeno il 40%, purché la percentuale di argilla (2 micron) sia inferiore o uguale al 10 % del passante.

6. La destinazione urbanistica successiva alla fase di ripristino tornerà ad essere quella agricola.

7. Le cave presenti nel territorio comunale sono:
Cava in località Monsindoli (932-I6A)
La cava è ubicata nei depositi argillosi del Pliocene. Il materiale oggetto dell'escavazione consiste in argille destinate alla produzione di materiale laterizio. Il fabbisogno di suddetto materiale non è attualmente coperto da altre cave presenti nel territorio comunale.

  • - Il piano di coltivazione deve preferibilmente prevedere l'escavazione per spianamenti orizzontali;
  • - Le scelte progettuali nonché i criteri ed il metodo di coltivazione e di ripristino devono tenere conto della suddivisione in lotti dell'area. Tale suddivisione deve garantire la migliore organizzazione dell'attività estrattiva, anche sotto l'aspetto ambientale, sia nella fase di coltivazione che in quella di ripristino;
  • - L'attività di escavazione deve essere accompagnata da un'attenta gestione della rete di smaltimento delle acque, in quanto, per la naturale scarsa permeabilità dei terreni oggetto di sfruttamento, il deflusso superficiale assume notevole valenza rispetto all'infiltrazione nel sottosuolo che risulta praticamente nulla;
  • - Contemporaneamente alla coltivazione del materiale argilloso, potrà essere realizzata un'attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da costruzioni e demolizioni, che risulti compatibile anche con la bassa vulnerabilità degli acquiferi dell'area in oggetto. Tale attività deve avere comunque un carattere temporaneo, legato alla durata della coltivazione della cava;
  • - Al fine di ricondurre l'area, al termine della coltivazione, all'uso originario del suolo, particolare cura ed attenzione deve essere posta nella conservazione dello strato superficiale, in quanto allo stato naturale si presenta di limitato spessore e scarsamente evoluto, e per tali motivi di notevole importanza;
  • - La morfologia della zona, conseguente al recupero ambientale dell'area escavata, dovrà raccordarsi con il paesaggio delle colline circostanti inalterate che presentano moderate pendenze.
  • - Il P.A.E.R.P individua in tale località anche una porzione di cava dismessa; l'area dovrà essere oggetto di recupero ambientale e morfologico da effettuare sulla base di un progetto di ripristino preventivamente autorizzato.

Cava in località Rondinella (932-II0 e 932-III0)
La cava è ubicata nei depositi fluviali, talvolta anche terrazzati, riferibili al Quaternario. Il materiale oggetto dell'escavazione consiste in inerti quali ghiaia e sabbia. Il fabbisogno di suddetto materiale a livello di territorio comunale non è garantito dalla attuale produzione locale. L'area destinata ad attività estrattiva è composta da due porzioni separate.

  • - L'escavazione dell'area 932-II0 dovrà procedere secondo il progetto di coltivazione e recupero ambientale approvato con conferenza dei servizi in data 20.12.2005, da attuarsi per lotti successivi tramite apposite autorizzazioni;
  • - Per l'escavazione dell'area 932-III0 deve essere predisposto apposito progetto di coltivazione e recupero ambientale organizzato secondo lotti funzionali;
  • - Contemporaneamente alla coltivazione dell'inerte fluviale, potrà essere realizzata un'attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da costruzioni e demolizioni, da prevedersi con macchinari ed opere accessorie atti ad evitare il rischio di inquinamento della falda, dato che si tratta di un'area sensibile di classe 2. Tale attività avrà comunque un carattere temporaneo, legato alla durata della coltivazione della cava.

Area di reperimento materiali storici il località Lecceto (ST 932 IV 15)
La cava è ubicata nel giacimento del Calcare Cavernoso (detto "pietra da torre"). Si tratta di un'area estrattiva dismessa adibita al reperimento di materiali lapidei di interesse storico da impiegare per opere architettoniche e restauro di monumenti.

  • - L'estrazione del materiale lapideo deve essere di volta in volta valutata e autorizzata ai sensi della L.R. 78/1998 in base a specifico progetto di coltivazione e recupero ambientale da cui derivi la quantità di materiale da estrarre e le modalità di escavazione e ripristino in base alle effettive esigenze delle opere ed interventi di recupero dei beni d'interesse storico ed alle indicazioni e prescrizioni della competente Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
  • - L'estrazione di materiale storico non deve contrastare con il progetto di ripristino morfologico dell'area estrattiva dismessa.

