Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante al Regolamento Urbanistico al complesso scolastico di via Pisacane- approvazione del 11.11.14

Art. 78 L'insediamento diffuso: aspetti generali

1. Appartengono all'Insediamento diffuso gli edifici collocati nel territorio rurale e nel verde agricolo in ambito urbano di cui all'art. 106 delle presenti NTA, con esclusione di quelli censiti come BSA e di quelli appartenenti al tessuto dei Filamenti del territorio aperto in ambito rurale (FA2). Si tratta di un insieme di edifici molto eterogeneo, che comprende abitazioni rurali ed annessi agricoli ancora utilizzati per le originarie funzioni, edifici ed annessi deruralizzati, edifici recenti (in genere con tipologia a villino) realizzati con finalità residenziali, edifici con destinazione d'uso artigianale (IS) o commerciale (T).

2. Il sottosistema funzionale dell'insediamento diffuso è articolato in due componenti:

  • - l'insediamento diffuso in ambito urbano, costituito dagli edifici collocati all'interno del verde agricolo in ambito urbano;
  • - l'insediamento diffuso extraurbano, costituito dagli edifici collocati nel territorio rurale.

3. Gli edifici appartenenti all'insediamento diffuso sono desumibili dalla base cartografica, non essendo indicati nelle tavole RU2 ed RU3 con specifica sigla.

4. Nei casi di frazionamento o di deruralizzazione di edifici ricadenti nell'insediamento diffuso dovranno essere previsti, all'interno dell'immobile oppure negli annessi esistenti posti in prossimità, idonei locali comuni di ampiezza sufficiente per il ricovero di attrezzi per la cura degli spazi aperti. Per aree di pertinenza inferiori ad un ettaro, tali locali dovranno avere una superficie minima pari a mq. 15, per aree superiori ad un ettaro una superficie minima sarà di mq. 30.

5. In caso di frazionamenti le unità abitative risultanti dovranno avere una superficie media non inferiore a 80 mq di SUL.

Art. 79 L'insediamento diffuso in ambito urbano

1. Per gli edifici con destinazione d'uso residenziale o residenza rurale, ricadenti nell'insediamento diffuso in ambito urbano, sono ammessi interventi fino alla RI di cui all'art. 30 comma 2 lettera a).

2. Esclusivamente per le residenze rurali, sono ammessi cambi di destinazione d'uso da AG a R.

3. Negli edifici con destinazione d'uso diversa da quella residenziale sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria senza cambio di destinazione. È altresì ammessa la demolizione con trasferimento della SUL di cui all'art. 19 delle presenti NTA.

4. Negli edifici con destinazione d'uso AG non sono ammessi gli interventi di cui all'art. 43 comma 1, lett. b) e c), commi 3 e 4 della LR toscana 1/2005.

5. In caso di frazionamenti e/o cambio di destinazione d'uso, si applica la disciplina dell'art. 85, commi 1, 2, 3, 6 (esclusa la realizzazione di piscine), 9 e 10.

Art. 80 L'insediamento diffuso in ambito rurale

1. Fatte salve specifiche disposizioni del RU, negli edifici appartenenti all'insediamento diffuso in ambito rurale le trasformazioni ammesse variano in funzione della attuale destinazione d'uso e sono indicate nei successivi artt. 81, 82 e 83 delle presenti NTA.

2. Fatte salve specifiche disposizioni del RU, sono ammessi esclusivamente cambi d'uso da R a AG e viceversa.

3. Il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli o la loro destinazione a ricettività agrituristica, anche tramite PMAA, non dovrà comportare, in ogni caso, comunque interventi edilizi eccedenti il Restauro e Risanamento Conservativo (RRC).

4. In caso di frazionamenti e/o cambi di destinazione d'uso si applica la disciplina dell'art. 85, commi 1 e 6.

5. Nei resede degli edifici appartenenti all'Insediamento rurale diffuso sono ammessi gli interventi di cui all'art. 85 commi 5 e 6.

Art. 81 Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso diversa dall'agricola

1. Negli edifici con destinazione d'uso residenziale (R), sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia una tantum con addizione funzionale (RA), con le modalità di cui all'art.33.

2. I volumi aggiuntivi devono essere realizzati rispettando gli assi ordinatori dei prospetti, la forma e le dimensioni delle finestre, e utilizzando materiali costruttivi coerenti.

3. Negli edifici con destinazione d'uso diversa da quella residenziale sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria (MS) senza cambio di destinazione o la demolizione con trasferimento della SUL nei casi previsti dall'art. 19 delle presenti NTA.

Art. 82 Disciplina per gli interventi sugli edifici rurali ad uso abitativo

1. Sugli edifici rurali ad uso abitativo sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali (RA).

2. L'addizione funzionale è consentita esclusivamente per gli edifici rurali ad uso abitativo che non siano già stati oggetto di trasferimenti di volumetria o ampliamenti una tantum in applicazione della ex L.R. 64/1995.

3. I volumi aggiuntivi devono essere realizzati rispettando gli assi ordinatori dei prospetti, la forma e le dimensioni delle finestre, e utilizzando materiali costruttivi coerenti.

4. Gli interventi di ampliamento del volume non devono comportare aumento delle unità immobiliari a uso abitativo o la realizzazione di scale esterne aggiuntive, né devono eccedere l'altezza degli edifici esistenti.

5. Gli ampliamenti una tantum sono consentiti fino ad un massimo di 100 mc. per unità immobiliare. In presenza di PMAA si possono prevedere trasferimenti di volumetria tra edifici rurali ad uso abitativo fino ad un massimo di 200 mc., nel rispetto dei requisiti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 ed a condizione che l'edificio che cede la volumetria venga demolito nella sua interezza, con contestuale ripristino ed eventuale messa a coltura nel suo sedime.

Art. 83 Disciplina per gli interventi sugli annessi agricoli

1. Nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni specificate dal RU, sugli annessi rurali non censiti come BSA sono consentiti interventi di:

  • - ristrutturazione edilizia (RI);
  • - demolizione con ricostruzione (DR);
  • - ristrutturazione con addizione funzionale (RA);
  • - demolizione con trasferimento di volume (DT);

2. Negli ampliamenti una tantum di cui all'art 43, comma 3 della L.R. 1/2005 e nei trasferimenti di volumetrie di cui all'art 43, comma 4, lett. b) della L.R. 1/2005 che diano luogo a nuovi edifici sono rispettati - ove applicabili - i criteri di cui all'art. 158 comma 2 delle presenti NTA.

3. In assenza di PMAA possono essere richiesti esclusivamente ampliamenti una tantum fino al 10% del volume preesistente dell'annesso e comunque fino ad una volumetria massima di 300 mc.

4. Per documentate esigenze produttive i PMAA possono prevedere:

  • - ampliamenti volumetrici una tantum fino al 10% del volume preesistente dell'annesso e comunque fino ad un massimo di 500 mc.;
  • - trasferimenti di volumetria tra annessi agricoli fino ad un massimo di 600 mc., a condizione che l'annesso che cede la volumetria venga demolito nella sua interezza, con contestuale ripristino ed eventuale messa a coltura del suo sedime.
Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02