Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

approvazione del Regolamento Urbanistico relativamente al solo edificio posto in Via Camollia n. 76 ex Garage Bassi, in ottemperanza delle sentenze TAR Toscana n. 986/2016 e n. 1356/2017- approvazione del 30.01.18

Art. 43 Definizione degli interventi ai sensi della Normativa tecnica sulle costruzioni e sulle zone a rischio sismico

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere effettuati in ottemperanza alla vigente normativa tecnica per le costruzioni e per le zone dichiarate a rischio sismico.

2. Con riferimento a detta normativa, si deve fare riferimento in particolare ai "criteri generali" e alla "valutazione della sicurezza" riferiti agli edifici esistenti.

3. Con riferimento a detta normativa si individuano quindi negli edifici esistenti le seguenti categorie di intervento:

  • - interventi di adeguamento, atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle norme;
  • - interventi di miglioramento, atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle norme;
  • - riparazioni o interventi locali, che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

4. Gli interventi di adeguamento e miglioramento devono essere sottoposti a collaudo statico. 5. Per quanto attiene gli interventi in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse storico o artistico, restano ferme le disposizioni del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni. In particolare ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del suddetto decreto è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza.

6. La categoria degli interventi strutturali sugli edifici esistenti secondo le definizioni del comma 3 deve essere individuata e dichiarata al momento della presentazione della pratica edilizia.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02