Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Consolidamento della Strada Comunale di Terrensano e Belcaro- approvazione del 14.01.20 (vigente)

Art. 86 Disposizioni generali

1. I servizi e le attrezzature pubbliche o di carattere collettivo, sono indicate nei successivi articoli. I servizi e le attrezzature pubbliche o di carattere collettivo, sono ammessi nei sistemi funzionali del Centro Storico (CS), delle Propaggini (PR), dell'Urbanizzato Compatto (UC) e delle Aree Miste (AM) con le limitazioni di cui agli articoli 51, 55, 60 e 71.

2. Il cambiamento di un servizio o attrezzatura pubblica con un altro, è consentito previa deliberazione del Consiglio Comunale con cui sia dimostrata una equilibrata distribuzione delle diverse tipologie di servizi e attrezzature pubbliche.

3. Il dimensionamento dei parcheggi da realizzare nella nuova edificazione o nei cambi di destinazione d'uso relativi a immobili per servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico è indicato nei successivi artt. da 87 a 99.

4. Nel sistema funzionale del Centro Storico e nelle sue articolazioni CS1, CS2 e CS3, il tipo di intervento massimo consentito è quello indicato nel relativo tessuto di appartenenza e la destinazione d'uso, individuata con specifica sigla, è da intendersi come prevalente.

Art. 87 Servizi amministrativi (Sa)

1. I servizi amministrativi comprendono gli uffici comunali, provinciali e in genere della pubblica amministrazione, i tribunali e gli archivi pubblici.

2. Nelle aree siglate Sa sono consentiti interventi fino alla RI, salvo eccezioni indicate con apposita sigla sulle tavole RU2 ed RU3, oppure particolari interventi di trasformazione indicati nella Parte III delle presenti NTA.

3. La dotazione dei parcheggi di relazione deve essere pari ad 1,5 posto auto per addetto.

Art. 88 Servizi per l'istruzione di base (Sb) e per l'istruzione superiore (Sc)

1. I servizi per l'istruzione di base comprendono asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie inferiori; quelli per l'istruzione superiore comprendono le scuole e gli istituti non dell'obbligo e sono indicati nelle tavole RU2 rispettivamente con la sigla Sb e Sc.

2. Nelle aree siglate Sb ed Sc, per il rispetto delle normative in materia di edilizia scolastica, sono consentiti per gli edifici all'interno del sottosistema funzionale del Centro Storico interventi fino alla RIa. Negli altri sottosistemi funzionali sono ammessi interventi fino alla RA di cui all'art. 33, fino al massimo complessivo di 150 mq. di SUL per l'intero edificio, salvo eccezioni indicate con apposita sigla sulle tavole RU2 ed RU3, oppure particolari interventi di trasformazione indicati nella Parte III delle presenti NTA.

3. La dotazione dei parcheggi di relazione deve essere pari a:

  • - 0,5 posto auto per insegnante + 1 posto auto per aula nei servizi Sb;
  • - 1 posto auto per insegnante + 1 posto auto per aula nei servizi Sc.

4. I servizi Sb e Sc, unitamente alle aree verdi, agli spazi pubblici e alla viabilità limitrofa sono riferimenti privilegiati per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 35 del PS, segnalati nella tavola C.5.07 "Il contributo del PRC2 al miglioramento della qualità insediativa" del PS stesso.

Art. 89 Servizi universitari (Sd)

1. I servizi universitari comprendono attrezzature didattiche e di ricerca, nonché i servizi tecnici, amministrativi, sociali e culturali connessi, comprese le residenze universitarie.

2. Nelle aree siglate Sd sono consentiti interventi fino alla RI, salvo eccezioni indicate con apposita sigla sulle tavole RU2 ed RU3, oppure particolari interventi di trasformazione indicati nella Parte III delle presenti NTA.

3. La dotazione dei parcheggi di relazione deve essere pari a 0,6 posto auto per studente.

Art. 90 Servizi culturali (Se)

1. I servizi culturali comprendono musei, biblioteche, sedi di contrada, sale per mostre ed esposizione, sale di spettacolo, cinema, teatri, auditorium.

