Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Consolidamento della Strada Comunale di Terrensano e Belcaro- approvazione del 14.01.20 (vigente)

TITOLO I ARTICOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA CITTÀ IN TRASFORMAZIONE

Art. 111 Struttura e organizzazione della disciplina

1. La disciplina della città in trasformazione è articolata in funzione dei tre paradigmi assunti dal RU per gestire l'evoluzione degli assetti insediativi infrastrutturali ed edilizi di Siena, costituiti da:

  • - la polarizzazione;
  • - l'integrazione e il riequilibrio;
  • - i rafforzamenti delle reticolarità.

2. Gli interventi di polarizzazione hanno per oggetto le trasformazioni urbane che agiscono su parti limitate dell'insediamento comunque idonee a generare ma che generano fenomeni di riqualificazione su porzioni ampie della città. Il PS, con l'individuazione delle ATI (Aree di Trasformazione Integrata), ha preliminarmente individuato la collocazione spaziale di questi poli, di cui il RU programma l'attuazione nel tempo.

3. Gli interventi di integrazione e di riequilibrio sono costituiti da azioni diffuse preordinate ad incrementare la qualità insediativa (intesa nelle sue varie accezioni: qualità degli spazi pubblici, accessibilità, risposte puntuali alla domanda insediativa e di mobilità) alle differenti scale e nelle differenti parti della città.

4. Gli interventi di rafforzamento delle reticolarità sono costituiti da azioni preordinate a migliorare l'efficienza delle reti e delle relazioni, con il duplice obiettivo di risolvere i problemi pregressi e di creare le premesse logistiche ed infrastrutturali per trasformazioni urbane da attuarsi con i successivi RU.

5. La disciplina della presente Parte III è integrata dalle disposizioni riguardanti le trasformazioni agricole nel territorio rurale, contenute nel Titolo V.

6. Nella progettazione di interventi di nuova edificazione e di nuove infrastrutture viarie, dovrà essere effettuata una valutazione di clima acustico sulla base delle normative di settore.

7. Una volta attuati, gli interventi di cui alla polarizzazione e all'integrazione e riequilibrio, acquisiscono la normativa di riferimento del tessuto in cui sono collocati.

Art. 112 Articolazione degli interventi di polarizzazione

1. La disciplina degli interventi di polarizzazione, contenuta nel Titolo II della presente Parte III definisce le modalità con cui il presente RU consente la progressiva realizzazione delle ATI individuate dal PS, con l'indicazione delle finalità, dei parametri dimensionali e delle modalità di attuazione.

2. In funzione del livello di attuazione programmato dal RU gli interventi di polarizzazione possono essere corredati da Dossier Progettuali e Valutativi (DPV); singoli interventi ricadenti in ATI possono essere corredati da Schede Progetto (TU).

Art. 113 Articolazione degli interventi di integrazione e riequilibrio

1. La disciplina degli interventi di integrazione e riequilibrio è articolata in funzione della entità e della natura delle operazioni urbanistiche ed edilizie dedicando:

  • - il Capo I alle Trasformazioni Urbane gestite attraverso le Schede Progetto contenute nell'Allegato 2 delle presenti NTA. Queste trasformazioni sono contrassegnate nella tavola RU2 con la sigla TU, seguita da numerazione progressiva;
  • - il Capo II alle operazioni che interessano Aree di Riqualificazione e Completamento dei tessuti esistenti, costituite da trasformazioni di contenuta entità, da attuarsi generalmente con intervento edilizio diretto, contrassegnate nelle tavole RU2 ed RU3 con la sigla AR seguita da numerazione progressiva;
  • - il Capo III agli interventi riguardanti il verde urbano (parchi urbani e verde di quartiere) e i progetti di paesaggio con l'indicazione delle finalità, dei criteri progettuali e delle modalità attuative; sono perimetrati nelle tavole RU2 ed RU3 con apposito segno grafico, oppure ne sono specificati in normativa alcuni riferimenti spaziali. I parchi urbani sono contrassegnati dalla sigla VT seguita da numerazione progressiva; la presenza della lettera "p" dopo la sigla VT indica che si tratta di parchi totalmente o parzialmente di progetto.

Art. 114 Articolazione degli interventi di rafforzamento delle reticolarità

1. Gli interventi di rafforzamento delle reticolarità, oggetto del Titolo IV, sono articolati in quattro capi:

  1. - il Capo I, La rete stradale e i parcheggi, che contiene le azioni inerenti la mobilità privata su gomma e la sosta;
  2. - il Capo II, La rete ferroviaria e il TPL su gomma, che contiene le azioni per il rafforzamento della mobilità pubblica;
  3. - il Capo III, La mobilità ciclopedonale, che contiene le azioni tese a creare nuove opportunità per la mobilità sostenibile;
  4. - il Capo IV, Gli impianti e le reti tecnologiche, che contiene gli interventi necessari ad ampliare le dotazioni infrastrutturali nonché a migliorarne l'efficienza e la compatibilità con il contesto.

TITOLO II LA POLARIZZAZIONE

Art. 115 Aspetti generali

1. Il RU stabilisce l'attuazione e i percorsi progettuali delle Aree di Trasformazione Integrata (ATI) individuate dal PS mediante le NTA, i Dossier Progettuali e Valutativi (DPV) e le Schede per la reticolarità di Progetto (Rp).

2. Ciascuna ATI è disciplinata dai seguenti strumenti:

  • - Il Parco scientifico e tecnologico (ATI 1) - art. 116 NTA e DPV1
  • - La Stazione (ATI 2) - artt. 117 e 137 NTA, Rp6 ed Rp17 e DPV2
  • - Ex Consorzio Agrario (ATI 3) - art. 118 NTA ed DPV3
  • - Nuovo assetto di viale Sardegna (ATI 4) - art. 119 NTA ed DPV4
  • - Il Parco urbano del Rastrello (ATI 5) - art. 120 NTA, Rp3 ed Rp4
  • - Il recupero dell'ex Molino Muratori (ATI 6) - art. 121 NTA ed DPV6
  • - La Cittadella dello sport (ATI 7) - art. 122 NTA ed DPV7
  • - Ex IDIT (ATI 8) - art. 123 NTA
  • - Acquaviva (ATI9) - art. 124 NTA, DPV9, Rp24 ed Rp25 STRALCIATA
  • - Polo Abbadia - Renaccio (ATI10) - art. 125 NTA ed DPV10
  • - Area della Stazione dell'Isola d'Arbia (ATI11) - art. 126 NTA ed DPV11
  • - Riorganizzazione area Mens Sana (ATI 12) - art. 127 NTA e DPV12.

3. Le trasformazioni edilizie prevedono la realizzazione di cisterne interrate per il recupero e riuso delle acque meteoriche della capacità minima di 5 metri cubi ogni 1000 metri quadri di superficie impermeabilizzata. L'obbligo decade, o viene ridotta la capacità, per dimostrate cause di inattuabilità tecnica.

Art. 116 Il Parco scientifico e tecnologico (ATI 1)

1. Nell'ambito del presente RU è previsto l'avvio dell'attuazione dell'ATI 1 attraverso il DPV1.

2. L'ATI1 è attuata attraverso un Piano Complesso di Intervento (PCI) il cui perimetro è individuato nella tavola RU2.

Art. 117 La Stazione (ATI 2)

1. L'ATI 2 è interessata da un complesso di interventi in massima parte già previsti dal PRG incentrati sul nodo della stazione ferroviaria. Si tratta per lo più di interventi realizzati o in corso di realizzazione come il cosiddetto "edificio lineare" con relativa nuova viabilità e piazza pubblica, la risalita meccanizzata verso l'antiporto di Camollia e il sottopasso ferroviario con collegamento verticale verso via Lombardi. Tali opere consentiranno il collegamento pedonale tra i due versanti De Bosis - Cavour attraverso piazzale Rosselli.

2. Gli interventi e le destinazioni degli edifici e spazi scoperti compresi all'interno dell'ATI 2 sono disciplinati dalle norme relative al patrimonio edilizio esistente rinviando agli specifici tessuti o destinazioni d'uso espressi con specifica sigla nelle tavole RU2. Nell'edificio lineare sono ammessi i cambiamenti di destinazione d'uso consentiti nel tessuto AM2; la quantità di SUL destinata a servizi amministrativi non può essere ridotta.

3. Le trasformazioni previste dal RU nell'ambito della ATI 2 sono:

  1. a) l'autostazione bus urbani ed extraurbani lungo via Lombardi a completamento del nodo multimodale della stazione (Rp6). I temi progettuali e gli obiettivi prestazionali per l'intervento sono contenuti nell'art. 139, comma 3 lettera b.
  2. b) parcheggio a raso di uso pubblico (Rp17)
  3. c) il parco urbano della Stazione (art. 137 NTA).

4. La realizzazione del parco urbano porterà alla riqualificazione e valorizzazione del pendio antistante la stazione anche mediante il collegamento meccanizzato che sarà asse compositivo principale dell'orditura costituita da percorsi pedonali e ciclabili pavimentati o in terra battuta.

La progettazione dovrà osservare i seguenti criteri:

  • - sistemazione a prati terrazzati e/o alberati delle aree che si prestano già naturalmente per morfologia a questo tipo di soluzione;
  • - rimboschimento dei margini est e ovest del parco fino all'edificato;
  • - piantumazione a filari del margine ovest in prossimità del parcheggio;
  • - individuazione di una efficace ed equilibrata accessibilità pedonale al parco dalle aree circostanti con particolare attenzione alla creazione di percorsi alternativi adatti anche ad utenti con mobilità ridotta;
  • - utilizzo della strada carrabile esistente sul tracciato dell'ex ferrovia come strada di servizio del parco.

Art. 118 L'ex Consorzio Agrario (ATI 3)

1. Nell'ambito del presente RU è prevista la completa attuazione dell'ATI 3 e pertanto la stessa è disciplinata dal DPV3.

2. L'ATI 3 è costituita da due distinte aree: quella dell'ex Consorzio Agrario (in fase di attuazione) e quella di viale Bracci ovest (da realizzare) i cui perimetri e le modalità di attuazione sono indicati nel DPV3.

Art. 119 Il nuovo assetto di Viale Sardegna (ATI 4)

1. Nell'ambito del presente RU è prevista l'avvio dell'attuazione dell'ATI 4 e pertanto la stessa è disciplinata dal DPV4.

2. Gli interventi compresi nell'ATI 4 sono in parte in fase di realizzazione (nuova sede dell'Amministrazione Provinciale) ed in parte da realizzare.

Art. 120 Il Parco Urbano del Rastrello (ATI 5)

1. L'ATI del Parco Urbano coincide con un settore della città storica comprensivo dell'area Fortezza, La Lizza e Rastrello, la cui riqualificazione sarà innescata dalla realizzazione del nuovo stadio e dalla conseguente dismissione dell'attuale impianto sportivo. Sarà così perseguito il recupero e la rifunzionalizzazione dell'area attualmente occupata dallo Stadio Artemio Franchi, generando nuove relazioni spaziali con le aree circostanti. Si prevede la realizzazione di un complesso di servizi pubblici a attività varie. Il nuovo impianto urbanistico dovrà ospitare anche il mercato settimanale migliorando così la fruibilità dello stesso e riducendo le attuali criticità e dovrà prevedere adeguati collegamenti pedonali.

2. Le trasformazioni previste nell'ATI 5 sono funzionalmente correlate ad un insieme di azioni che ne estenderanno i benefici anche all'intero quadrante nord-ovest della città. Tali azioni riguardano in particolare il Parco del Tirassegno ed i relativi percorsi, il parcheggio dell'ex Sita con risalita meccanizzata, il recupero del Campino, l'ampliamento del parcheggio di Via Bonci.

3. Alcuni interventi di cui al punto precedente risultano anticipatori dell'intero riassetto dell'area e sono riconducibili ai paradigmi della reticolarità: nello specifico il parcheggio di Via Bonci (Rp4) e quella dell'ex SITA (Rp3).

4. Nel presente RU gli interventi e le destinazioni degli edifici e spazi scoperti compresi all'interno dell'ATI 5 sono disciplinati in analogia all'edificato esistente rinviando agli specifici tessuti o destinazioni d'uso espressi con sigla nelle tavole RU2. La Fortezza Medicea, quale emergenza della città pubblica, appartiene al tessuto CS3 (n°53) ed ha specifica normativa.

Art. 121 L'ex Molino Muratori (ATI 6)

1. Nell'ambito del presente RU è prevista l'attuazione dell'ATI 6, disciplinata dal DPV6.

2. L'intervento prevede il recupero e la riqualificazione di un'area produttiva dismessa con riconversione funzionale, previa preventiva bonifica della stessa.

Art. 122 La Cittadella dello Sport (ATI 7)

1. Nell'ambito del presente RU è previsto l'avvio dell'attuazione dell'ATI 7, disciplinata dal DPV7.

2. Si tratta di un'area destinata a diventare una nuova centralità di servizi sportivi e alla persona con la realizzazione del nuovo stadio (che consentirà il recupero dell'area del Rastrello), della nuova piscina e del nuovo palazzetto dello sport (che consentirà la riconversione dell'area dell'attuale Mens Sana).

