Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n.2 del 24.01.2011- approvazione del 24.01.11

Art. 27 Manutenzione ordinaria (MO)

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere interne ed esterne di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono consentiti in tutti gli edifici esistenti; tali interventi non possono comportare modifiche all'aspetto esteriore degli edifici stessi.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria non si applicano agli elementi strutturali degli edifici e non possono comportare la modifica delle caratteristiche architettoniche esistenti.

4. Tra gli interventi di manutenzione ordinaria riferiti agli edifici rientrano:

  1. a) per le opere interne:
    • - pulitura e sostituzione degli intonaci e dei rivestimenti;
    • - tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti;
    • - riparazione e sostituzione dei pavimenti;
    • - riparazione e sostituzione di impianti tecnologici (idraulico, elettrico, fognario, di riscaldamento, di ventilazione), purché ciò non comporti la creazione di nuovi volumi e superfici e non si tratti di opere di rilevanza tale da modificare elementi e parti significative dell'organismo edilizio;
  2. b) per le opere esterne:
    • - pulitura degli intonaci e dei rivestimenti, purché eseguiti senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche, materiali e colori, ossia in generale gli elementi tecno-morfologici caratterizzanti. Le opere devono in ogni caso riguardare gli interi prospetti degli edifici;
    • - ripristino degli intonaci e dei rivestimenti, purché eseguiti senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche, materiali e colori, ossia in generale gli elementi tecno-morfologici caratterizzanti;
    • - tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti, senza modificare materiali e partiture;
    • - riparazione e sostituzione dei manti di copertura dei tetti senza modificare materiali e modalità di posa;
    • - riparazione e sostituzione di grondaie e canne fumarie senza modificare la posizione e le caratteristiche dimensionali esistenti;
    • - installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati alla produzione di acqua e di aria calda, come estensione dell'impianto idro-sanitario già in opera, collocati in posizione complanare alla falda e senza boiler o serbatoio esterni;
    • - riparazione e sostituzione delle pavimentazioni senza modificare i materiali e le modalità di posa;
    • - tinteggiatura, riparazione e sostituzione delle recinzioni senza modificarne materiali, posizioni, forma e dimensione.

5. Per gli edifici destinati ad attività industriali ed artigianali sono interventi di manutenzione ordinaria anche le riparazioni degli impianti di lavorazione che incidano sull'edificio attraverso l'esecuzione delle opere sopra indicate nei limiti della circolare Ministero Lavori Pubblici 16 novembre 1977 n.1918.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02