2. Nelle aree siglate Se sono consentiti per gli edifici compresi nel sottosistema funzionale del Centro Storico interventi fino alla RIa. Negli altri sottosistemi funzionali sono ammessi interventi fino alla RA di cui all'art. 33, fino al massimo complessivo di 150 mq. di SUL per l'intero edificio, salvo eccezioni indicate con apposita sigla sulle tavole RU2 ed RU3, oppure particolari interventi di trasformazione indicati nella Parte III delle presenti NTA.

3. La dotazione dei parcheggi di relazione deve essere pari a 0,1 mq. per mq. di SUL e comunque 0,25 posto auto per posto spettatore.

Art. 91 Servizi sociali e ricreativi (Sf)

1. I servizi sociali e ricreativi comprendono sedi delle società di contrada, centri e circoli sociali, culturali e ricreativi e di volontariato, sale da ballo, discoteche, centri polivalenti, mense, ludoteche e spazi gioco-bimbi coperti.

2. Nelle aree siglate Sf sono consentiti per gli edifici compresi nel sottosistema funzionale del Centro Storico interventi fino alla RIa. Negli altri sottosistemi funzionali sono ammessi interventi fino alla RA di cui all'art. 33, fino al massimo complessivo di 150 mq. di SUL per l'intero edificio, salvo eccezioni indicate con apposita sigla sulle tavole RU2 ed RU3, oppure particolari interventi di trasformazione indicati nella Parte III delle presenti NTA.

3. La dotazione dei parcheggi di relazione deve essere pari a 0,15 mq. per mq. di SUL.

4. Qualora promossi da soggetti privati, gli interventi edilizi diretti sono accompagnati da una apposita convenzione che garantisca l'uso pubblico dell'area e delle attrezzature.

5. Il RU individua nell'ambito della Scheda Progetto TU12 Impianti sportivi Acquacalda, l'area di nuova previsione da adibirsi anche agli spettacoli viaggianti.

Art. 92 Servizi religiosi (Sg)

1. I servizi religiosi comprendono gli edifici per il culto in genere nonché le funzioni a questi connesse, quali abitazioni per il clero, oratori e locali parrocchiali, conventi.

2. Nelle aree siglate Sg sono consentiti per gli edifici compresi nel sottosistema funzionale del Centro Storico interventi fino alla RRC. Negli altri sottosistemi funzionali sono ammessi interventi fino alla RI, salvo eccezioni indicate con apposita sigla sulle tavole RU2 ed RU3, oppure particolari interventi di trasformazione indicati nella Parte III delle presenti NTA.

3. Le chiese e le cappelle, se sconsacrate ed ancorché non siglate, possono cambiare la destinazione d'uso in Is, Tc1, Tb1 ed S, purché le trasformazioni necessarie al medesimo cambio d'uso non eccedano il RRC. Nei casi di realizzazione di soppalchi, questi non devono essere collegati alle murature originali. Il cambio d'uso in residenza è ammesso purché non si apportino suddivisioni interne all'aula originaria e non si realizzino nuove aperture.

4. Nei locali annessi ai Servizi per il culto, qualora ne posseggano i requisiti, possono essere svolte attività ricreative, culturali, artistiche e di artigianato artistico nonché cambio di destinazione d'uso in Is, Tc1, Tb1 ed S.

5. La dotazione dei parcheggi di relazione deve essere pari a 1 mq. per mq. di SUL.

Art. 93 Servizi ospedalieri (Sh)

1. I servizi ospedalieri comprendono ospedali, cliniche, distretti e poliambulatori compresi i servizi connessi.

2. Nelle aree siglate Sh sono consentiti interventi fino alla RI, salvo eccezioni indicate con apposita sigla sulle tavole RU2 ed RU3, oppure particolari interventi di trasformazione indicati nella Parte III delle presenti NTA.