Art. 123 L'ex Idit (ATI 8)

1. L'ATI prende il nome da un'area produttiva dismessa il cui elemento più significativo è costituito dall'alta torre dell'essiccatoio. Posta all'estremo sud del territorio comunale in prossimità della frazione di Isola d'Arbia, aumenterà la propria valenza strategica in relazione alla realizzazione della Nuova Cassia e della metropolitana di superficie nella tratta Siena-Monteroni d'Arbia.

2. Non essendo stato manifestato alcun interesse all'attuazione delle previsioni urbanistiche del PRG, ed al fine di non precludere le future possibili previsioni, negli edifici esistenti sono consentiti interventi fino alla MS e non è consentita la realizzazione di alcun manufatto aggiuntivo ad eccezione di percorsi ciclopedonali.

Art. 124 Acquaviva (ATI 9) STRALCIATO

STRALCIATO: LA DISCIPLINA URBANISTICA CONTINUERÀ AD ESSERE QUELLA PREVISTA DAL REGIME DI SALVAGUARDIA, CON CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL RU ADOTTATO IN CONFORMITÀ DELLA DISCIPLINA DEL PS E AL CONTEMPO NEL PRG COMUNALE.

Art. 125 Il polo Abbadia-Renaccio (ATI 10)

1. Nell'ambito del presente RU è previsto l'avvio dell'attuazione dell'ATI 10, disciplinato dal DPV10.

2. L'ATI10 è attuata attraverso un Piano Complesso di Intervento (PCI) il cui perimetro è individuato nella tavola RU2.

3. L'intervento comprende la realizzazione di aree residenziali e di servizi, di infrastrutture viarie quali il collegamento tra Strada di Renaccio e l'abitato di Taverne d'Arbia, l'individuazione dell'area necessaria alla realizzazione della stazione della metropolitana di superficie, di zone di verde attrezzato.

Art. 126 Isola d'Arbia - area produttiva (ATI 11)

1. Nell'ambito del presente RU è previsto l'avvio dell'attuazione dell'ATI 11, disciplinato dal DPV11.

2. L'intervento consiste nell'ampliamento, ad est della linea ferroviaria, dell'esistente zona industriale, con conseguente nuovo collegamento viario, anche in previsione dell'eliminazione dell'attuale passaggio a livello e della realizzazione della nuova Cassia.

3. Sono consentiti interventi fino alla manutenzione straordinaria.

Art. 127 L'area Mens Sana (ATI 12)

1. Le carenze funzionali del Palazzetto dello Sport che si sono manifestate nel corso degli ultimi anni, anche a fronte degli impegni internazionali della squadra cittadina di basket, sono all'origine dell'ipotesi che punta alla rilocalizzazione di questo impianto sportivo nella Cittadella dello Sport (ATI 7). In attesa della rilocalizzazione il DPV 12 disciplina l'avvio di un intervento di corredo con destinazione direzionale, commercio di vicinato e artigianato di servizio, mantenendo gli impianti sportivi attuali.

2. Stante la necessità di prevedere un intervallo temporale non breve per il trasferimento del Palazzetto dello Sport, nel presente RU agli impianti sportivi attuali è attribuita come categoria massima d'intervento il Restauro e Risanamento Conservativo (RRC) per il palazzetto storico "dodecaedro" e Ristrutturazione Edilizia (RI) per gli altri impianti.

TITOLO III L'INTEGRAZIONE E IL RIEQUILIBRIO DEGLI ASSETTI URBANI

Capo I Le trasformazioni urbane

Art. 128 Aspetti generali

1. Il RU guida l'attuazione e i percorsi progettuali delle Trasformazioni Urbane (TU) mediante le NTA e le Schede Progetto (TU).

2. Tra gli elementi riportati nelle Schede Progetto sono da considerarsi elementi prescrittivi e non modificabili le destinazioni, le superfici e le quantità contenute nelle TAB. da 1 a 4 con l'eccezione del numero dei lotti indicato nella TAB. 4; le superfici di cui alle TAB. 1, 2 e 3 possono essere soggette a motivate variazioni del ±5% derivanti dal passaggio ad una rappresentazione grafica in scala di maggiore dettaglio rispetto a quella utilizzata nello Schema progettuale allegato. Sono altresì prescrittive le indicazioni riguardanti le dotazioni pubbliche o di uso pubblico da garantire di cui alla Sezione IV della Scheda.

3. Le trasformazioni disciplinate dalle Schede Progetto si attuano con intervento edilizio diretto qualora:

  1. a) ne vengano rispettate integralmente le indicazioni;
  2. b) venga sottoscritto dal proponente un atto unilaterale d'obbligo, corredato da idonea polizza fideiussoria, con l'impegno di realizzare le dotazioni pubbliche o di uso pubblico descritte nella scheda di progetto antecedentemente alla dichiarazione di fine lavori delle opere di edilizia privata.

4. Le trasformazioni disciplinate dalle Schede Progetto sono subordinate alla redazione di un Piano attuativo nel caso in cui il proponente, nel rispetto degli elementi prescrittivi e non modificabili indicati in precedenza, intenda variare il numero dei lotti oppure discostarsi dalla Schema progettuale proposto dalla Scheda stessa. In tale caso non si applicano le prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art.134 delle NTA del PS.

5. Le trasformazioni edilizie prevedono la realizzazione di cisterne interrate per il recupero e riuso delle acque meteoriche della capacità minima di 5 metri cubi ogni 1000 metri quadri di superficie impermeabilizzata. L'obbligo decade, o viene ridotta la capacità, per dimostrate cause di inattuabilità tecnica.

6. Al fine di mantenere in efficienza gli edifici esistenti, eventualmente presenti all'interno delle perimetrazioni delle schede TU e in attesa di attuazione delle trasformazioni previste, è consentito l'intervento della ristrutturazione edilizia conservativa (RIa) senza cambio di destinazione d'uso.

Art. 129 Elenco delle Schede Progetto

1. Le Schede Progetto contenute nell'allegato 2 delle presenti NTA sono così denominate:

  1. (TU 1) Complesso di S. Niccolò
  2. (TU 2) S. Andrea - NET
  3. (TU 3) Ex Sardigna
  4. (TU 4) Caserma dei VV. F. viale Cavour
  5. (TU 5) Cinema Impero
  6. (TU 6) Ravacciano "testata"
  7. (TU 7) Ex distributore - Via Piccolomini
  8. (TU 8) Cassia Sud - Edilsiena
  9. (TU 9) Cerchiaia - zona produttiva
  10. (TU 10) Fontebecci - commercio
  11. (TU 11) Coroncina 1
  12. (TU 12) Acquacalda - impianti sportivi
  13. (TU 13) Costafabbri
  14. (TU 14) Vico Alto - residenze 1 STRALCIATA
  15. (TU 15) Isola d'Arbia - NET
  16. (TU 16) Stellino - NET
  17. (TU 17) Ruffolo - commercio all'ingrosso - direzionale
  18. (TU 18) Volte Basse
  19. (TU 19) Montarioso
  20. (TU 20) Vico Alto - residenze 2
  21. (TU 21) Pian delle Fornaci - residenze
  22. (TU 22) Siena Nord
  23. (TU 23) Taverne d'Arbia - segheria
  24. (TU 24) Cerchiaia - centro commerciale
  25. (TU 25) Taverne d'Arbia - Via Principale
  26. (TU 26) Coroncina 2
  27. (TU 27) Coroncina 3
  28. (TU 28) Coroncina 4
  29. (TU 29) Costalpino - residenze
  30. (TU 30) Massetana - polifunzionale
  31. (TU 31) Coroncina 5
  32. (TU 32) Ravacciano - residenze
  33. (TU 33) Sant'Andrea - ex palestra
  34. (TU 34) Viale Bracci
  35. (TU 35) Ruffolo - NET
  36. (TU 36) San Miniato - MPS
  37. (TU 37) Ponte a Tressa
  38. (TU 38) Coroncina 6.

Capo II Le aree di riqualificazione e completamento

Art. 130 Aspetti generali

1. Il RU regola l'attuazione e i percorsi progettuali delle Aree di Riqualificazione e Completamento (AR) mediante la disciplina normativa contenuta nell'allegato 2 delle NTA - "Le aree di trasformazione con la fattibilità"; l'eventuale ricorso alla pianificazione attuativa è richiamato nei contenuti dello specifico intervento.

2. Le aree di riqualificazione e completamento sono individuate con apposito perimetro e riferimento numerico nelle tavole RU2 ed RU3. Si tratta di trasformazioni di edifici esistenti o della realizzazione di nuovi edifici in aree poste all'interno o ai margini del centro abitato. Le superfici, individuate dal perimetro delle Aree di Riqualificazione e Completamento (AR), possono essere soggette a motivate variazioni del ±5% derivanti dal passaggio ad una rappresentazione grafica in scala di maggiore dettaglio rispetto a quella utilizzata nello schema grafico di riferimento. Le previsioni contenute nelle schede AR dovranno essere attuate per almeno il 90% dell'intera superficie della scheda AR.

3. Salvo specifiche prescrizioni per quanto attiene le dotazioni di parcheggi valgono i minimi di cui all'art. 40 ed è ammessa la possibilità di monetizzare la quota eventualmente mancante per le aree con tessuto CS1, CS2, CS3, PR1 e PR2.

4. Le trasformazioni edilizie prevedono la realizzazione di cisterne interrate per il recupero e riuso delle acque meteoriche della capacità minima di 5 metri cubi ogni 1000 metri quadri di superficie impermeabilizzata. L'obbligo decade, o viene ridotta la capacità, per dimostrate cause di inattuabilità tecnica.

5. Tra gli elementi riportati nelle schede AR sono da considerarsi elementi prescrittivi e non modificabili le destinazioni, l'intervento edilizio, le potenzialità edificatorie, le altezze massime e la quantificazione di eventuali dotazioni pubbliche.

Art. 131 Le Aree di Riqualificazione e Completamento

1. Le Aree di Riqualificazione e Completamento previste dal RU sono di seguito elencate e raggruppate per destinazione prevalente:

  1. a) Aree di Riqualificazione e completamento a prevalente destinazione residenziale:
    1. (AR 1) Ex SIVA
    2. (AR 2) Ex cinema Moderno
    3. (AR 3) Monna Agnese
    4. (AR 11) Strada di Renaccio - residenze
    5. (AR 13) Via Fiorentina incrocio Via S. Benedetto
    6. (AR 22) La Lazzerina
    7. (AR 34) S. Andrea - bivio
    8. (AR 36) Ex Parmalat
    9. (AR 38) Via Colledoro
    10. (AR 40) Via Sclavo
    11. (AR 42) Strada di Ventena
    12. (AR 43) Via Volta
    13. (AR 45) Strada di San Bernardino
    14. (AR 46) Malizia 1 - NET
    15. (AR 47) Malizia 2 - NET
    16. (AR 52) Via Antonio Lombardi - residenze
    17. (AR 53) Botteganova - NET
    18. (AR 55) Taverne d'Arbia - Via Principale residenza
    19. (AR 61) Ruffolo - residenze
    20. (AR 62) Cappuccini - residenze
    21. (AR 64) Petriccio vecchio
    22. (AR 65) Via Nino Bixio
    23. (AR 66) S. Carlo - NET
    24. (AR 67) Due Ponti
    25. (AR 68) Volte Basse - completamento
    26. (AR 71) Bozzone - residenze
    27. (AR 72) S.S. Cassia - residenze 1
    28. (AR 73) S.S. Cassia - residenze 2
    29. (AR 74) Palazzo Diavoli
    30. (AR 75) Via del Vecchietta - NET
    31. (AR 76) Certosa - residenze 1
    32. (AR 77) Certosa - residenze 2
    33. (AR 84) Via del Sole
    34. (AR 85) Colombaiolo
    35. (AR 87) Via Michelangelo - NET
    36. (AR 91) Piazza Don Perucatti - residenze speciali
    37. (AR 92) Busseto
    38. (AR 93) Isola d'Arbia - riqualificazione lotto
  2. b) Aree di Riqualificazione e completamento destinati prevalentemente a servizi:
    1. (AR 4) San Domenico
    2. (AR 5) Palazzo di Giustizia - ampliamento
    3. (AR 8) Pubblica Assistenza viale Mazzini
    4. (AR 9) S. Miniato - impianti sportivi
    5. (AR 10) Misericordia garage
    6. (AR 14) Ex scuola Alfieri
    7. (AR 17) Isola d'Arbia - centralità
    8. (AR 18) Coroncina - circolo
    9. (AR 19) Centro Sportivo CUS San Miniato
    10. (AR 20) Circolo Tennis Vico Alto
    11. (AR 21) Nuovo Istituto Agrario
    12. (AR 23) Taverne d'Arbia - nuova sede Pubblica Assistenza
    13. (AR 24) Taverne d'Arbia - servizi
    14. (AR 25) Dopolavoro Ferroviario
    15. (AR 26) Cerchiaia - distretto sanitario
    16. (AR 30) Pavone - residenza per anziani
    17. (AR 31) Vico alto - residenza per anziani
    18. (AR 32) S. Miniato - scuola
    19. (AR 35) S. Andrea - circolo
    20. (AR 37) Villa Rettanti
    21. (AR 41) Caserma Viale Bracci
    22. (AR 63) Villa Donne - dependance
    23. (AR 70) S. Miniato - Università
    24. (AR 79) Via Mattioli - servizi
    25. (AR 80 Via Mattioli - palestra
    26. (AR 81) Castelmontorio
    27. (AR 82) RSA Montemaggio
    28. (AR 89) CUS Via Banchi
    29. (AR 94) S. Ilario a Isola d'Arbia
    30. (AR 96) Policlinico Santa Maria alle Scotte
    31. (AR 97) Complesso Scolastico Via Pisacane
    32. (AR 98) Ex Gas-Int - servizi
    33. (AR 99) Ex magazzini comunali - servizi
  3. c) Aree di Riqualificazione e completamento a prevalente destinazione direzionale:
    1. (AR 6) Via Beccafumi
    2. (AR 7) Barriera San Lorenzo
    3. (AR 39) Montarioso - direzionale 1
    4. (AR 44) Montarioso - direzionale 2
    5. (AR 51) Viale Toselli - ex marmifera
    6. (AR 54) Via Roma - servizi
  4. d) Aree di Riqualificazione e completamento a destinazione ricettiva:
    1. (AR 12) Villa Poggiarello
    2. (AR 29) Belcaro - ex colonia
    3. (AR 56) Hotel Athena
    4. (AR 57) Hotel Moderno
    5. (AR 59) Palazzo Sozzini - Malavolti
    6. (AR 60) Hotel San Gallo
    7. (AR 69) Hotel dei Priori
  5. e) Aree di Riqualificazione e completamento a prevalente destinazione commerciale:
    1. (AR 15) Strada dei Cappuccini
    2. (AR 16) Vico Alto commercio
    3. (AR 28) Botteganova - commercio
    4. (AR 49) Taverne - commercio
    5. (AR 50) Via Sclavo - commercio
    6. (AR 58) Pescaia - commercio
    7. (AR 83) Molino del Salcione
  6. f) Aree di Riqualificazione e completamento a prevalente destinazione industriale e produttiva:
    1. (AR 27) Isola d'Arbia - zona industriale
    2. (AR 33) Pian delle Fornaci
    3. (AR 95) Viale Toselli - produttivo
  7. g) Aree di Riqualificazione con destinazione agricola:
    1. (AR 48) Chiostro

