Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Consolidamento della Strada Comunale di Terrensano e Belcaro- approvazione del 14.01.20 (vigente)

Art. 45 Denominazione dei piani degli edifici

1. Le denominazioni dei piani degli edifici, evidenziate nel successivo schema grafico, riferibili alla loro disposizione nel corpo di fabbrica e alla loro posizione rispetto ai piani stradali o di campagna, sono le seguenti:

  1. a) piano interrato: è disposto completamente o in massima parte al di sotto della quota del piano stradale anche con eventuale accesso in rampa dal piano stradale;
  2. b) piano seminterrato: su di un fronte dell'edificio è disposto alla stessa quota (o ad una quota leggermente superiore o inferiore) a quella del piano stradale e quindi con accesso diretto dallo stesso, mentre sull'altro fronte si trova a quota inferiore rispetto al piano stradale;
  3. c) primo piano seminterrato: non ha accesso diretto dal piano stradale, disponendosi su di un fronte dell'edificio al di sopra del piano stradale e sull'altro al di sotto;
  4. d) piano terra: almeno su di un fronte dell'edificio è disposto alla stessa quota (od a quota leggermente superiore o inferiore) a quella del piano stradale e quindi con accesso diretto dallo stesso, mentre sul fronte opposto può essere collocato a quota del piano stradale oppure a quota superiore;
  5. e) piano superiore: in entrambi i fronti dell'edificio è disposto ad una quota superiore rispetto al piano stradale.
Immagine di un edificio in sezione che illustra la denominazione dei vari piani
Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02