Capo II La redazione dei programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo e ambientale (PMAA) e la disciplina della nuova edificazione ad uso rurale

Art. 157 Modalità per la redazione dei PMAA

1. La realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e/o nuovi annessi agricoli, deve essere richiesta, mediante PMAA, in coerenza con l'art. 130 delle NTA del PS, dimostrando:

  • - di possedere i requisiti di legge, compresa la disponibilità delle superfici fondiarie minime indicate dal PTCP;
  • - la loro necessità a fini produttivi;
  • - la indisponibilità di provvedervi attraverso il recupero ed il riuso di edifici esistenti.

2. La possibilità di realizzare nuovi edifici rurali ad uso abitativo è consentita esclusivamente nei territori ricadenti nei Sottosistemi di paesaggio delle Crete dell'Arbia, delle Crete di San Miniato, delle Crete di San Martino, dei Crinali di via Massetana e Grossetana, delle Colline del Bozzone così come delimitati nelle tavole RU3.

3. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è consentita in tutti i Sottosistemi di paesaggio ad eccezione di quello di Pian del Lago.

4. Hanno valore di piano attuativo i PMAA che prevedono operazioni di recupero o di nuova edificazione pari o superiore a 1.000 mq di SUL oppure ai 3000 mc.

Art. 158 Annessi agricoli di nuova costruzione previsti dal PAPMAA

1. La localizzazione puntuale dell'annesso agricolo deve essere coerente con la disciplina dello Statuto del suolo e dello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio.

2. Nella collocazione e nel dimensionamento di nuovi annessi agricoli richiesti tramite PAPMAA, posti all'interno delle aree di pertinenza paesaggistica dei BSA del PTCP così come delimitate nelle tavole RU3 e PS C.5/02 - Sistemi e Sottosistemi del Paesaggio, sono da rispettare le norme di riferimento di cui all'articolo 13.13 e 13.14 del PTCP vigente. In tutto il territorio agricolo è altresì prescritto il rispetto dei seguenti criteri per la collocazione e dimensionamento di nuovi annessi agricoli richiesti tramite PAPMAA:

  • - collocazione dell'annesso in posizione tale da non interferire con i punti di vista privilegiati di BSA;
  • - la collocazione di nuovi edifici non deve interferire fisicamente o percettivamente con elementi significativi di resede di BSA quali giardini disegnati, viali alberati, giardini murati, boschetti ornamentali, limonaie;
  • - collocazione all'esterno delle eventuali tessiture agrarie di pregio (ciglionamenti, terrazzamenti, sistemazioni idrauliche in generale, filari tradizionali e alberate) la cui presenza sia stata accertata attraverso una lettura puntuale degli "Elementi della tessitura agraria da tutelare" indicati nelle tavole RU2;
  • - comparazione sistematica di ipotesi localizzative alternative (almeno due), basate su una ricostruzione accurata dello stato di fatto e dello stato modificato;
  • - previsione di misure di mitigazione di eventuali impatti visivi;
  • - privilegiare la collocazione in prossimità di annessi agricoli preesistenti, razionalizzando l'utilizzo della viabilità di accesso e dei piazzali già in uso;
  • - privilegiare il recupero, la rifunzionalizzazione e l'eventuale ampliamento di annessi recenti, precari o comunque sottoutilizzati;
  • - adottare forme e volumetrie dimensionalmente compatibili con quelle preesistenti, anche articolandole in più edifici;
  • - nel caso di nuove costruzioni collocate in posizione di margine rispetto all'edificato esistente, deve essere garantita verso l'esterno, salvo dimostrata impossibilità, una fascia di coltivazioni arboree della larghezza minima di ml. 15;
  • - nel caso di insediamenti lungo strada, la collocazione di nuovi edifici curerà di non restringere le visuali trasversali percepibili dall'asse di attraversamento;
  • - rispetto delle prescrizioni di cui ai seguenti commi da 3 a 8.

3. Salvo motivi tecnici, da dimostrare in sede di PAPMAA, gli annessi agricoli possono avere una altezza massima di 4 m. in gronda. La progettazione dell'annesso agricolo deve garantire il suo inserimento nel contesto con alterazioni limitate alla semplice realizzazione della nuova volumetria. A tal fine devono essere limitati al massimo sbancamenti, movimenti di terra, abbattimento di alberi, siepi, muri a retta, alterazioni di sistemazioni agrarie od idrauliche preesistenti. Le sistemazioni esterne devono tener conto dei dislivelli naturali e delle cortine di verde preesistenti e devono utilizzare essenze locali per siepi, filari, pergolati. Gli accessi devono utilizzare sentieri o viabilità preesistenti limitando al massimo l'apertura di nuovi percorsi.