Capo III Il verde urbano e i progetti di paesaggio

Art. 132 Parco del Buongoverno: indirizzi per la progettazione (VT1)

1. Il Parco del Buongoverno interessa il basamento della città murata di Siena, così come delimitato nelle tavole RU2 ed RU3, attuando le indicazioni dell'art. 41 del PS.

2. Il Parco del Buongoverno persegue nel suo territorio di riferimento i seguenti obiettivi:

  • - migliorare la qualità della matrice agricola attuale, anche favorendo il consolidamento delle attività agricole e le forme di fruizione legate alla pratica degli orti urbani;
  • - incrementare la qualità degli spazi naturali o seminaturali, orientando la fisionomia della vegetazione verso le formazioni autoctone e le tappe mature, in coerenza con le indicazioni dello statuto degli ecosistemi e del paesaggio;
  • - assicurare la fruibilità pubblica dell'area, garantendo l'accesso pedonale o ciclabile alle emergenze storico-architettoniche ed ai punti di vista privilegiati.

3. La progettazione del Parco del Buongoverno assume i seguenti lineamenti progettuali:

  • - ridurre al minimo necessario gli interventi di esproprio, privilegiando i rapporti convenzionali con i proprietari delle aree, pubblici e privati, tesi a garantire la fruibilità pedonale o ciclabile dei percorsi e dei siti di interesse storico-architettonico e paesaggistico;
  • - organizzare i punti di accesso al parco tenendo conto sia della fruizione ricreativa quotidiana da parte dei residenti che della fruizione turistica;
  • - valorizzare la viabilità storica;
  • - rendere fruibile ai diversamente abili una parte dei percorsi;
  • - concepire la rete dei percorsi anche in funzione della mobilità quotidiana dei residenti, prevedendo sia percorsi anulari che radiali che incrementino le possibilità di accesso pedonale e ciclabile ai luoghi di studio e di lavoro;
  • - incrementare e sviluppare i percorsi pedonali delle valli verdi all'interno delle mura quali il collegamento pedonale tra porta Romana e i lavatoi di porta Pispini per il tratto che dalla Scheda di Progettazione AR 54 via Roma - servizi, conduca ai citati lavatoi, il collegamento pedonale tra le Fonti di Follonica, la zona di S. Spirito, Via di Follonica, S. Francesco e Via B. Peruzzi;
  • - prevedere aree attrezzate per il gioco dei bambini, applicando le indicazioni dell'art. 35 del PS compatibilmente con il rispetto delle caratteristiche morfologiche e paesaggistiche dei luoghi.

4. Il Parco del Buongoverno viene redatto in una logica unitaria, ovvero assumendo come riferimento l'intero territorio compreso, e viene attuato per parti, con priorità da stabilirsi in sede progettuale.

Art. 133 Il Parco di Vico Alto (VT2)

1. Il Parco di Vico Alto intende dotare il quadrante nord-est di Siena di un parco agricolo di ampie dimensioni, capace di offrire alla fruizione dei cittadini occasioni di ricreazione e di conoscenza dei paesaggi agrari e seminaturali.

2. Coerentemente con le iniziative progettuali già avviate, il Parco di Vico Alto sarà realizzato per parti ma con riferimento ad un disegno unitario che assume come obiettivi:

  • - assicurare, tramite rapporti convenzionali che riducano al minimo gli interventi di esproprio, la percorribilità a piedi, in bicicletta o a cavallo della viabilità minore, con particolare riferimento a quella storica e a quella agevolmente raggiungibile dagli insediamenti esistenti;
  • - dotare le aree prossime agli insediamenti esistenti di aree gioco per bambini e di piccoli impianti sportivi (percorsi vita) per adolescenti ed adulti;
  • - incrementare la dotazione di orti urbani, anche riqualificando quelli esistenti.

Art. 134 Il Parco del Tirassegno (VT6)

1. Il RU propone per il Parco del Tirassegno, in via di completamento, la realizzazione di interventi tesi a massimizzarne le opportunità di fruizione attraverso:

  • - la predisposizione di collegamenti pedonali e ciclabili con via Pisacane, con le scuole limitrofe e con gli impianti sportivi di via Custoza;
  • - il rafforzamento dei collegamenti con la risalita meccanizzata di Pescaia;
  • - la collocazione di chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande con una superficie di vendita massima di mq.30 e di manufatti per dotare il parco di adeguati servizi igienici nonché piccole aree sportive non coperte (percorsi vita, ecc.);
  • - l'incremento delle dotazioni di parcheggi lungo le strade di accesso e in prossimità del perimetro del parco.

Art. 135 Il Parco di Lecceto (VT5)

2. Nel Parco di Lecceto, già accessibile e di proprietà pubblica, il RU prevede di realizzare interventi tesi a migliorarne la fruizione naturalistica e ricreativa, ed in particolare:

  • - la creazione di piccole aree di sosta ricreative dotate di acqua potabile e di piccole attrezzature sportive (percorso vita);
  • - la predisposizione di percorsi-natura con finalità didattiche;
  • - il riordino della sosta veicolare;
  • - l'incremento della accessibilità ciclabile da Siena
  • - la riqualificazione dei luoghi attraverso la rinaturalizzazione delle aree degradate;
  • - la predisposizione di una cartellonistica per la pubblicizzazione della sentieristica e delle valenze naturalistiche, storiche e culturali, anche per finalità didattiche e di sensibilizzazione.

2. Il Comune di Siena promuove una azione congiunta con i comuni limitrofi per l'istituzione del SIC 89 in area protetta.

Art. 136 Il Parco dell'Arbia Bozzone (VT3)

1. Il RU avvia la realizzazione del Parco dell'Arbia Bozzone intervenendo su due aree prioritarie:

  • - l'area prossima al sito estrattivo di "Rondinella" (località Pianella) dove sono da realizzarsi interventi compensativi già programmati;
  • - l'area ricompresa tra Taverne d'Arbia, Abbadia-Renaccio e Isola d'Arbia, da organizzare in coerenza con le trasformazioni urbanistiche ed edilizie programmate nelle ATI limitrofe ed utilizzando le aree pubbliche e di uso pubblico derivanti dalla compensazione e perequazione urbanistica.

2. Saranno elementi essenziali della progettazione del Parco dell'Arbia-Bozzone:

  • - il rafforzamento della vegetazione ripariale e delle dotazioni boschive di fondovalle, in una logica allargata di rete ecologica indirizzata a preservare e valorizzare la vocazione naturale dei luoghi;
  • - la predisposizione di percorsi pedonali e ciclabili interconnessi alla direttrice Poggibonsi-Buonconvento, concepiti per assicurare sia i collegamenti tra le diverse componenti insediative della Città dell'Arbia sia l'accessibilità ai servizi di rango elevato, prima tra tutti il nuovo polo sportivo. La realizzazione di tali interventi sarà eseguita adottando scelte progettuali che prediligano l'impiego di materiali di origine naturale e che siano volte al rispetto delle aree naturali limitrofe ai corsi d'acqua, con l'intento di minimizzare il disturbo degli habitat da parte dei fruitori di percorsi;
  • - la predisposizione di una cartellonistica informativa inerente la sentieristica e le valenze naturalistiche e storiche, anche per finalità didattiche e di sensibilizzazione;.
  • - la predisposizione di alcune aree di sosta ricreative e di piccoli impianti sportivi (percorsi vita) in conformità con l'indirizzo di una complessiva fruibilità naturalistica dei luoghi.

3. La progettazione del parco dell'Arbia-Bozzone sarà coordinata con la riqualificazione degli orti urbani di Taverne d'Arbia.

Art. 137 Il Parco della Stazione (VT4)

1. Il Parco della Stazione interessa l'area di versante ricompresa tra il nuovo Edificio lineare e la strada di Camollia.

2. Saranno elementi essenziali della progettazione del Parco della Stazione:

  • - il ripristino della vegetazione boschiva e arbustiva compromessa dalle attività di cantiere della risalita meccanizzata e di altri edifici o strutture;
  • - l'inserimento paesaggistico della risalita meccanizzata;
  • - l'utilizzo come percorso ciclopedonale del sedime della antica ferrovia che giungeva a Piazza del Sale;
  • - la creazione di percorsi pedonali di connessione tra la Stazione e l'Antiporto di Camollia e aree limitrofe, corredato da piccole aree di sosta localizzate in punti panoramici;
  • - La progettazione del Parco della Stazione sarà coordinata con quella del limitrofo nuovo parcheggio (Scheda Reticolarità Rp17).

Art. 138 Il Progetto di Paesaggio Fondovalle Colonna S. Marco/Pescaia: indirizzi per la progettazione

1. Il progetto di paesaggio Fondovalle Colonna S. Marco-Pescaia persegue nel suo territorio di riferimento, da individuare in sede di progettazione di dettaglio, i seguenti obiettivi:

  • - migliorare la fascia di transizione tra morfologia pianeggiante e morfologia collinare, attenuando l'impatto percettivo dei muri di contenimento già realizzati;
  • - ampliare, compatibilmente con le esigenze della circolazione, la consistenza degli arredi vegetali esistenti, utilizzandoli sia per render più gradevoli i percorsi pedonali e ciclabili (esistenti e di progetto) sia per contestualizzare gli impianti di distribuzione del carburante e le aree di sosta;
  • - prevedere, privilegiando i rapporti convenzionali e limitando al minimo necessario gli espropri, piccole aree di sosta lungo i percorsi pedonali, eventualmente attrezzati per il gioco dei bambini in prossimità di scuole o di strutture ad elevata frequentazione;
  • - riqualificare ed estendere i percorsi pedonali e ciclabili sia longitudinali che trasversali, interconnettendosi con il verde urbano esistente (parco del Tirassegno) e di progetto e con le penetrazioni di Fontebranda e della risalita meccanizzata di Pescaia;
  • - introdurre elementi di razionalizzazione della viabilità esistente.

TITOLO IV I RAFFORZAMENTI DELLA RETICOLARITÀ

Capo I La rete stradale e i parcheggi

Art. 139 L'integrazione e la razionalizzazione della viabilità

1. Il RU indica nelle tavole RU2 ed RU3 gli interventi prioritari per l'integrazione e razionalizzazione della mobilità veicolare. Gli interventi di maggiore complessità sono guidati da Schede Progetto della reticolarità (Rp) contenute nell'Allegato 2 delle presenti NTA.

