Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante relativa all'area del complesso ospedaliero "Santa Maria alle Scotte"- approvazione del 19.12.13

Art. 32 Demolizione con ricostruzione (DR)

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia in cui è prevista la demolizione con ricostruzione consistono nella sostituzione parziale o totale di un edificio con un altro analogo o diverso per sagoma, pur mantenendo inalterato il numero dei piani.

2. Gli interventi di demolizione con ricostruzione possono comportare:

  1. a) demolizione totale o parziale dell'edificio con ricostruzione di un nuovo organismo edilizio diverso da quello preesistente per sagoma ed area di sedime;
  2. b) demolizione di volumi secondari facenti parti di un medesimo organismo edilizio e loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
  3. c) completa demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al massimo del 15 (quindici) per cento della superficie utile lorda.

3. Tali interventi sono consentiti su edifici all'interno dei quali siano presenti porzioni aventi destinazioni d'uso diverse e compatibili con la destinazione d'uso abitativa nella misura comunque non superiore al 20 (venti) per cento della superficie utile lorda complessiva dell'edificio medesimo.

4. Salvo diversa indicazione del RU, la destinazione d'uso degli edifici interessati non può essere modificata. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato, purché le unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a 54 (cinquantaquattro) metri quadrati.

5. La ricostruzione dovrà essere realizzata con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscano comunque prestazioni energetiche nel rispetto dei seguenti parametri:

  • - con riferimento alla climatizzazione invernale dell'edificio, l'indice di prestazione energetica, definito dal D.Lgs. 192/2005, deve essere inferiore almeno del 50 per cento rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo D.Lgs. 192/2005 ;
  • - con riferimento al raffrescamento estivo dell'involucro edilizio dell'edificio, la prestazione energetica, pari al rapporto tra fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell'edificio, calcolato tenendo conto della temperatura di progetto estiva, secondo la norma UNI/TS 11300, e la superficie utile, deve essere inferiore a trenta chilowattora per metro quadrato per anno.

6. L'utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui sopra devono essere certificati da professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori. In mancanza di detti requisiti non può essere certificata l'abitabilità o agibilità dell'edificio realizzato.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02