4. Gli annessi agricoli fuori terra sono realizzati preferibilmente con coperture inclinate a una o due falde.

5. È consentita la chiusura delle aperture con sportelloni, cancelli, inferriate, graticciate di mattoni (salti di gatto). L'altezza minima del davanzale delle finestre deve essere di ml 1,70 dal piano di calpestio. Per annessi agricoli di grande dimensione superiori a 200 mq di SUL, è consentita la copertura con solaio piano ove questo sia ricoperto da terreno vegetale o da pannelli solari o fotovoltaici.

6. Le cantine parzialmente o totalmente interrate devono tener conto in maniera appropriata della configurazione morfologica e funzionale del contesto, riducendo al minimo le alterazioni del terreno ed utilizzando convenientemente pendii, dislivelli, sistemazioni agrarie esistenti (muri a retta, scarpate, mura di contenimento o recinzione, etc.), anche al fine di limitare la consistenza e la visibilità delle rampe di accesso carrabili e dei nuovi fronti di costruito. Le dimensioni delle superfici esterne (spazi di manovra, accessi e collegamenti con i locali di servizio ecc.) devono essere contenute e deve essere curata in modo specifico la loro finitura. Deve essere privilegiato l'utilizzo della viabilità esistente e gli sbancamenti devono essere limitati allo strettamente necessario al sistema produttivo aziendale, utilizzando nelle trasformazioni morfologiche opere di reinserimento del contesto. Le strutture fuori terra delle cantine devono essere contestualizzate con le parti interrate e con il resede.

7. L'eventuale illuminazione e/o climatizzazione dell'annesso deve utilizzare, in tutto od in parte, forme di energia rinnovabile.

8. Gli annessi destinati all'allevamento degli animali od agli allevamenti sono collocati ad una distanza non inferiore a 30 ml dalle strade di transito e a 40 ml dalle case di abitazione.

Art. 159 Caratteristiche degli edifici rurali ad uso abitativo di nuova costruzione

1. I nuovi edifici rurali ad uso abitativo avranno una SUL massima di mq. 130, distribuita su un unico livello. L'eventuale piano terra potrà essere adibito ad annessi e garage.

2. Nel caso di fondi già edificati, la nuova costruzione deve essere ubicata in prossimità dell'edificio o edifici esistenti, possibilmente con un lato parallelo a quest'ultimo.

3. La forma dell'edificio deve essere il più possibile compatta e regolare con prevalenza dei pieni sui vuoti, finestre e porte di dimensioni tradizionali, coperture a falda in laterizio con pendenza massima del 30%, a padiglione o a capanna con esclusione di terrazze a tasca, finestre a raso, balconi in aggetto e corpi sporgenti in aggetto. Le finiture di facciata devono essere in intonaco civile o muratura a faccia vista. È vietato l'uso di materiali plastici.

4. ABROGATO

5. Nella localizzazione del manufatto si dovrà valutare il suo corretto inserimento nel contesto, assumendo come riferimenti i medesimi criteri esplicitati nel precedente art.158, comma 2.

6. Gli interventi di nuova edificazione e di demolizione con ricostruzione di edifici rurali ad uso abitativo devono inoltre seguire questi criteri generali:

  • - distanza minima dalla strada poderale ml. 5, massima ml. 15, distacco da edifici esistenti di almeno ml. 10;
  • - utilizzo minimo di nuove recinzioni, comunque da realizzare con paletti e rete metallica a maglia sciolta, accompagnata da schermature di tipo arbustivo con essenze da selezionare tra quelle indicate nell'art. 107 delle presenti NTA;
  • - un solo accesso carrabile; per le aree di pertinenza immediata devono essere utilizzate terra battuta, pavimentazioni tradizionali, pavimentazioni con materiali nuovi cromaticamente idonei, senza uso di asfalto o massetti di calcestruzzo.

Art. 160 Realizzazione di nuovi annessi agricoli da parte di aziende prive delle superfici fondiarie minime

1. La realizzazione di nuovi annessi agricoli di cui all'art. 73, comma 5 della LR 65/2014 e s.m.i. da parte di aziende prive delle superfici fondiarie minime stabilite dal PTCP non è soggetta alla presentazione di PAPMAA.

