Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Consolidamento della Strada Comunale di Terrensano e Belcaro- approvazione del 14.01.20 (vigente)

Art. 78 L'insediamento diffuso: aspetti generali

1. Appartengono all'Insediamento diffuso gli edifici collocati nel territorio rurale e nel verde agricolo in ambito urbano di cui all'art. 106 delle presenti NTA, con esclusione di quelli censiti come BSA e di quelli appartenenti al tessuto dei Filamenti del territorio aperto in ambito rurale (FA2). Si tratta di un insieme di edifici molto eterogeneo, che comprende abitazioni rurali ed annessi agricoli ancora utilizzati per le originarie funzioni, edifici ed annessi deruralizzati, edifici recenti (in genere con tipologia a villino) realizzati con finalità residenziali, edifici con destinazione d'uso artigianale (IS) o commerciale (T) o a servizio (S).

2. Il sottosistema funzionale dell'insediamento diffuso è articolato in due componenti:

  • - l'insediamento diffuso in ambito urbano, costituito dagli edifici collocati all'interno del verde agricolo in ambito urbano;
  • - l'insediamento diffuso extraurbano, costituito dagli edifici collocati nel territorio rurale.

3. Gli edifici appartenenti all'insediamento diffuso sono desumibili dalla base cartografica, non essendo indicati nelle tavole RU2 ed RU3 con specifica sigla.

4. Nei casi di frazionamento o di deruralizzazione di edifici ricadenti nell'insediamento diffuso dovranno essere previsti, all'interno dell'immobile oppure negli annessi esistenti posti in prossimità, idonei locali, anche comuni, di ampiezza pari a 1/10 della SUL di ogni unità immobiliare, per il ricovero di attrezzi per la cura degli spazi aperti.

5. In caso di frazionamenti le unità abitative risultanti dovranno avere una superficie media non inferiore a 60 mq di SUL, con esclusione della SUL dei locali ricovero attrezzi per la cura degli spazi aperti.

6. Per gli edifici destinati a servizio per l'istruzione di base (Sb) e per l'istruzione superiore (Sc), nonché per quelli destinati a servizio sociale e ricreativo (Sf), non più utilizzati per la loro funzione originaria, è ammesso il cambio di destinazione in residenza (R).

Art. 79 L'insediamento diffuso in ambito urbano

1. Per gli edifici con destinazione d'uso residenziale (R) o residenza rurale (AG), sono ammessi interventi fino alla RA.

2. Esclusivamente per le residenze rurali, sono ammessi cambi di destinazione d'uso da AG a R.

3. Negli edifici con destinazione d'uso diversa da quella residenziale sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia (RIa) senza cambio di destinazione. È altresì ammessa la demolizione con trasferimento della SUL di cui all'art. 19 delle presenti NTA.

4. Negli annessi agricoli (AG) sono ammessi gli interventi di cui alla normativa regionale in materia di governo del territorio con specifico riferimento al territorio rurale, senza cambio di destinazione d'uso.

5. Nei resedi, intesi come aree libere strettamente connesse agli edifici appartenenti all'Insediamento diffuso in ambito urbano, sono ammessi gli interventi di cui all'art. 85, commi 5, 6.

Art. 80 L'insediamento diffuso in ambito rurale

1. Fatte salve specifiche disposizioni del RU, negli edifici appartenenti all'insediamento diffuso in ambito rurale le trasformazioni ammesse variano in funzione della attuale destinazione d'uso e sono indicate nei successivi artt. 81, 82 e 83 delle presenti NTA.

2. Fatte salve specifiche disposizioni del RU, sono ammessi esclusivamente cambi d'uso da R a residenza agricola AG e viceversa.

3. L'utilizzo di annessi agricoli per la ricettività agrituristica, anche tramite PAPMAA, non dovrà comportare, in ogni caso, interventi edilizi eccedenti la RIa.

4. In caso di frazionamenti e/o cambi di destinazione d'uso si applica la disciplina dell'art. 72, comma 4.

5. Nei resedi, intesi come aree libere strettamente connesse agli edifici appartenenti all'Insediamento diffuso in ambito rurale, sono ammessi gli interventi di cui all'art. 85, commi 5, 6.

Art. 81 Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso diversa dall'agricola o non più funzionale all'uso agricolo

1. Negli edifici con destinazione d'uso residenziale (R), sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia una tantum con addizione funzionale (RA), con le modalità di cui all'art. 33.

2. I volumi aggiuntivi devono essere realizzati rispettando gli assi ordinatori dei prospetti, la forma e le dimensioni delle finestre, e utilizzando materiali costruttivi coerenti.

3. Negli edifici con destinazione d'uso diversa da quella residenziale sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo a (RIa) senza cambio di destinazione o la demolizione con trasferimento della SUL nei casi previsti dall'art. 19 delle presenti NTA.

Art. 82 Disciplina per gli interventi sugli edifici rurali ad uso abitativo (AG)

1. Negli edifici rurali ad uso abitativo (AG) sono consentiti interventi di cui alla normativa regionale in materia di governo del territorio con specifico riferimento al territorio rurale, ad esclusione di quelli ubicati all'interno di perimetrazioni di BSA dove sono ammessi gli interventi previsti nelle schede normative di riferimento.

2. L'addizione funzionale è consentita esclusivamente per gli edifici rurali ad uso abitativo che non siano già stati oggetto di trasferimenti di volumetria o ampliamenti una tantum in applicazione della ex L.R. 64/1995.

3. I volumi aggiuntivi devono essere realizzati rispettando gli assi ordinatori dei prospetti, la forma e le dimensioni delle finestre, e utilizzando materiali costruttivi coerenti.

4. ABROGATO

5. ABROGATO

Art. 83 Disciplina per gli interventi sugli annessi agricoli (AG)

1. Negli annessi agricoli (AG) sono consentiti interventi di cui alla normativa regionale in materia di governo del territorio con specifico riferimento al territorio rurale, ad esclusione di quelli ubicati all'interno di perimetrazioni di BSA dove sono ammessi gli interventi previsti nelle schede normative di riferimento.

2. Negli ampliamenti una tantum e nei trasferimenti di volumetrie di cui alla normativa regionale in materia di governo del territorio con specifico riferimento al territorio rurale, che diano luogo a nuovi edifici sono rispettati - ove applicabili - i criteri di cui all'art. 158 comma 2 delle presenti NTA.

3. ABROGATO

4. ABROGATO

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02