Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante relativa all'area del complesso ospedaliero "Santa Maria alle Scotte"- approvazione del 19.12.13

Art. 40 Parametri per la dotazione dei parcheggi

1. Oltre agli standard previsti dal DM n° 1444/1968 da rispettare nell'ambito generale del RU, per ciascuna tipologia di costruzione, sono richiesti i seguenti parcheggi:

  1. a) per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 122/1989, parcheggi per la sosta stanziale all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi nella misura di 1 mq. per ogni 10 mc.;
  2. b) parcheggi per la sosta di relazione, nella misura indicata nella seguente tabella, per ciascuna destinazione d'uso:
    Tab. 1 - Parametri per il dimensionamento dei parcheggi di relazione
    Sigla Destinazione d'uso Parcheggi di relazione
    R Residenza 0,5 mq/mq SUL con un minimo di un posto auto per alloggio
    I Industria e artigianato produttivo 0,2 mq/mq SUL
    IS Artigianato di servizio 0,25 mq/mq SUL
    Tc1 Esercizi di vicinato: SV fino a 250 mq. 1 mq/mq SV
    Tc2 Medio piccole strutture di vendita: SV > 250 e fino a 800 mq. 1,5 mq/mq SV oltre ad 1 mq/mq di superficie coperta aperta al pubblico diversa dalla SV
    Tc3 Medio grandi strutture di vendita: SV > 800 e fino a 1500 mq. 1,75 mq/mq SV oltre ad 1 mq/mq di superficie coperta aperta al pubblico diversa dalla SV
    Tcc Grandi strutture di vendita di tipo A, B, C: SV > 1500 e fino a 15000 mq. 2 mq/mq SV oltre ad 1,5 mq/mq di superficie coperta aperta al pubblico diversa dalla SV
    Ta Attività ricettive 0,35 mq/mq SUL e comunque non meno di 0,5 posto auto a posto letto
    Ta Campeggi 1 posto auto ogni piazzola;
    in presenza di bungalows non meno di 0,5 posto auto a posto letto
    Tb1 Uffici privati e studi professionali 0,4 mq/mq SUL
    Tb2 Agenzie o sportelli bancari, agenzie assicurative, immobiliari e similari 0,4 mq/mq SUL
    Tb3 Direzionale di ricerca, parco scientifico tecnologico, con servizi annessi 0,4 mq/mq SUL
    S Servizi si rinvia agli articoli da 87 a 99

2. I parcheggi per la sosta stanziale da prevedere esclusivamente per le nuove costruzioni, devono essere realizzati su aree private.

3. I parcheggi per la sosta di relazione, per i quali deve sempre essere garantito l'uso pubblico, devono essere realizzati in aree private e sono reperiti all'interno degli edifici e/o nelle aree di pertinenza degli stessi. Possono altresì essere realizzati in altre aree o edifici ad una distanza idonea a garantire un collegamento pedonale con l'edificio stesso. Nel caso di frazionamenti o mutamenti dalla destinazione d'uso, la superficie a parcheggio da ricercare è data dalla differenza tra quella prevista per la destinazione originaria e quella di progetto. Possono essere computati quali parcheggi di relazione anche quelli affittati per non meno di nove anni e posti ad una distanza di non oltre 500 mt.

4. I posti auto che devono essere individuati in relazione alla superficie minima di parcheggio non possono avere dimensioni inferiori a quelle previste dal Codice della Strada; ogni 40 posti auto ne deve essere previsto almeno uno per disabili.

5. Nel caso di residenze di nuova costruzione attuate senza il ricorso al Piano Urbanistico Attuativo, almeno un posto auto per alloggio deve essere coperto ed integrato nell'edificio.

6. Per gli edifici a destinazione commerciale, i parcheggi di cui alla lettera a) del comma 1, sono maggiorati degli spazi per i parcheggi temporanei dei mezzi per la movimentazione delle merci. Una quota del 10% dei parcheggi di cui alla lettera b) del comma 1, è riservata al personale dipendente.

7. Per gli esercizi commerciali specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita, come previsto dalla L.R. n. 28/2005 e dal DPGR n. 15/R/2009, ai fini della dotazione di parcheggi, la superficie di vendita è valutata pari a 1/10 sino alla dimensione di 1.500 mq. L'eventuale superamento di tale dimensione è valutato pari a 1/4. L'applicazione di tale possibilità comporta da parte del proprietario dell'immobile la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo relativo all'uso commerciale per i seguenti prodotti:

  1. a) autoveicoli,motoveicoli, natanti e loro accessori e ricambi
  2. b) legnami
  3. c) attrezzature e macchine per l'agricoltura ed il giardinaggio
  4. d) materiali per l'edilizia
  5. e) materiali termoidraulici

8. Per tutte le strutture ricettive sono fatte salve le dotazioni a parcheggio previste dalla normativa regionale in materia anche in funzione della classificazione da attribuire alla struttura ricettiva stessa.

9. La possibilità di monetizzare le dotazioni minime di parcheggio, laddove consentita, è specificata nella normativa dei singoli tessuti di cui alla parte II titolo II e delle trasformazioni di cui alla parte III. Dovrà comunque essere dimostrata l'impossibilità di reperire la dotazione minima di sosta in tutto o in parte. I corrispettivi delle monetizzazioni stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale saranno periodicamente aggiornati sulla base di quanto previsto nella medesima deliberazione. Essi devono essere utilizzati per realizzare o mantenere strutture e aree pubbliche destinate alla sosta. In alternativa alla monetizzazione può essere concordemente valutata e consentita, dagli uffici comunali preposti, la realizzazione e cessione di parcheggi in aree limitrofe a quella d'intervento, anche se non adiacenti, tenendo conto del raggio di influenza delle singole funzioni.

10. Nel caso di ampliamento, la dotazione dei parcheggi deve essere integrata per la parte di superficie in ampliamento. Negli ampliamenti e nei cambiamenti di destinazione d'uso le dotazioni minime di cui ai precedenti commi devono essere applicate se si verifica aggravio di carico urbanistico ovvero se le dotazioni minime richieste per la destinazione "finale" siano superiori a quelle relative alla funzione in atto e sempre nel caso di cambio di destinazione d'uso in residenza.

11. Nelle zone con destinazione a commercio e pubblici esercizi (Tc), direzionale (Tb) e servizi (S) per incrementare la dotazione posti auto, è consentito realizzare nuove superfici a parcheggio con sistemi del tipo "Fast-Park" alle seguenti condizioni:

  • - per le attività ed i servizi esistenti, previa l'effettuazione di un'accurata valutazione degli effetti sia paesaggistici che funzionali, anche in relazione al sistema della mobilità e traffico;
  • - per le nuove attività e servizi, a seguito di dimostrata impossibilità di soluzioni alternative per raggiungere i minimi richiesti dal presente RU con specifici obblighi per il mantenimento nel tempo del suddetto sistema di parcamento da parte dei soggetti interessati;
  • - che l'intervento massimo consentito non sia il RRC.
Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02