Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Consolidamento della Strada Comunale di Terrensano e Belcaro- approvazione del 14.01.20 (vigente)

Art. 176 Compatibilità delle opere di scavo con la tutela delle aree archeologiche

1. Le zone di interesse archeologico, di cui all'art.142, co.1, lettera m) del D.lgs 42/2004 e le aree e beni assoggettati a vincolo archeologico ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004 e s.m.i., oggetto di tutela, sono individuate dal PIT con valenza di Piano Paesaggistico nonché dalla tavola B.8.1/10 del PS vigente che localizza puntualmente le attuali aree di interesse archeologico sottoposte a tutela. In ogni caso l'intero territorio comunale può essere interessato dalla presenza di siti di interesse archeologico. Gli aggiornamenti dei siti di interesse archeologico sono di competenza della Soprintendenza Archeologica della Toscana e costituiscono riferimento necessario per l'attuazione del RU.

2. Nelle aree soggette a vincolo archeologico sono ammesse solo le trasformazioni edilizie necessarie allo svolgimento di studi, ricerche, scavi e restauri inerenti i beni archeologici, di competenza e realizzate dagli enti o dalle istituzioni scientifiche autorizzate. Per gli edifici esistenti ricadenti in dette aree sono consentiti solo interventi di rifunzionalizzazione e mantenimento senza aumenti di volume con esclusione di qualsiasi opera che comporti escavazione del terreno.

3. La normativa di tutela del presente articolo è concorrente con quella statale di tutela dei siti e delle aree di interesse archeologico di cui al D.Lgs. n. 42/2004. Qualunque ritrovamento di natura archeologica rinvenuto nel territorio comunale, anche esternamente ai perimetri delle aree di cui al comma 1, è soggetto alle forme di tutela previste dalla normativa sopra richiamata.

4. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, ad eccezione degli interventi che non comportino azioni di escavazione del terreno, sono subordinate al preventivo nulla-osta da parte della competente Soprintendenza Archeologica della Toscana ed al rispetto delle prescrizioni da essa eventualmente dettate.

5. Il nulla-osta preventivo deve essere richiesto anche per qualunque opera effettuata nell'ambito della conduzione agraria che trasformi radicalmente l'assetto del terreno con escavazioni in profondità, spianamenti, disboscamenti, impianti arborei, ecc. a profondità superiori a 1,00 m.

6. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, degli edifici e loro pertinenze nonché delle infrastrutture esistenti, qualora interessassero beni archeologici con opere di escavazione di qualsiasi genere sono subordinate al preventivo nulla-osta da parte della competente Soprintendenza Archeologica della Toscana ed al rispetto delle prescrizioni da essa eventualmente dettate.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02