2. Sono opere da realizzarsi conformemente a quanto riportato nelle tavole RU2 ed RU3:

  • - (Rp4) Parcheggio via Bonci
  • - (Rp6) Nuovo terminal bus
  • - (Rp8) Rotatoria Tognazza
  • - (Rp9) Rotatoria Braccio
  • - (Rp10) Rotatoria Fontebecci
  • - (Rp11) Rotatoria via Giovanni Paolo II - Fontebecci
  • - (Rp12) Rotatoria via Giovanni Paolo II - SS 222
  • - (Rp15) Parcheggio scambiatore Siena nord
  • - (Rp16) Collegamento via Lombardi - via Donizetti STRALCIATA
  • - (Rp17) Parcheggio Edificio Lineare piazzale
  • - (Rp18) Rotatoria Uncinello
  • - (Rp19) Parcheggio CUS S. Miniato
  • - (Rp20) Mobilità interna PEEP S. Miniato
  • - (Rp21) Parcheggio via Grandi
  • - (Rp22) Collegamento impianti sportivi Acquacalda
  • - (Rp23) Parcheggio obitorio ospedale Le Scotte
  • - (Rp24) Circonvallazione ospedale Le Scotte STRALCIATA
  • - (Rp25) Parcheggio pronto soccorso ospedale Le Scotte STRALCIATA
  • - (Rp26) Strada di raccordo in strada di Ventena
  • - (Rp27) Mobilità cimitero dell'Osservanza
  • - (Rp28) Rotatoria Botteganova
  • - (Rp29) Parcheggio Valli Circolo
  • - (Rp30) Parcheggio viale Europa
  • - (Rp32) Rotatoria Pescaia - Battisti
  • - (Rp35) Mobilità nuovo edificio in via Vivaldi
  • - (Rp36) Mobilità lottizzazione via Vivaldi
  • - (Rp37) Mobilità interna viale Toselli
  • - (Rp38) Rotatoria Toselli - Maestri del Lavoro
  • - (Rp39) Rotatoria Toselli - Aretina - S. Regina
  • - (Rp40) Rotatoria SS 73 Levante - Europa
  • - (Rp42) Eliminazione rotatoria Ruffolo
  • - (Rp43) SGC Grosseto - Fano: lotto zero
  • - (Rp44) Strada di raccordo PEEP Cerchiaia - Istieto
  • - (Rp46) Parcheggio POR Cerchiaia
  • - (Rp47) Rotatoria Cassia Sud - Massetana Romana
  • - (Rp48) Mobilità interna lotto in Massetana Romana (in parte compresa nella scheda TU 30)
  • - (Rp49) Parcheggio scambiatore Tufi
  • - (Rp50) Rotatoria Massetana Romana - Strada di Cerchiaia
  • - (Rp51) Strada di Cerchiaia: miglioramento alla viabilità
  • - (Rp52) Strada di Cerchiaia: nuova viabilità (in parte compresa nella scheda TU 9)
  • - (Rp53) Nuova Cassia
  • - (Rp56) Rotatoria Pian delle Fornaci
  • - (Rp57) Mobilità interna Pian delle Fornaci (compresa nella scheda TU 21)
  • - (Rp58) Collegamento Costalpino
  • - (Rp59) Rotatoria Fangonero
  • - (Rp60) Rotatoria via Principale - Aldobrandeschi
  • - (Rp61) Collegamento strada Principale - via S. Isidoro
  • - (Rp62) Strada di collegamento nuovo stadio - via Landucci
  • - (Rp63) Parcheggio Cerchiaia
  • - (Rp64) Strada di raccordo Isola - Renaccio
  • - (Rp65) Parcheggio Laterino
  • - (Rp66) Rotatoria Renaccio
  • - (Rp67) Mobilità nuovi lotti Cassia Sud
  • - (Rp70) Variante S. Miniato
  • - (Rp71) Parcheggio ex pesa viale Sardegna
  • - (Rp72) Parcheggio Pian d'Ovile
  • - (Rp74) Rotatoria parcheggio Mens Sana
  • - (Rp75) Collegamento Abbadia di Renaccio -Taverne d'Arbia
  • - (Rp76) Parcheggio S. Andrea
  • - (Rp78) Parcheggio campo sportivo Taverne d%u2019Arbia
  • - (Rp79) Consolidamento della strada comunale di Terrensano e Belcaro

3. Indicazioni particolari:

  1. a) (Rp4) Parcheggio via Bonci
    • - Realizzazione di parcheggio pubblico in struttura, per assolvere alle funzioni sia di parcheggio di attestazione che di parcheggio a servizio dei residenti di San Prospero in relazione all'istituzione dell'ARU. Tale parcheggio è funzionale all'organizzazione della mobilità e della sosta prevista con la futura definizione del Parco urbano del Rastrello (ATI 5). Il manufatto, su due livelli di cui uno interrato e uno seminterrato, sfruttando il dislivello esistente tra Viale Vittorio Veneto e il sottostante parcheggio a raso, si svilupperà planimetricamente mantenendo in linea di massima l'ingombro del piazzale attuale.
    • - intervento edilizio: Nuova edificazione.
    • - strumento di attuazione: Intervento edilizio diretto.
    • - prescrizioni:
      • - numero di posti auto 250 circa;
      • - piani interrati 1;
      • - piani seminterrati 1;
      • - accesso e uscita organizzati da Via Bruno Bonci;
      • - piano di copertura inerbito ed attrezzato come punto sosta e belvedere sulla città;
      • - fronte sulla valle studiato con particolare cura per quanto concerne le proporzione tra pieni e vuoti nonché l'uso dei materiali al fine di mitigare l'impatto visivo dal lato della città;
      • - collegamenti pedonali con il soprastante Viale Vittorio Veneto e con il quartiere di San Prospero;
      • - il progetto dovrà prevedere l'utilizzo di tecniche e tecnologie innovative o comunque di fonti energetiche rinnovabili.
  2. b) (Rp6) Nuovo terminal bus

    La realizzazione del nuovo terminal bus su via Lombardi rappresenta un intervento strategico nell'ambito del nuovo assetto urbanistico e di mobilità integrata, in particolar modo nell'area della stazione.
    Lo studio di fattibilità dell'intervento stesso è stato approvato con Del. G. C. n° 132 del 18/03/2009; pertanto le caratteristiche e gli obiettivi dell'intervento sono contenuti negli elaborati dello studio stesso.
    Il nuovo asse pedonale autostazione-piazzale Rosselli-edificio lineare-Antiporto rappresenterà un elemento centrale del nuovo sistema di mobilità e collegamenti.
    Nell'ambito del sistema del trasporto pubblico locale su gomma la nuova autostazione sarà riservata quasi esclusivamente alle linee extraurbane, ma allo stesso tempo avrà un ruolo centrale anche per le linee urbane, ad esempio come capolinea per la navetta di collegamento Stazione-Policlinico.

    • - intervento edilizio: Nuova edificazione.
    • - strumento di attuazione: Intervento edilizio diretto.
    • - prescrizioni:
      • - numero di stalli bus non inferiore a 12;
      • - autonoma corsia di ingresso ed uscita rispetto alla viabilità esistente;
      • - un'area accessibile alle auto per carico/scarico passeggeri;
      • - una pensilina o comunque un adeguato sistema di protezione per i passeggeri e per i mezzi;
      • - un edificio, di limitate dimensioni, da destinarsi ai diversi servizi per l'utenza;
      • - l'intervento dovrà essere sviluppato in modo da ridurre al minimo l'impatto acustico dell'autostazione stessa sulle residenze di via De Bosis;
      • - il progetto dovrà prevedere l'utilizzo di tecniche e tecnologie innovative o comunque di fonti energetiche rinnovabili.
      • - il progetto dovrà prevedere la connessione tra TPL su gomma e ferro e mobilità ciclabile;
      • - realizzazione di un parcheggio protetto per le biciclette.
  3. c) (Rp72) Parcheggio Pian d'Ovile:
    • Realizzazione di nuove autorimesse su tre livelli di cui i due inferiori (seminterrati) adibiti a parcheggio privato e quello superiore (a quota copertura) in ampliamento al parcheggio della USL.
    • - destinazione d'uso: Parcheggio coperto di uso privato (seminterrato), parcheggio a raso privato di uso pubblico a servizio della USL.
    • - intervento edilizio: Nuova edificazione.
    • - strumento di attuazione: Intervento edilizio diretto.
    • - prescrizioni:
      • - il volume seminterrato dovrà sfruttare il dislivello tra l'attuale parcheggio USL e il sottostante terreno, in modo da realizzare le autorimesse coperte e la relativa rampa di accesso a quota inferiore rispetto al piazzale della USL, sfruttando la copertura della nuova struttura come parcheggio in continuità ed ampliamento del piazzale esistente;
      • - il dislivello tra la quota del piazzale e quella del piano dei parcheggi seminterrati non potrà essere superiore a mt. 3,50;
      • - particolare attenzione sarà posta all'ingresso del bottino esistente, in modo tale da salvaguardarne gli aspetti funzionali e percettivi e dotandolo di apposito ingresso con servitù di passo per pubblico interesse (opportuno abbocco al tunnel con relativo portone, ecc.);
      • - il parcheggio in copertura (in continuità col piazzale) dovrà essere ceduto alla USL;
      • - la realizzazione dei parcheggi seminterrati sarà subordinata ad atto convenzionale che ne definisca la pertinenzialità.
  4. d) (Rp79) Consolidamento della strada comunale di Terrensano e Belcaro

    Realizzazione di opere di consolidamento e adeguamento della carreggiata della strada comunale di Terrensano e Belcaro.

    • - destinazione d'uso: mobilità e opere connesse.
    • - intervento edilizio: Nuova edificazione.
    • - strumento di attuazione: Intervento edilizio diretto.

4. Sono interventi da realizzarsi in coerenza con le rispettive schede progetto Rp:

  • - (Rp1) Parcheggio Porta Romana
  • - (Rp2) Parcheggio via Garibaldi - Villa Rubini
  • - (Rp3) Parcheggio ex-Sita
  • - (Rp5) Parcheggio "La Veloce"
  • - (Rp7) Ampliamento parcheggio Peruzzi
  • - (Rp55) Viabilità Volte Basse

Art. 140 Impianti di distribuzione dei carburanti (Md)

1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema della distribuzione dei carburanti, il RU, fatte salve le verifiche già effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 32/1998, (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c della L. n. 59/1997,) nonché quelle ai sensi della L.R. n. 19/2004, (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), individua i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree in cui possono essere realizzati i nuovi impianti. Gli accessi ai distributori di carburante sono assimilati a tutti gli effetti ai passi ed accessi carrabili di cui al Codice della Strada ed al D.M. 19/04/2006.

2. I nuovi impianti di distribuzione di carburanti e gli ampliamenti di quelli esistenti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione:

  • - delle zone pedonali o zone a traffico limitato in modo permanente all'interno dei centri abitati;
  • - delle aree in prossimità di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri poste all'esterno dei centri abitati e comunque di raccordi longitudinali fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di scarsa visibilità;
  • - delle aree in corrispondenza di raccordi convessi (dossi) come definiti all'art. 3 comma 1 punto 41 del vigente C.d.S.;
  • - delle aree al di fuori dei centri abitati in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicate sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade pubbliche;
  • - delle aree a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza secondo quanto previsto dagli artt. 22 e 46 del vigente Codice della Strada e dalle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali (D.M 19/04/2006);
  • - dei casi in cui il rifornimento dovrebbe avvenire sulla sede stradale in quanto privi di sede propria.

3. Le condizioni per la realizzazione dei nuovi impianti di distribuzione dei carburanti sono quelle previste dalla vigente normativa regionale del commercio, con le seguenti ulteriori specificazioni tipologiche:

  1. a) vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione con locali di superficie non superiore a mq. 40;
  2. b) vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione con attività complementari e servizi integrativi (superficie complessiva non superiore a mq. 4.500).

4. Gli impianti di distribuzione carburanti individuati alla lettera a) di cui al precedente comma, possono essere realizzati all'interno dei centri abitati ad eccezione di quelli compresi nelle UTOE 1, 2 e 3.

5. Gli impianti di distribuzione carburanti individuati alla lettera b) di cui al precedente comma sono realizzabili esclusivamente in prossimità delle seguenti strade:

  • - Tangenziale Ovest
  • - SGC n° 78 Grosseto - Fano
  • - Nuova Cassia (tratto Monsindoli - Isola d'Arbia).

6. Gli impianti di distribuzione carburanti esistenti, non siglati con specifica destinazione d'uso "Md" sulle tavole RU2 e RU3, si intendono incompatibili con il contesto urbanistico pianificato, pertanto sono da ritenersi da dismettere e smantellare.

7. I proprietari e i concessionari di impianti dismessi sono tenuti a provvedere alla manutenzione dei manufatti e delle attrezzature restanti sopra e sotto il suolo, in attesa dello smantellamento, al fine di garantire la sicurezza ambientale e strutturale. La manutenzione dell'impianto deve essere effettuata e certificata rigorosamente nelle stesse condizioni dell'impianto in esercizio fino al completo smantellamento.

8. Lo smantellamento e la rimozione prevedono:

  • - la cessazione di tutte le attività complementari e integrative all'impianto;
  • - la rimozione di tutte le strutture e attrezzature presenti all'interno dell'area dell'impianto, sopra e sotto il suolo, da attuarsi secondo la normativa vigente;
  • - lo smaltimento di ogni rifiuto o qualsivoglia materiale ivi reperibile presso i centri autorizzati;
  • - il ripristino dell'area;
  • - la bonifica del sito secondo le specifiche disposizioni e secondo quanto previsto all'art.17 del Decreto Legislativo 22/97, del Decreto Ministeriale 471/99 e del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.