3. La dotazione dei parcheggi di relazione deve essere pari a 0,2 mq. per mq. di SUL e comunque 1 posto auto per posto letto.

Art. 94 Servizi per l'assistenza sanitaria (Si)

1. I servizi per l'assistenza sanitaria sono costituiti da case di riposo, residenze protette e pensionati compresi i servizi connessi.

2. Nelle aree siglate Si sono consentiti interventi fino alla RI, salvo eccezioni indicate con apposita sigla sulle tavole RU2 ed RU3, oppure particolari interventi di trasformazione indicati nella Parte III delle presenti NTA.

3. La dotazione dei parcheggi di relazione deve essere pari a 0,35 posto auto per ospite.

Art. 95 Servizi cimiteriali (Sl)

1. I servizi cimiteriali di tipo urbano o rurale, sono costituiti dal cimitero comunale del Laterino, dal cimitero monumentale della Misericordia, dal cimitero Israelitico, dal cimitero di Pieve al Bozzone, Casciano delle Masse, Colle Malamerenda, Monastero, Monsindoli, Monteliscai, S. Andrea a Montecchio, Marciano, Osservanza, Presciano, S. Regina, Terrensano, Tolfe, Val di Pugna, Valli, Vico d'Arbia, Vignano, Volte, Poggio al Vento.

2. Per le trasformazioni edilizie da realizzarsi all'interno dell'area cimiteriale, si rimanda allo specifico Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con Del. C.C. n. 51 del 7/2/2008.

3. Nelle parti storiche dei cimiteri di cui al comma 1, al fine di valorizzare gli edifici e le strutture a carattere monumentale, l'intervento edilizio massimo ammissibile è il RRC.

4. Nell'ambito delle aree cimiteriali esistenti individuate nelle tavole RU2 ed RU3, è consentita la realizzazione di eventuali parcheggi a raso a servizio dell'impianto.

5. All'interno del cimitero comunale del Laterino, è consentita la realizzazione della Sala del Commiato e del Giardino del Ricordo in vista del forno crematorio.

6. Per il cimitero monumentale della Misericordia è consentito l'ampliamento, in aderenza al corpo a valle di recente edificazione, per una SUL complessiva di mq. 1100, con altezza massima non superiore a quella del citato corpo di fabbrica esistente. La dotazione dei parcheggi di relazione deve essere pari a 0,9 mq. per mq. di SUL in ampliamento. Tali parcheggi di relazione devono essere localizzati nella zona a valle sfruttando le viabilità esistenti e limitando al massimo movimenti di terra. I terreni di margine posti ad est sud-est dell'area cimiteriale devono essere piantumati, con sistemazione a filare, con cipressi tipici della campagna toscana (Cupressus sempervirens L.).

7. I cimiteri censiti come BSA nel PS, non hanno specifica scheda normativa ma sono disciplinati da presente articolo e individuati con la specifica sigla Sl nelle tavole RU2 ed RU3.

Art. 96 Servizi tecnici e tecnologici (Sm)

1. I servizi tecnici e tecnologici sono costituiti da edifici, aree ed impianti relativi alle reti per la distribuzione idrica, energia elettrica e gas, per le telecomunicazioni (ivi comprese le antenne e gli spazi di pertinenza) per la raccolta e trattamento dei rifiuti, per la depurazione delle acque, per i trasporti collettivi ed uffici per l'erogazione di servizi pubblici.

2. Nelle aree siglate Sm sono consentiti interventi fino alla RA di cui all'art. 30, con le limitazioni di cui al successivo comma 4, salvo eccezioni indicate con apposita sigla sulle tavole RU2 ed RU3, oppure particolari interventi di trasformazione indicati nella Parte III delle presenti NTA.

3. La dotazione dei parcheggi di relazione deve essere pari a 0,2 mq. per mq. di SUL.

4. Per i volumi inerenti gli impianti tecnici e tecnologici e per i volumi diversi da quelli destinati ad impianti tecnici, sono ammessi ampliamenti funzionali all'erogazione dei servizi con il rapporto massimo SUL/Sf uguale a 0,1.