2. La realizzazione dei nuovi annessi agricoli di cui al precedente comma è ammessa nel rispetto:

  • - delle condizioni fissate da Regolamento Regionale di attuazione riguardante il territorio rurale;
  • - delle prescrizioni di cui all'art. 158, comma 2.

3. Nelle aziende prive delle superfici fondiarie minime stabilite dal PTCP non è ammessa la realizzazione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive.

Art. 161 Installazione di manufatti precari per l'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli

1. La realizzazione dei manufatti precari di cui all'art. 78 della L.R. 65/2014 e s.m.i. è consentita nel rispetto delle prescrizioni e dei seguenti parametri dimensionali e localizzativi:

  • - la realizzazione è consentita esclusivamente nel territorio rurale con esclusione dei sottosistemi di Pian del Lago e delle Pianure alluvionali di cui alla tavole di RU siglate rispettivamente come PAE 1 e PAE 2;
  • - costruzione in legno appoggiata al suolo (senza fondazioni) e tetto a due falde coperto in legno, laterizi oppure con rame o guaina ardesiata. È consentita la realizzazione della copertura integrata con pannelli fotovoltaici;
  • - pareti esterne ed infissi eventualmente verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure, verdi o marroni;
  • - superficie massima coperta di mq. 15 e altezza massima in gronda di ml. 2,4;
  • - assenza di impianti idrici e di illuminazione esterna;
  • - divieto di realizzare nuove viabilità di accesso e nuove palificazioni per l'approvvigionamento elettrico; eventuale illuminazione interna potrà essere alimentata con impianto fotovoltaico ;
  • - divieto di realizzare nuove recinzioni oppure di abbattere alberi.

2. La realizzazione dei manufatti è vincolata al mantenimento dell'attività agricola esercitata da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo.
La realizzazione è subordinata alla preventiva verifica dell'assenza di altri manufatti.

3. Il richiedente, per la realizzazione del manufatto, dovrà dichiarare:

  • - le motivate esigenze di realizzazione dell'annesso o manufatto;
  • - la consistenza del fondo agricolo ove sarà realizzato il manufatto, che dovrà risultare di superficie minima di 3000 mq.
  • - le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, in conformità ai criteri, qualora applicabili, di cui all'art. 158, co. 2 delle presenti NTA.

4. La realizzazione dei manufatti è subordinata alla preliminare sottoscrizione da parte del proprietario-richiedente di un atto unilaterale d'obbligo avente ad oggetto l'impegno alla rimozione dell'annesso o del manufatto in caso di cessazione dell'attività agricola, degrado del manufatto dovuto all'incuria, realizzazione di ulteriori manufatti e/o di recinzioni metalliche, accertamento di usi residenziali, ancorché saltuari o temporanei o nel caso di trasferimento della proprietà di tutto o parte del fondo su cui insiste.

5. Al fine di allevare cavalli è consentita alle condizioni di cui allo specifico regolamento regionale, l'istallazione di manufatti precari senza che sia modificata la morfologia dei luoghi.

6. La realizzazione dei manufatti precari di cui al comma 4 può essere richiesta dai proprietari del terreno e dei cavalli ed è consentita nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 158 comma 2 alinea da 1 a 6, e dei seguenti parametri dimensionali e localizzativi:

  • - la realizzazione è consentita esclusivamente nel territorio rurale con esclusione dei sottosistemi di Pian del Lago e delle Pianure alluvionali di cui alla tavole di RU siglate rispettivamente come PAE 1 e PAE 2; la realizzazione è consentita inoltre nelle aree Ve di cui all'art. 106 e, qualora consentito dalle normative igenico-sanitarie vigenti, nei resedi dei BSA collocati sia in ambito urbano che rurale;
  • - costruzione in legno, eventualmente con struttura metallica, appoggiata al suolo (senza fondazioni). Eventuali pavimenti non potranno essere realizzati con una soletta di cemento direttamente appoggiata a terra. La copertura potrà essere realizzata sia a pendenza singola che doppia, in legno, laterizi oppure con rame o guaina ardesiata;
  • - a copertura delle porte di accesso potrà essere previsto uno sporto di gronda non superiore ad un metro;
  • - pareti esterne ed infissi eventualmente verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure, verdi o marroni;
  • - superficie massima di mq. 15 per ogni 5000 mq. di terreno e comunque fino ad un massimo di 90 mq. (6 box comprensivi di piccoli spazi di servizio), con altezza massima in gronda di ml. 2,50;
  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo e/o impianti collegati all'acquedotto pubblico nonché quelli di illuminazione esterna;
  • - divieto di realizzare nuove viabilità di accesso e nuove palificazioni per l'approvvigionamento elettrico;
  • - eventuale illuminazione interna potrà essere alimentata con impianto fotovoltaico;
  • - divieto di abbattere alberi.

7. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 4 è vincolata al mantenimento in essere dell'attività di allevamento dei cavalli.

8. Il richiedente, per la realizzazione del manufatto, dovrà dichiarare:

  • - le motivate esigenze di realizzazione dell'annesso o manufatto;
  • - la consistenza del fondo agricolo ove sarà realizzato il manufatto, che dovrà risultare di superficie minima di 5000 mq. ed essere privo di ulteriori manufatti edilizi precari;
  • - le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, in conformità ai criteri, qualora applicabili, di cui all'art. 158, comma 2 delle presenti NTA.

9. La realizzazione dei manufatti è subordinata alla preliminare sottoscrizione da parte del proprietario o richiedente di un atto unilaterale d'obbligo avente ad oggetto l'impegno alla rimozione del manufatto precario, di cui ai commi 1 e 4, in caso di cessazione dell'attività agricola o di allevamento dei cavalli, o nel caso di trasferimento della proprietà di tutto o parte del fondo su cui insiste.

Art. 162 Installazione di manufatti precari e di serre temporanee da parte di imprenditori agricoli

1. La realizzazione di manufatti aziendali temporanei e serre per l'attività delle aziende agricole di cui all'art. 70 della LR 65/2014 e s.m.i. è soggetta alle condizioni dello specifico regolamento regionale. I manufatti di cui sopra sono ammessi in tutto il territorio rurale ad esclusione dei resedi di valore eccezionale dei BSA.

2. I manufatti dovranno avere dimensioni commisurate alle motivate esigenze produttive da dimostrare prima dell'istallazione.

3. Al fine di allevare cavalli è consentita alle condizioni di cui allo specifico regolamento regionale, l'istallazione di annessi e manufatti senza che sia modificata la morfologia dei luoghi

4. La realizzazione dei manufatti precari di cui al comma 3 è consentita nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 158 comma 2 alinea da 1 a 6, e dei seguenti parametri dimensionali e localizzativi:

  • - la realizzazione è consentita esclusivamente nel territorio rurale con esclusione dei sottosistemi di Pian del Lago e delle Pianure alluvionali di cui alla tavole di RU siglate rispettivamente come PAE 1 e PAE 2; la realizzazione è consentita inoltre nelle aree Ve di cui all'art. 106 e, qualora consentito dalle normative igenico-sanitarie vigenti, nei resedi dei BSA collocati sia in ambito urbano che rurale;
  • - costruzione in legno, eventualmente con struttura metallica, appoggiata al suolo (senza fondazioni). Eventuali pavimenti non potranno essere realizzati con una soletta di cemento direttamente appoggiata a terra;
  • - pareti esterne ed infissi eventualmente verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure, verdi o marroni;
  • - superficie massima di mq. 15 per ogni 5000 mq. di terreno e comunque fino ad un massimo di 90 mq. (6 box comprensivi di piccoli spazi di servizio), con altezza massima in gronda di ml. 2,50;
  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo e/o impianti collegati all'acquedotto pubblico nonché quelli di illuminazione esterna;
  • - divieto di realizzare nuove viabilità di accesso e nuove palificazioni per l'approvvigionamento elettrico; eventuale illuminazione interna potrà essere alimentata con impianto fotovoltaico;
  • - divieto di abbattere alberi.

5. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 3 è vincolata al mantenimento in essere dell'attività di allevamento dei cavalli.

6. Il richiedente, per la realizzazione del manufatto, dovrà dichiarare:

  • - le motivate esigenze di realizzazione dell'annesso o manufatto;
  • - la consistenza del fondo agricolo ove sarà realizzato il manufatto, che dovrà risultare di superficie minima di 5000 mq. ed essere privo di ulteriori manufatti edilizi precari;
  • - le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, in conformità ai criteri, qualora applicabili, di cui all'art. 158, comma 2 delle presenti NTA.

7. La realizzazione dei manufatti di cui ai commi 1 e 3 è subordinata alla preliminare sottoscrizione da parte dell'imprenditore di un atto unilaterale d'obbligo avente ad oggetto l'impegno alla rimozione del manufatto precario o serra in caso di cessazione dell'attività, o nel caso di trasferimento della proprietà di tutto o parte del fondo su cui insiste.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02