Per lo smantellamento dell'impianto, deve essere presentato apposito programma, articolato per fasi temporali da attuarsi entro 24 mesi dalla cessazione dell'attività.

Il Comune verifica l'adeguatezza del programma, l'attuazione del medesimo e adotta i provvedimenti conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree.

Per lo smantellamento deve essere ottenuto specifico atto autorizzativo.

Capo II La rete ferroviaria e il TPL su gomma

Art. 141 Nuovo terminal bus

1. Il RU individua per la realizzazione del nuovo terminal bus l'area indicata con la sigla Rp6 nella tavola RU2. La progettazione del nuovo terminal bus assicurerà la agevole interconnessione con il sottopassaggio della piattaforma ferroviaria , con la stazione, con l'edificio lineare e con la risalita meccanizzata per l'Antiporto di Camollia.

Art. 142 Il potenziamento del TPL su ferro

1. In coerenza con le indicazioni del progetto preliminare della Metropolitana di superficie, il RU individua quali localizzazioni per nuove fermate l'intersezione delle linee Siena-Grosseto e Siena-Chiusi in località Abbadia (all'interno dell'ATI n.10 "Polo Abbadia-Renaccio") e nel tratto a doppio binario in loc. "La Veloce" (zona Due Ponti) indicata con la sigla Rp5 nella tavola RU2.

Capo III La mobilità ciclopedonale

Art. 143 La viabilità pedonale (Mh)

1. Il RU promuove la mobilità pedonale anche associando le trasformazioni urbane alla realizzazione di nuovi tracciati pedonali.

2. I seguenti tracciati sono da realizzarsi sulla base delle indicazioni, da ritenersi prescrittive per quanto riguarda il punto di partenza e il punto di arrivo, contenute nelle tavole RU2:

  • - (Rp13) Ciclopedonale rotatoria Via Giovanni Paolo II
  • - (Rp14) Percorso pedonale SR 73 Levante
  • - (Rp31) Passaggio pedonale Ricasoli - Fonti di Pescaia
  • - (Rp33) Collegamento pedonale Viale Avignone
  • - (Rp34) Percorso pedonale Taverne - Presciano
  • - (Rp41) Ciclabile 1º stralcio
  • - (Rp45) Collegamento pedonale Vico Alto
  • - (Rp54) Percorso pedonale Fiorentina
  • - (Rp68) Passaggio pedonale Ravacciano
  • - (Rp69) Passaggio pedonale Esterna Fontebranda (in parte compreso nella scheda TU 3)
  • - (Rp73) Percorso pedonale s. Marco.
  • - (Rp77) Collegamenti pedonali Parco del Tirassegno.

3. La progettazione dovrà curare in particolar modo la fruibilità e l'accessibilità dei diversamente abili sia nella scelta dei tracciati che nelle modalità di superamento dei dislivelli.

Art. 144 Piste ciclabili (Mg)

1. Il tracciato del progetto definitivo della direttrice ciclopedonale Poggibonsi Buonconvento è indicato nelle tavole RU2 ed RU3.

2. Nell'area urbana le nuove piste ciclabili potranno essere realizzate nelle sedi viarie esistenti, marciapiedi compresi, ovvero nell'ambito degli interventi di riqualificazione della viabilità.

3. Le piste ciclabili previste in adiacenza ai nuovi tratti di viabilità dovranno essere realizzate contestualmente alla infrastruttura viaria e all'interno del verde di ambientazione, curandone la compatibilità con eventuali interventi di ambientazione.

4. Le piste ciclabili potranno essere realizzate nelle fasce di rispetto della viabilità esistente o utilizzando tratti di viabilità pubblica minore. Capo IV Gli impianti e le reti tecnologiche

Capo IV Gli impianti e le reti tecnologiche

Art. 145 Illuminazione e localizzazione antenne TV

1. Nelle aree esterne (private, condominiali o pubbliche) di edifici sottoposti dalla ristrutturazione edilizia alla nuova costruzione, è obbligatorio con i corpi illuminanti siano previsti in modo tale da illuminare in maniera differenziata le zone carrabili da quelle ciclabili/pedonali, ma sempre con flusso luminoso orientato verso i basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici.

2. Il sito per l'accorpamento delle antenne radio e TV di cui all'art. 120 del PS sarà localizzato sulla base dei seguenti elementi:

  • - assenza, per i cittadini e residenti, di rischi di inquinamento elettromagnetico;
  • - esiti degli studi specifici redatti dall'ARPAT, previa analisi comparativa dei siti idonei;
  • - esiti della valutazione di incidenza dell'opera sul SIR 89 "Montagnola Senese";
  • - esiti di valutazioni specifiche riguardanti gli impatti sul paesaggio e la sicurezza aerea.

Art. 146 Fognature

1. Al fine di soddisfare l'obbligo di idoneo trattamento delle acque reflue nel rispetto dei limiti di cui alla vigente normativa, le nuove previsioni devono essere riferite al sistema complessivo di depurazione dei reflui domestici in relazione al numero di abitanti/equivalenti.

2. Lo smaltimento delle acque reflue, tutte le volte che è possibile, deve avvenire attraverso la pubblica fognatura, nei casi non serviti da fognatura pubblica, lo smaltimento delle acque reflue è regolato dalle norme di igiene e dal Regolamento del Gestore della Fognatura.

3. Al fine di evitare lo smaltimento delle acque reflue al di fuori della pubblica fognatura, l'Amministrazione Comunale prevede lo sviluppo della rete fognaria per consentire l'allacciamento degli insediamenti attualmente non serviti.

Art. 147 L'ampliamento dell'impianto depurazione di Isola d'Arbia e delle Tolfe

1. L'ampliamento degli impianti di depurazione di acque reflue esistenti e la loro messa in sicurezza è consentita previa presentazione di adeguata documentazione che, sulla base delle caratteristiche costruttive dell'impianto o dei relativi dispositivi, dimostri l'assenza di effetti negativi da parte dell'impianto rinnovato sul contesto insediativo.

TITOLO V LE TRASFORMAZIONI NEL TERRITORIO RURALE

Capo I Norme generali campo di applicazione

Art. 148 Definizioni del territorio rurale e di attività agricola; disposizioni generali

1. Al territorio rurale appartengono le parti del territorio comunale esterne al perimetro dei centri abitati, individuato come previsto dall'art. 55 comma 2, lett. b della L.R. 1/2005; nel territorio rurale sono ammesse le trasformazioni previste per l'attività agricola nonché quelle disciplinate esplicitamente dal RU.

2. Il territorio rurale è classificato "a prevalente funzione agricola"; la dizione "territorio rurale" utilizzata nel RU è da considerarsi sinonimo della dizione "territorio aperto" del PS.

3. Il presente Titolo V delle NTA del RU disciplina:

  • - nel Capo I le norme di carattere generale finalizzate ad assicurare la compatibilità delle trasformazioni del territorio rurale con il disegno complessivo del PS, comprensiva della disciplina delle attività estrattive;
  • - nel Capo II le modalità di formazione ed i contenuti dei programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale (di seguito PAPMAA) di cui all'art. 42, comma 6 della L.R. 1/2005.

4. Nel territorio rurale sono ammessi:

  • - interventi di cui ai successivi artt. dal 150 al 162;
  • - interventi di cui all'art. 85, comma 6, limitatamente al resede degli edifici il cui valore urbanistico e/o paesaggistico è stato valutato diverso da eccezionale.

5. Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Piano Energetico Provinciale approvato con delibera del CP n. 146 del 20/12/2012 è possibile l'inserimento, qualora paesaggisticamente compatibile, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oltre alla previsione di impianti per l'accumulo e riutilizzo dell'acqua piovana. La realizzazione di impianti per la produzione dell'energia rinnovabile è soggetta alla seguente disciplina:

  1. a) i pannelli fotovoltaici o solari possono essere installati sulle coperture degli edifici, con esclusione di quelli che hanno come intervento massimo consentito il restauro e il risanamento conservativo e comunque devono essere complanari alle falde del tetto;
  2. b) i pannelli fotovoltaici o solari possono essere installati a terra nel rispetto delle normative statali e regionali vigenti;
  3. c) gli impianti eolici possono essere realizzati esclusivamente nei sottosistemi di paesaggio delle Crete d'Arbia, dei Crinali di via Massetana e Grossetana, delle Colline del Bozzone. La potenza installata deve esser commisurata alle documentate esigenze degli edifici e delle attività; è comunque esclusa la installazione di impianti con altezza del rotore superiore ai 25 mt;
  4. d) gli impianti geotermici con sonde orizzontali (impianti di superficie) possono essere realizzati ad esclusione dei resede dei BSA di valore eccezionale dove è peraltro vietata l'installazione degli impianti di cui alle precedenti lettere b) e c) del presente comma.
  5. e) la realizzazione di impianti a biomasse, necessariamente alimentati con filiera corta, è ammessa entro il limite di potenza di 300 kw.

6. La realizzazione di vasche di accumulo di acque (fontoni o invasi artificiali) di superficie superiore ai 200 mq. è subordinata alla presentazione di un PAPMAA che ne dimostri la necessità per finalità colturali. La collocazione dei fontoni, di qualunque dimensione, deve essere coerente con l'efficiente captazione e con le zone di utilizzo delle acque.

7. Allo scopo di salvaguardare il corretto equilibrio paesaggistico-ambientale e le connesse esigenze di tutela, la previsione di aree destinate all'ospitalità in spazi aperti previsti dalla L.R. n. 8 del 28/12/2009 per la Disciplina delle attività agrituristiche, è preclusa nei sistemi PAE1, PAE8, PAE9, PAE10 e PAE12. Nelle aree ove è possibile svolgere l'attività di ospitalità in spazi aperti, non sono ammesse trasformazioni dei suoli quali nuova viabilità, scavi e riporti e pavimentazioni. Sono esclusi comunque i resedi dei BSA valutati di valore eccezionale.

8. Nel territorio rurale è vietata la realizzazione di nuovi alberghi, anche mediante la richiesta di cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente, la disciplina relativa all'attività ricettiva di "albergo diffuso" di cui alla Legge regionale 27 novembre 2013, n. 71, è recepita esclusivamente per quei beni individuati come "aggregati" e "BSA" dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente, salvo prescrizioni particolari indicate nelle tavole RU2 ed RU3.

9. È vietata la realizzazione di volumi sotterranei diversi dalle cantine e dai volumi tecnici. È consentita, ad esclusione dei resedi di valore eccezionale, la realizzazione di parcheggi a scomparsa, nella misura massima di un posto auto per unità immobiliare o di parcheggi sotterranei utilizzando preesistenti salti di quota, individuati da muri a retta o da scarpate con pendenza minima 1:1 e la viabilità esistente, in assenza di risagomature di versanti. Sono consentite limitate modifiche alla viabilità esistente.

10. La realizzazione di trasformazioni edilizie, urbanistiche ed infrastrutturali nel territorio rurale non previste dal RU e proposte da soggetti pubblici, è subordinata ad uno specifico accordo di pianificazione che accerti il rispetto delle prestazioni non negoziabili definite nella Parte II, Titolo I del PS, nonché la coerenza sostanziale con la disciplina del PS e del RU.

11. È da considerarsi come attivià compatibile con il territorio rurale la predisposizione di aree di sepoltura di animali d'affezione, di peso non superiore a 70 Kg. Tali aree sono ammissibili nel territorio rurale, ad esclusione dei sistemi PAE1, PAE8, PAE9, PAE10 e PAE12, prevedendo una fascia di rispetto della consistenza di almeno 200 m dal perimetro dell'area di sepoltura, da rispettare anche in presenza o per la realizzazione di pozzi idropotabili. L'area di sepoltura e la fascia di rispetto dovranno insistere su terreni di proprietà o nella disponibilità del richiedente. Le aree di sepoltura degli animali d'affezione, esclusa la fascia di rispetto, non devono superare la dimensione massima di 3.000 mq. Le trasformazioni edilizie, da realizzarsi all'interno dell'area di sepoltura animali d'affezione, saranno definite con uno specifico Regolamento Comunale da approvare. Tali interventi potranno essere attivati tramite PAPMAA esclusivamente da parte di aziende con le superfici minime definite dal PTCP.

12. Qualsiasi edificazione nel territorio rurale dovrà sottostare a quanto previsto dall'articolo 158 comma 2.

Art. 149 Riferimenti per la disciplina del territorio rurale

1. Le trasformazioni edilizie ed urbanistiche sono attuate in coerenza con la disciplina del PS e con le specificazioni contenute nel RU, redatte in applicazione del Titolo IV, Capo II della Legge Regionale Toscana 1/2005, del DPGR n. 5/R/2007 e della disciplina PIT e del PTCP.