5. Gli spazi non pavimentati delle pertinenze dei servizi tecnici e tecnologici sono gestiti in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 105 delle NTA.

6. Gli impianti tecnici in strutture mobili e le cabine elettriche per la bassa tensione, possono essere ubicate anche nelle aree Vd.

7. Ove possibile, lungo il perimetro delle pertinenze dei servizi tecnici e tecnologici è garantita la presenza di siepi e schermature arboree tese a limitare la emissione di eventuali polveri, rumori e odori.

Art. 97 Servizi per la sicurezza e la protezione civile (Sn)

1. Appartengono a questi servizi gli edifici, i complessi e le aree utilizzati per la pubblica sicurezza, per usi militari, per la protezione civile.

2. Nelle aree siglate Sn sono consentiti interventi fino alla RI, salvo eccezioni indicate con apposita sigla sulle tavole RU2 ed RU3, oppure particolari interventi di trasformazione indicati nella Parte III delle presenti NTA.

3. Per le strutture esistenti non sono ammessi cambi di destinazione d'uso.

4. Il RU individua nell'ambito della Scheda Progetto TU12 Impianti sportivi Acquacalda, l'area di nuova previsione da adibirsi anche per la Protezione Civile.

Art. 98 Servizi sportivi scoperti (So)

1. Sono servizi sportivi scoperti gli impianti all'aperto quali campi sportivi, piscine, piste, ippodromi, comprensivi degli edifici destinati ad ospitare spogliatoi, locali e servizi connessi e parcheggi a servizio.

2. Nelle aree siglate So sono consentiti interventi fino alla RA di cui all'art. 33, con le indicazioni di cui al successivo comma, salvo eccezioni indicate con apposita sigla sulle tavole RU2 ed RU3, oppure particolari interventi di trasformazione indicati nella Parte III delle presenti NTA.

3. Al fine di assicurare l'efficiente funzionamento degli impianti sportivi scoperti, gli eventuali interventi di edificazione o adeguamento dei locali connessi al servizio sportivo rispettano le seguenti prescrizioni:

  • - rapporto tra SUL e SF non superiore a 0,1 mq/mq;
  • - altezza massima degli edifici 4 m (con esclusione delle gradinate per gli spettatori o strutture a torretta a servizio dei giudici di gara o dei media).
  • - minimo del 30% della SF sistemata a prato e/o prato arborato.
  • - minimo del 10% della SF, fino ad un massimo del 15% di superficie di parcheggio, realizzate con pavimenti permeabili e dotate di alberature sufficienti a garantire l'ombreggiamento naturale dei veicoli.

4. Non sono ammesse coperture pressostatiche amovibili con la esclusione nei casi per i quali sia dimostrabile l'assenza di cono visivo dal e verso il Centro Storico.

Art. 99 Servizi sportivi al coperto (Sp)

1. I servizi sportivi al coperto comprendono palestre, piscine, palazzi dello sport, campi coperti comprensivi degli edifici destinati ad ospitare spogliatoi, locali e servizi connessi e dei parcheggi a servizio.

2. Nelle aree siglate Sp, all'interno del sottosistema funzionale del Centro Storico sono consentiti interventi fino alla RI. Negli altri sottosistemi funzionali sono consentiti interventi fino alla RA di cui all'art. 30, finalizzato al miglioramento del servizio, in aderenza all'edificio esistente, per un massimo del 5 (cinque) per cento della SUL esistente, fino al massimo complessivo di 100 mq. di SUL per l'intero edificio, salvo eccezioni indicate con apposita sigla sulle tavole RU2 ed RU3, oppure particolari interventi di trasformazione indicati nella Parte III delle presenti NTA.

3. Viene garantita una dotazione minima di 1 mq di parcheggio ogni 3 mq. di SUL, salvo specifiche normative di settore.

4. Le eventuali aree non pavimentate dei servizi sportivi al coperto sono gestite in coerenza con le indicazioni del successivo art. 105 delle presenti NTA.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02