2. Per quanto concerne i contenuti del PS, la gestione del territorio rurale e le eventuali trasformazioni edilizie ed urbanistiche disciplinate dal RU assicurano la coerenza con:

  • - le prestazioni non negoziabili assegnate alle Invarianti (art. 39, 40, 43 e 44 nelle NTA del PS), riferite alla tavola C.5.01 del PS;
  • - lo Statuto dell'acqua, che definisce obiettivi, prestazioni e discipline inerenti la tutela degli acquiferi ed il rischio idraulico, riferite rispettivamente alle tavole C.3.2.04 del PS ed RU4 del RU;
  • - lo Statuto del suolo, che definisce obiettivi, prestazioni e discipline inerenti le pericolosità geomorfologiche e sismiche contenute nelle tavole RU5 ed RU6 del RU;
  • - lo Statuto degli ecosistemi e del paesaggio, che definisce obiettivi, prestazioni e discipline per la coevoluzione della funzionalità ecosistemica e della struttura paesaggistica, riferite alle tavole C.5.02 e C.5.03 e riassunta nei successivi artt. da 150 a 153;
  • - lo Statuto delle reti, che definisce obiettivi e prestazioni per il sottosistema delle strade vicinali (art. 109, commi 3 e 4 del PS) riferiti alla tavola C.5.06. e per la progettazione delle fasce di ambientazione (art. 117 del PS);
  • - le misure di tutela per le aree archeologiche di cui all'art. 138 del PS e all'art. 176 del RU.

Art. 150 Sistema di fondovalle (PAE1, PAE2, PAE3)

1. Nei sottosistemi ambientali appartenenti al Sistema di fondovalle dovranno essere messe in atto le seguenti azioni:

  • - incrementare la consistenza e la continuità dei boschi igrofili ed in generale della vegetazione autoctona, anche utilizzando aree marginali, residue od abbandonate;
  • - mantenere, ed ove possibile ripristinare, la maglia agraria originaria della bonifica (struttura gerarchizzata dei canali paralleli od ortogonali al corso d'acqua principale) o comunque la rete scolante, reintroducendo elementi vegetali, lineari di suddivisione dei campi e lungo i fossi (siepi, filari, alberate, etc.).

2. I PAPMAA redatti da aziende ricadenti in tutto od in parte in questo Sistema di Paesaggio assumono come interventi di miglioramento ambientale una o più delle azioni di cui al comma precedente. In particolare, lo sviluppo della vegetazione igrofila può essere favorito attraverso la cessazione delle coltivazioni lungo una fascia di almeno 10 m. di spessore misurata a partire dal limite delle formazioni igrofile esistenti o, in loro assenza, di 15 m. a partire dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua.

3. Gli interventi di restauro e recupero ambientale promossi da soggetti pubblici o privati, assumono come azioni prioritarie il miglioramento della continuità ambientale e quelle descritte al comma 1.

4. Il sottosistema di Pian del Lago (PAE 1), in considerazione delle eccezionali caratteristiche del paesaggio derivante dalle bonifiche settecentesche e della vulnerabilità degli acquiferi soggiacenti, deve essere mantenuto integro ed inedificato senza previsioni di trasformazioni edilizie ed urbanistiche. Non è pertanto consentita la realizzazione di nuove residenza rurali o annessi agricoli anche tramite PAPMAA.

5. Nel sottosistema delle Pianure alluvionali (PAE 2) deve essere promossa la costituzione di parchi fluviali pubblici o aperti alla fruizione pubblica che associno finalità di protezione collegate alla conservazione della vegetazione autoctona con funzioni ricreative e di connessione tra insediamenti urbani e produttivi. È ammessa la realizzazione di annessi rurali tramite PAPMAA con le modalità di cui all'art. 158 delle presenti norme.

6. Nel sottosistema delle Alluvioni collinari ( PAE 3) è ammessa la realizzazione di annessi rurali tramite PAPMAA con le modalità di cui all'art. 158 delle presenti norme.

Art. 151 Sistema delle crete (PAE4, PAE5, PAE6)

1. Nei sottosistemi ambientali appartenenti al sistema delle Crete dovranno essere messe in atto le seguenti azioni:

  • - ampliare la consistenza delle aree con presenza di fitocenosi autoctone (boschi e cespuglieti), anche utilizzando aree marginali, residue od abbandonate;
  • - favorire la presenza negli impluvi di elementi di vegetazione riparia in continuità con i Paesaggi del Fondovalle;
  • - limitare l'ubicazione di colture legnose introdotte dalla disciplina europea agli impluvi o ai versanti lontani da nuclei edilizi e non adiacenti alle colline sabbiose;
  • - ridurre, nelle fasce collinari, la dimensione dei campi a seminativo, reintroducendo elementi divisori come siepi e filari, disposti in modo da garantire sia la stabilità dei versanti che la continuità della rete ecologica;
  • - migliorare la qualità percettiva degli insediamenti di crinale, sia attraverso la tutela della maglia fitta del promiscuo sui ripiani sia attraverso la modifica delle alterazioni indicate nella tavola C.5.03 del Piano Strutturale.

2. I PMAA redatti da aziende ricadenti in tutto o in parte in questo Sistema di Paesaggio assumono come interventi di miglioramento ambientale una o più delle tipologie di cui al comma 1. In particolare:

  • - limitando, ai fini del restringimento della maglia dei campi, l'estensione unitaria ad un massimo di ha. 15;
  • - ripristinando le colture arboree sui crinali in prossimità degli edifici;
  • - creando boschetti autoctoni isolati in posizione di crinale;
  • - arretrando le arature e le semine di almeno 5 m da ogni lato dell'impluvio al fine di favorire l'incremento della vegetazione naturale negli impluvi e l'affermazione dei processi evolutivi naturali.

3. Gli interventi di ripristino e recupero ambientale promossi da soggetti pubblici o privati, assumono come azioni prioritarie quelle indicate nel precedente comma 1.

4. Sia nel sottosistema delle Crete dell'Arbia (PAE 4) che in quelli delle crete di San Miniato (PAE 5) e delle crete di San Martino (PAE 6) è ammessa la realizzazione sia di annessi che di case rurali tramite PMAA con le modalità di cui agli artt. 158 e 159 delle presenti norme.

5. Salvo imperativi tecnici, da dimostrarsi esplicitamente, le residenze rurali e gli annessi richiesti attraverso i PMAA saranno realizzati in corrispondenza dei ripiani sommitali dei crinali, con esclusione dei versanti e degli impluvi.

6. Nel sottosistema delle crete di San Miniato si dovrà perseguire l'attenuazione della presenza degli incolti attraverso la ripresa delle attività colturali, oppure, in alternativa facilitandone l'evoluzione in aree boscate.

7. Nel sottosistema delle crete di San Martino gli obiettivi da perseguire sono l'attenuazione della presenza degli incolti ed il ripristino degli assetti agrari, anche al fine di contestualizzare la presenza delle infrastrutture viarie di fondovalle e l'edificato compatto collinare.

Art. 152 Sistema delle Colline sabbiose (PAE7, PAE8, PAE9, PAE10, PAE11)

1. Nei sottosistemi ambientali appartenenti al sistema delle Colline sabbiose dovranno essere messe in atto le seguenti azioni:

  • - incrementare la consistenza della vegetazione autoctona, operando con modalità differenziate negli impluvi e nei versanti ed ove possibile in contiguità con l'attuale distribuzione delle compagini boschive;
  • - assicurare il mantenimento di un elevato livello di qualità delle relazioni percettive tra insediamenti antichi e recenti, e contesto paesaggistico, tenendo conto della particolare rappresentatività e tipicità di questo Sistema di Paesaggio;
  • - favorire la presenza delle colture arboree, in particolare di olivo, sui ripiani e in generale vicino agli edifici, storici e non, allineati o sparsi lungo i crinali, contrastando i fenomeni di espansione dei seminativi e delle aree incolte;
  • - tutelare i terrazzamenti e le sistemazioni agrarie tradizionali tramite la manutenzione ed il risarcimento;
  • - estendere le forme di fruizione pedonale e ciclabile dei paesaggi agrari di maggiore qualità.

2. I PMAA redatti da aziende ricadenti in tutto od in parte in questo sistema di paesaggio assumono come interventi di miglioramento ambientale una o più delle tipologie di cui al comma 1. Inoltre, le recinzioni murarie dovranno essere sostituite con siepi ed alberature ad esclusione delle recinzioni facenti parte del patrimonio storico. Gli elementi di verde dovranno essere scelti tra specie autoctone. L'articolazione delle superfici coltivate con vigneti a maglia larga avverrà perseguendo una dimensione dei campi inferiore a 5 ha. I seminativi ed i vigneti in pendenza potranno essere sottoposti a riconversione colturale.

3. Gli interventi di ripristino o restauro ambientale, promossi da soggetti pubblici e privati, assumono come azioni prioritarie l'eliminazione degli incolti nelle aree limitrofe agli insediamenti storici murati, nonché gli interventi di cui al precedente comma 1.

4. Nel sottosistema dei Crinali delle strade Massetana e Grossetana (PAE 7) è ammessa la realizzazione sia di annessi che di case rurali tramite PMAA con le modalità di cui agli artt. 158 e 159 delle presenti norme. In questo sottosistema si dovrà favorire l'incremento della consistenza della vegetazione autoctona oppure, in alternativa, il recupero delle fitocenosi arboree. Si dovrà altresì incentivare la riconversione a colture arboree degli incolti e dei seminativi sui versanti sabbiosi.

5. Nel sottosistema dei Crinali di Belcaro, Agostoli e Monastero (PAE 8) è ammessa, tramite PMAA, esclusivamente la realizzazione di annessi rurali con le modalità di cui all'art. 158 delle presenti norme. In questo sottosistema si dovrà incentivare la manutenzione degli assetti agricoli e la riconversione dei seminativi, nonché la promozione dell'oliveto intorno agli edifici storici e nei versanti sabbiosi. Si dovrà inoltre assicurare particolare tutela dei ripiani sabbiosi corrispondenti ai crinali e ai versanti visibili da Siena, conservando la qualità degli assetti edilizi e delle pertinenze.

6. Nel sottosistema dello Sperone di Siena (PAE 9) è ammessa, tramite PMAA, esclusivamente la realizzazione di annessi rurali con le modalità di cui all'art. 158 delle presenti norme. In questo sottosistema si dovrà incentivare la riconversione colturale dei seminativi e dei vigneti in pendenza, la manutenzione degli assetti agricoli, la eliminazione degli incolti.

7. Nel sottosistema dei Crinali dell'Osservanza, Vignano e Santa Regina (PAE 10) è ammessa, tramite PMAA, esclusivamente la realizzazione di annessi rurali con le modalità di cui all'art. 158 delle presenti norme. In questo sottosistema si dovrà incentivare la manutenzione degli assetti agricoli e la riconversione dei seminativi, nonché la promozione dell'oliveto intorno agli edifici storici e nei versanti sabbiosi. Si dovrà altresì assicurare particolare tutela dei ripiani sabbiosi corrispondenti ai crinali e ai versanti visibili da Siena, conservando la qualità degli assetti edilizi e delle pertinenze.

8. Nel sottosistema delle Colline del Bozzone (PAE 11) è ammessa la realizzazione sia di annessi che di case rurali tramite PMAA con le modalità di cui agli artt. 158 e 159 delle presenti norme. In questo sottosistema si dovrà incentivare la riconversione degli incolti e dei seminativi sui versanti sabbiosi, la coltivazione dell'oliveto intorno agli edifici storici e nei versanti sabbiosi, nonché la coltivazione del vigneto in forme appropriate alla morfologia. Si dovrà inoltre favorire l'ampliamento della consistenza della vegetazione autoctona, assicurandone la connettività con la vegetazione igrofila. Sarà infine da evitare la separazione fisica e visiva tra il resede degli edifici ed il territorio circostante.

Art. 153 Sistema dei rilievi calcarei (PAE12)

1. Nel sistema dei rilievi calcarei (PAE 12) dovranno essere messe in atto le seguenti azioni:

  • - orientare la gestione dei boschi verso assetti caratterizzati da elevata naturalità e da elevata diversità biologica e strutturale;
  • - tutelare i boschi antichi e gli esemplari vetusti;
  • - mantenere le radure quali elementi di diversificazione del mosaico ambientale e come punti di vista privilegiati.

2. I PMAA redatti da aziende ricadenti in tutto od in parte nel paesaggio dei Rilievi Calcarei assumono, come intervento di miglioramento ambientale oltre alle azioni di cui al comma 1, l'allungamento dei turni di ceduazione.

3. Gli interventi di ripristino o restauro ambientale, promossi da soggetti pubblici e privati, assumono come azioni prioritarie la tutela degli habitat rari e la gestione con finalità naturalistiche delle formazioni boschive mature.

4. Gli interventi finalizzati a favorire la fruizione naturalistica e ricreativa sono da prevedersi anche nell'ambito di un progetto unitario esteso all'intero SIR 89 "Montagnola senese", da concordarsi con i Comuni interessati. La tutela delle aree di elevata qualità ambientale dovrà essere coniugata con le forme di fruizione proprie di un parco urbano territoriale.

5. Nel sistema dei rilievi calcarei (PAE 12) è ammessa, tramite PMAA, esclusivamente la realizzazione di annessi rurali con le modalità di cui all'art. 158 delle presenti norme.

Art. 154 Prescrizioni generali per gli interventi di sistemazione agraria

1. Nelle aree a morfologia collinare, al fine di limitare l'erosione superficiale e il dilavamento dei suoli, è da privilegiare l'adozione di modalità di aratura a girapoggio.

2. Nei terreni sovrastanti o prospicienti strade di qualunque categoria, al fine di evitare il ruscellamento delle acque su aree pubbliche o di uso pubblico, i nuovi impianti o reimpianti arborei eseguiti a "rittochino" devono prevedere il rilascio di una striscia di terreno lavorabile in senso ortogonale alla linea di massima pendenza di almeno ml. 10.00 a partire dal ciglio superiore della strada, fatti salvi i progetti che evidenzino, attraverso elaborati specifici, l'impossibilita' al verificarsi degli eventi sopra menzionati.

3. Sono vietate le lavorazioni del terreno nella fascia di distanza di ml. 5.00 dalle strade statali, provinciali e comunali, di ml. 2.00 dalle altre strade pubbliche e d'uso pubblico.

4. Nei terreni con pendenza superiore al 35% sono vietate le trasformazioni colturali che prevedano, l'introduzione di ordinamenti soggetti a arature annuali del suolo.

Art. 155 Prescrizioni generali per la tutela dei corsi d'acqua

1. Sono vietate le manomissioni o modificazioni degli alvei e delle sponde, escluse quelle necessarie per interventi finalizzati alla regolazione del regime idrico.

2. Il restauro delle opere idrauliche esistenti deve prevedere soluzioni progettuali che garantiscano la continuità del flusso idrico e deve essere realizzato utilizzando i materiali preesistenti o proponendo nuove soluzioni che introducano legno, pietrame assestato, vegetazione viva.

3. Gli interventi di regimazione in alveo devono garantire il più possibile la continuità idrica, anche nei periodi di portata minima, e devono inoltre favorire la migrazione e lo spostamento della fauna ittica prevedendo idonee scale di monta.

Art. 156 Aree a vocazione estrattiva (cave e bacini)

1. Ai fini di una adeguata programmazione dell'attività estrattiva di materiali per usi industriali e di materiali ornamentali storici, nel rispetto della L.R. 78/1998 e sulla base delle indicazioni contenute nel P.R.A.E.R. e nel P.A.E.R.P., le aree a vocazione estrattiva (cave e bacini) sono individuate e normate nel RU.

2. Strumento d'intervento: intervento edilizio diretto previa autorizzazione comunale per l'attività estrattiva ed il ripristino morfologico ai sensi della L.R. 78/1998.

3. Il progetto di coltivazione e recupero ambientale e/o le richieste di autorizzazione per lotti dovranno contenere il "Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti", ai sensi del DPGRT 46/R/2008, privilegiando il riutilizzo di tali acque nel ciclo produttivo, al fine di limitare allo stretto necessario i prelievi di acque superficiali e sotterranee, nonché l'apposito "Piano di Gestione dei Rifiuti", redatto ai sensi delle vigenti normative in materia.

4. I materiali utilizzati per il ripristino morfologico delle cave dovranno essere privi di sostanze contaminanti per la destinazione urbanistica agricola, coerenti con i requisiti previsti dall'art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e preventivamente autorizzati.

5. Relativamente alle cave di pianura (comprese quelle di prestito) i materiali utilizzati per il ripristino morfologico dovranno essere conformi a quanto definito nelle specifiche tecniche qui di seguito riportate:

  1. a) Terre con Coefficiente di Permeabilità di valore maggiore o uguale a K = 10 -5 m/sec, misurata nel sito di produzione, attraverso una delle prove di permeabilità previste dalla normativa e contenute entro le Raccomandazioni AGI 1977;
  2. b) Terre con Coefficiente di Permeabilità di valore maggiore o uguale a 10 -6 m/sec (misurata nel sito di produzione, attraverso una delle prove di permeabilità previste dalla normativa e contenute entro le Raccomandazioni AGI 1977) ma con percentuale di argilla (2 micron) inferiore o uguale al 10% del passante, misurata attraverso una analisi di sedimentazione;

oppure:

  1. c) Terre con percentuale di passante al setaccio D200 minore o uguale al 50% del totale, ovvero con quantità di sabbia o di altro materiale più grossolano (diametro 0.074 mm o superiore) di almeno il 50%;
  2. d) Terre con percentuale di passante al setaccio D200 fino ad un massimo del 60% , ovvero con quantità di sabbia o di altro materiale più grossolano (diametro 0.074 mm o superiore) di almeno il 40%, purché la percentuale di argilla (2 micron) sia inferiore o uguale al 10 % del passante.

6. La destinazione urbanistica successiva alla fase di ripristino tornerà ad essere quella agricola.

7. Le cave presenti nel territorio comunale sono:
Cava in località Monsindoli (932-I6A)
La cava è ubicata nei depositi argillosi del Pliocene. Il materiale oggetto dell'escavazione consiste in argille destinate alla produzione di materiale laterizio. Il fabbisogno di suddetto materiale non è attualmente coperto da altre cave presenti nel territorio comunale.

  • - Il piano di coltivazione deve preferibilmente prevedere l'escavazione per spianamenti orizzontali;
  • - Le scelte progettuali nonché i criteri ed il metodo di coltivazione e di ripristino devono tenere conto della suddivisione in lotti dell'area. Tale suddivisione deve garantire la migliore organizzazione dell'attività estrattiva, anche sotto l'aspetto ambientale, sia nella fase di coltivazione che in quella di ripristino;
  • - L'attività di escavazione deve essere accompagnata da un'attenta gestione della rete di smaltimento delle acque, in quanto, per la naturale scarsa permeabilità dei terreni oggetto di sfruttamento, il deflusso superficiale assume notevole valenza rispetto all'infiltrazione nel sottosuolo che risulta praticamente nulla;
  • - Contemporaneamente alla coltivazione del materiale argilloso, potrà essere realizzata un'attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da costruzioni e demolizioni, che risulti compatibile anche con la bassa vulnerabilità degli acquiferi dell'area in oggetto. Tale attività deve avere comunque un carattere temporaneo, legato alla durata della coltivazione della cava;
  • - Al fine di ricondurre l'area, al termine della coltivazione, all'uso originario del suolo, particolare cura ed attenzione deve essere posta nella conservazione dello strato superficiale, in quanto allo stato naturale si presenta di limitato spessore e scarsamente evoluto, e per tali motivi di notevole importanza;
  • - La morfologia della zona, conseguente al recupero ambientale dell'area escavata, dovrà raccordarsi con il paesaggio delle colline circostanti inalterate che presentano moderate pendenze.
  • - Il P.A.E.R.P individua in tale località anche una porzione di cava dismessa; l'area dovrà essere oggetto di recupero ambientale e morfologico da effettuare sulla base di un progetto di ripristino preventivamente autorizzato.

Cava in località Rondinella (932-II0 e 932-III0)
La cava è ubicata nei depositi fluviali, talvolta anche terrazzati, riferibili al Quaternario. Il materiale oggetto dell'escavazione consiste in inerti quali ghiaia e sabbia. Il fabbisogno di suddetto materiale a livello di territorio comunale non è garantito dalla attuale produzione locale. L'area destinata ad attività estrattiva è composta da due porzioni separate.

  • - L'escavazione dell'area 932-II0 dovrà procedere secondo il progetto di coltivazione e recupero ambientale approvato con conferenza dei servizi in data 20.12.2005, da attuarsi per lotti successivi tramite apposite autorizzazioni;
  • - Per l'escavazione dell'area 932-III0 deve essere predisposto apposito progetto di coltivazione e recupero ambientale organizzato secondo lotti funzionali;
  • - Contemporaneamente alla coltivazione dell'inerte fluviale, potrà essere realizzata un'attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da costruzioni e demolizioni, da prevedersi con macchinari ed opere accessorie atti ad evitare il rischio di inquinamento della falda, dato che si tratta di un'area sensibile di classe 2. Tale attività avrà comunque un carattere temporaneo, legato alla durata della coltivazione della cava.

Area di reperimento materiali storici il località Lecceto (ST 932 IV 15)
La cava è ubicata nel giacimento del Calcare Cavernoso (detto "pietra da torre"). Si tratta di un'area estrattiva dismessa adibita al reperimento di materiali lapidei di interesse storico da impiegare per opere architettoniche e restauro di monumenti.

  • - L'estrazione del materiale lapideo deve essere di volta in volta valutata e autorizzata ai sensi della L.R. 78/1998 in base a specifico progetto di coltivazione e recupero ambientale da cui derivi la quantità di materiale da estrarre e le modalità di escavazione e ripristino in base alle effettive esigenze delle opere ed interventi di recupero dei beni d'interesse storico ed alle indicazioni e prescrizioni della competente Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
  • - L'estrazione di materiale storico non deve contrastare con il progetto di ripristino morfologico dell'area estrattiva dismessa.

Capo II La redazione dei programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo e ambientale (PMAA) e la disciplina della nuova edificazione ad uso rurale

Art. 157 Modalità per la redazione dei PMAA

1. La realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e/o nuovi annessi agricoli, deve essere richiesta, mediante PMAA, in coerenza con l'art. 130 delle NTA del PS, dimostrando:

  • - di possedere i requisiti di legge, compresa la disponibilità delle superfici fondiarie minime indicate dal PTCP;
  • - la loro necessità a fini produttivi;
  • - la indisponibilità di provvedervi attraverso il recupero ed il riuso di edifici esistenti.

2. La possibilità di realizzare nuovi edifici rurali ad uso abitativo è consentita esclusivamente nei territori ricadenti nei Sottosistemi di paesaggio delle Crete dell'Arbia, delle Crete di San Miniato, delle Crete di San Martino, dei Crinali di via Massetana e Grossetana, delle Colline del Bozzone così come delimitati nelle tavole RU3.

3. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è consentita in tutti i Sottosistemi di paesaggio ad eccezione di quello di Pian del Lago.

4. Hanno valore di piano attuativo i PMAA che prevedono operazioni di recupero o di nuova edificazione pari o superiore a 1.000 mq di SUL oppure ai 3000 mc.

Art. 158 Annessi agricoli di nuova costruzione previsti dal PAPMAA

1. La localizzazione puntuale dell'annesso agricolo deve essere coerente con la disciplina dello Statuto del suolo e dello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio.

2. Nella collocazione e nel dimensionamento di nuovi annessi agricoli richiesti tramite PAPMAA, posti all'interno delle aree di pertinenza paesaggistica dei BSA del PTCP così come delimitate nelle tavole RU3 e PS C.5/02 - Sistemi e Sottosistemi del Paesaggio, sono da rispettare le norme di riferimento di cui all'articolo 13.13 e 13.14 del PTCP vigente. In tutto il territorio agricolo è altresì prescritto il rispetto dei seguenti criteri per la collocazione e dimensionamento di nuovi annessi agricoli richiesti tramite PAPMAA:

  • - collocazione dell'annesso in posizione tale da non interferire con i punti di vista privilegiati di BSA;
  • - la collocazione di nuovi edifici non deve interferire fisicamente o percettivamente con elementi significativi di resede di BSA quali giardini disegnati, viali alberati, giardini murati, boschetti ornamentali, limonaie;
  • - collocazione all'esterno delle eventuali tessiture agrarie di pregio (ciglionamenti, terrazzamenti, sistemazioni idrauliche in generale, filari tradizionali e alberate) la cui presenza sia stata accertata attraverso una lettura puntuale degli "Elementi della tessitura agraria da tutelare" indicati nelle tavole RU2;
  • - comparazione sistematica di ipotesi localizzative alternative (almeno due), basate su una ricostruzione accurata dello stato di fatto e dello stato modificato;
  • - previsione di misure di mitigazione di eventuali impatti visivi;
  • - privilegiare la collocazione in prossimità di annessi agricoli preesistenti, razionalizzando l'utilizzo della viabilità di accesso e dei piazzali già in uso;
  • - privilegiare il recupero, la rifunzionalizzazione e l'eventuale ampliamento di annessi recenti, precari o comunque sottoutilizzati;
  • - adottare forme e volumetrie dimensionalmente compatibili con quelle preesistenti, anche articolandole in più edifici;
  • - nel caso di nuove costruzioni collocate in posizione di margine rispetto all'edificato esistente, deve essere garantita verso l'esterno, salvo dimostrata impossibilità, una fascia di coltivazioni arboree della larghezza minima di ml. 15;
  • - nel caso di insediamenti lungo strada, la collocazione di nuovi edifici curerà di non restringere le visuali trasversali percepibili dall'asse di attraversamento;
  • - rispetto delle prescrizioni di cui ai seguenti commi da 3 a 8.

3. Salvo motivi tecnici, da dimostrare in sede di PAPMAA, gli annessi agricoli possono avere una altezza massima di 4 m. in gronda. La progettazione dell'annesso agricolo deve garantire il suo inserimento nel contesto con alterazioni limitate alla semplice realizzazione della nuova volumetria. A tal fine devono essere limitati al massimo sbancamenti, movimenti di terra, abbattimento di alberi, siepi, muri a retta, alterazioni di sistemazioni agrarie od idrauliche preesistenti. Le sistemazioni esterne devono tener conto dei dislivelli naturali e delle cortine di verde preesistenti e devono utilizzare essenze locali per siepi, filari, pergolati. Gli accessi devono utilizzare sentieri o viabilità preesistenti limitando al massimo l'apertura di nuovi percorsi.

4. Gli annessi agricoli fuori terra sono realizzati preferibilmente con coperture inclinate a una o due falde.

5. È consentita la chiusura delle aperture con sportelloni, cancelli, inferriate, graticciate di mattoni (salti di gatto). L'altezza minima del davanzale delle finestre deve essere di ml 1,70 dal piano di calpestio. Per annessi agricoli di grande dimensione superiori a 200 mq di SUL, è consentita la copertura con solaio piano ove questo sia ricoperto da terreno vegetale o da pannelli solari o fotovoltaici.

6. Le cantine parzialmente o totalmente interrate devono tener conto in maniera appropriata della configurazione morfologica e funzionale del contesto, riducendo al minimo le alterazioni del terreno ed utilizzando convenientemente pendii, dislivelli, sistemazioni agrarie esistenti (muri a retta, scarpate, mura di contenimento o recinzione, etc.), anche al fine di limitare la consistenza e la visibilità delle rampe di accesso carrabili e dei nuovi fronti di costruito. Le dimensioni delle superfici esterne (spazi di manovra, accessi e collegamenti con i locali di servizio ecc.) devono essere contenute e deve essere curata in modo specifico la loro finitura. Deve essere privilegiato l'utilizzo della viabilità esistente e gli sbancamenti devono essere limitati allo strettamente necessario al sistema produttivo aziendale, utilizzando nelle trasformazioni morfologiche opere di reinserimento del contesto. Le strutture fuori terra delle cantine devono essere contestualizzate con le parti interrate e con il resede.

7. L'eventuale illuminazione e/o climatizzazione dell'annesso deve utilizzare, in tutto od in parte, forme di energia rinnovabile.

8. Gli annessi destinati all'allevamento degli animali od agli allevamenti sono collocati ad una distanza non inferiore a 30 ml dalle strade di transito e a 40 ml dalle case di abitazione.

Art. 159 Caratteristiche degli edifici rurali ad uso abitativo di nuova costruzione

1. I nuovi edifici rurali ad uso abitativo avranno una SUL massima di mq. 130, distribuita su un unico livello. L'eventuale piano terra potrà essere adibito ad annessi e garage.

2. Nel caso di fondi già edificati, la nuova costruzione deve essere ubicata in prossimità dell'edificio o edifici esistenti, possibilmente con un lato parallelo a quest'ultimo.

3. La forma dell'edificio deve essere il più possibile compatta e regolare con prevalenza dei pieni sui vuoti, finestre e porte di dimensioni tradizionali, coperture a falda in laterizio con pendenza massima del 30%, a padiglione o a capanna con esclusione di terrazze a tasca, finestre a raso, balconi in aggetto e corpi sporgenti in aggetto. Le finiture di facciata devono essere in intonaco civile o muratura a faccia vista. È vietato l'uso di materiali plastici.

4. ABROGATO

5. Nella localizzazione del manufatto si dovrà valutare il suo corretto inserimento nel contesto, assumendo come riferimenti i medesimi criteri esplicitati nel precedente art.158, comma 2.

6. Gli interventi di nuova edificazione e di demolizione con ricostruzione di edifici rurali ad uso abitativo devono inoltre seguire questi criteri generali:

  • - distanza minima dalla strada poderale ml. 5, massima ml. 15, distacco da edifici esistenti di almeno ml. 10;
  • - utilizzo minimo di nuove recinzioni, comunque da realizzare con paletti e rete metallica a maglia sciolta, accompagnata da schermature di tipo arbustivo con essenze da selezionare tra quelle indicate nell'art. 107 delle presenti NTA;
  • - un solo accesso carrabile; per le aree di pertinenza immediata devono essere utilizzate terra battuta, pavimentazioni tradizionali, pavimentazioni con materiali nuovi cromaticamente idonei, senza uso di asfalto o massetti di calcestruzzo.

Art. 160 Realizzazione di nuovi annessi agricoli da parte di aziende prive delle superfici fondiarie minime

1. La realizzazione di nuovi annessi agricoli di cui all'art. 73, comma 5 della LR 65/2014 e s.m.i. da parte di aziende prive delle superfici fondiarie minime stabilite dal PTCP non è soggetta alla presentazione di PAPMAA.

2. La realizzazione dei nuovi annessi agricoli di cui al precedente comma è ammessa nel rispetto:

  • - delle condizioni fissate da Regolamento Regionale di attuazione riguardante il territorio rurale;
  • - delle prescrizioni di cui all'art. 158, comma 2.

3. Nelle aziende prive delle superfici fondiarie minime stabilite dal PTCP non è ammessa la realizzazione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive.

Art. 161 Installazione di manufatti precari per l'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli

1. La realizzazione dei manufatti precari di cui all'art. 78 della L.R. 65/2014 e s.m.i. è consentita nel rispetto delle prescrizioni e dei seguenti parametri dimensionali e localizzativi:

  • - la realizzazione è consentita esclusivamente nel territorio rurale con esclusione dei sottosistemi di Pian del Lago e delle Pianure alluvionali di cui alla tavole di RU siglate rispettivamente come PAE 1 e PAE 2;
  • - costruzione in legno appoggiata al suolo (senza fondazioni) e tetto a due falde coperto in legno, laterizi oppure con rame o guaina ardesiata. È consentita la realizzazione della copertura integrata con pannelli fotovoltaici;
  • - pareti esterne ed infissi eventualmente verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure, verdi o marroni;
  • - superficie massima coperta di mq. 15 e altezza massima in gronda di ml. 2,4;
  • - assenza di impianti idrici e di illuminazione esterna;
  • - divieto di realizzare nuove viabilità di accesso e nuove palificazioni per l'approvvigionamento elettrico; eventuale illuminazione interna potrà essere alimentata con impianto fotovoltaico ;
  • - divieto di realizzare nuove recinzioni oppure di abbattere alberi.

2. La realizzazione dei manufatti è vincolata al mantenimento dell'attività agricola esercitata da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo.
La realizzazione è subordinata alla preventiva verifica dell'assenza di altri manufatti.

3. Il richiedente, per la realizzazione del manufatto, dovrà dichiarare:

  • - le motivate esigenze di realizzazione dell'annesso o manufatto;
  • - la consistenza del fondo agricolo ove sarà realizzato il manufatto, che dovrà risultare di superficie minima di 3000 mq.
  • - le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, in conformità ai criteri, qualora applicabili, di cui all'art. 158, co. 2 delle presenti NTA.

4. La realizzazione dei manufatti è subordinata alla preliminare sottoscrizione da parte del proprietario-richiedente di un atto unilaterale d'obbligo avente ad oggetto l'impegno alla rimozione dell'annesso o del manufatto in caso di cessazione dell'attività agricola, degrado del manufatto dovuto all'incuria, realizzazione di ulteriori manufatti e/o di recinzioni metalliche, accertamento di usi residenziali, ancorché saltuari o temporanei o nel caso di trasferimento della proprietà di tutto o parte del fondo su cui insiste.

5. Al fine di allevare cavalli è consentita alle condizioni di cui allo specifico regolamento regionale, l'istallazione di manufatti precari senza che sia modificata la morfologia dei luoghi.

6. La realizzazione dei manufatti precari di cui al comma 4 può essere richiesta dai proprietari del terreno e dei cavalli ed è consentita nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 158 comma 2 alinea da 1 a 6, e dei seguenti parametri dimensionali e localizzativi:

  • - la realizzazione è consentita esclusivamente nel territorio rurale con esclusione dei sottosistemi di Pian del Lago e delle Pianure alluvionali di cui alla tavole di RU siglate rispettivamente come PAE 1 e PAE 2; la realizzazione è consentita inoltre nelle aree Ve di cui all'art. 106 e, qualora consentito dalle normative igenico-sanitarie vigenti, nei resedi dei BSA collocati sia in ambito urbano che rurale;
  • - costruzione in legno, eventualmente con struttura metallica, appoggiata al suolo (senza fondazioni). Eventuali pavimenti non potranno essere realizzati con una soletta di cemento direttamente appoggiata a terra. La copertura potrà essere realizzata sia a pendenza singola che doppia, in legno, laterizi oppure con rame o guaina ardesiata;
  • - a copertura delle porte di accesso potrà essere previsto uno sporto di gronda non superiore ad un metro;
  • - pareti esterne ed infissi eventualmente verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure, verdi o marroni;
  • - superficie massima di mq. 15 per ogni 5000 mq. di terreno e comunque fino ad un massimo di 90 mq. (6 box comprensivi di piccoli spazi di servizio), con altezza massima in gronda di ml. 2,50;
  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo e/o impianti collegati all'acquedotto pubblico nonché quelli di illuminazione esterna;
  • - divieto di realizzare nuove viabilità di accesso e nuove palificazioni per l'approvvigionamento elettrico;
  • - eventuale illuminazione interna potrà essere alimentata con impianto fotovoltaico;
  • - divieto di abbattere alberi.

7. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 4 è vincolata al mantenimento in essere dell'attività di allevamento dei cavalli.

8. Il richiedente, per la realizzazione del manufatto, dovrà dichiarare:

  • - le motivate esigenze di realizzazione dell'annesso o manufatto;
  • - la consistenza del fondo agricolo ove sarà realizzato il manufatto, che dovrà risultare di superficie minima di 5000 mq. ed essere privo di ulteriori manufatti edilizi precari;
  • - le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, in conformità ai criteri, qualora applicabili, di cui all'art. 158, comma 2 delle presenti NTA.

9. La realizzazione dei manufatti è subordinata alla preliminare sottoscrizione da parte del proprietario o richiedente di un atto unilaterale d'obbligo avente ad oggetto l'impegno alla rimozione del manufatto precario, di cui ai commi 1 e 4, in caso di cessazione dell'attività agricola o di allevamento dei cavalli, o nel caso di trasferimento della proprietà di tutto o parte del fondo su cui insiste.

Art. 162 Installazione di manufatti precari e di serre temporanee da parte di imprenditori agricoli

1. La realizzazione di manufatti aziendali temporanei e serre per l'attività delle aziende agricole di cui all'art. 70 della LR 65/2014 e s.m.i. è soggetta alle condizioni dello specifico regolamento regionale. I manufatti di cui sopra sono ammessi in tutto il territorio rurale ad esclusione dei resedi di valore eccezionale dei BSA.

2. I manufatti dovranno avere dimensioni commisurate alle motivate esigenze produttive da dimostrare prima dell'istallazione.

3. Al fine di allevare cavalli è consentita alle condizioni di cui allo specifico regolamento regionale, l'istallazione di annessi e manufatti senza che sia modificata la morfologia dei luoghi

4. La realizzazione dei manufatti precari di cui al comma 3 è consentita nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 158 comma 2 alinea da 1 a 6, e dei seguenti parametri dimensionali e localizzativi:

  • - la realizzazione è consentita esclusivamente nel territorio rurale con esclusione dei sottosistemi di Pian del Lago e delle Pianure alluvionali di cui alla tavole di RU siglate rispettivamente come PAE 1 e PAE 2; la realizzazione è consentita inoltre nelle aree Ve di cui all'art. 106 e, qualora consentito dalle normative igenico-sanitarie vigenti, nei resedi dei BSA collocati sia in ambito urbano che rurale;
  • - costruzione in legno, eventualmente con struttura metallica, appoggiata al suolo (senza fondazioni). Eventuali pavimenti non potranno essere realizzati con una soletta di cemento direttamente appoggiata a terra;
  • - pareti esterne ed infissi eventualmente verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure, verdi o marroni;
  • - superficie massima di mq. 15 per ogni 5000 mq. di terreno e comunque fino ad un massimo di 90 mq. (6 box comprensivi di piccoli spazi di servizio), con altezza massima in gronda di ml. 2,50;
  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo e/o impianti collegati all'acquedotto pubblico nonché quelli di illuminazione esterna;
  • - divieto di realizzare nuove viabilità di accesso e nuove palificazioni per l'approvvigionamento elettrico; eventuale illuminazione interna potrà essere alimentata con impianto fotovoltaico;
  • - divieto di abbattere alberi.

5. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 3 è vincolata al mantenimento in essere dell'attività di allevamento dei cavalli.

6. Il richiedente, per la realizzazione del manufatto, dovrà dichiarare:

  • - le motivate esigenze di realizzazione dell'annesso o manufatto;
  • - la consistenza del fondo agricolo ove sarà realizzato il manufatto, che dovrà risultare di superficie minima di 5000 mq. ed essere privo di ulteriori manufatti edilizi precari;
  • - le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, in conformità ai criteri, qualora applicabili, di cui all'art. 158, comma 2 delle presenti NTA.

7. La realizzazione dei manufatti di cui ai commi 1 e 3 è subordinata alla preliminare sottoscrizione da parte dell'imprenditore di un atto unilaterale d'obbligo avente ad oggetto l'impegno alla rimozione del manufatto precario o serra in caso di cessazione dell'attività, o nel caso di trasferimento della proprietà di tutto o parte del fondo su cui insiste.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02