Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

approvazione del Regolamento Urbanistico relativamente al solo edificio posto in Via Camollia n. 76 ex Garage Bassi, in ottemperanza delle sentenze TAR Toscana n. 986/2016 e n. 1356/2017- approvazione del 30.01.18

Art. 162 Installazione di manufatti precari e di serre temporanee da parte di imprenditori agricoli

1. La realizzazione di manufatti aziendali temporanei e serre per l'attività delle aziende agricole di cui all'art. 70 della LR 65/2014 e s.m.i. è soggetta alle condizioni dello specifico regolamento regionale. I manufatti di cui sopra sono ammessi in tutto il territorio rurale ad esclusione dei resedi di valore eccezionale dei BSA.

2. I manufatti dovranno avere dimensioni commisurate alle motivate esigenze produttive da dimostrare prima dell'istallazione.

3. Al fine di allevare cavalli è consentita alle condizioni di cui allo specifico regolamento regionale, l'istallazione di annessi e manufatti senza che sia modificata la morfologia dei luoghi

4. La realizzazione dei manufatti precari di cui al comma 3 è consentita nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 158 comma 2 alinea da 1 a 6, e dei seguenti parametri dimensionali e localizzativi:

  • - la realizzazione è consentita esclusivamente nel territorio rurale con esclusione dei sottosistemi di Pian del Lago e delle Pianure alluvionali di cui alla tavole di RU siglate rispettivamente come PAE 1 e PAE 2; la realizzazione è consentita inoltre nelle aree Ve di cui all'art. 106 e, qualora consentito dalle normative igenico-sanitarie vigenti, nei resedi dei BSA collocati sia in ambito urbano che rurale;
  • - costruzione in legno, eventualmente con struttura metallica, appoggiata al suolo (senza fondazioni). Eventuali pavimenti non potranno essere realizzati con una soletta di cemento direttamente appoggiata a terra;
  • - pareti esterne ed infissi eventualmente verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure, verdi o marroni;
  • - superficie massima di mq. 15 per ogni 5000 mq. di terreno e comunque fino ad un massimo di 90 mq. (6 box comprensivi di piccoli spazi di servizio), con altezza massima in gronda di ml. 2,50;
  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo e/o impianti collegati all'acquedotto pubblico nonché quelli di illuminazione esterna;
  • - divieto di realizzare nuove viabilità di accesso e nuove palificazioni per l'approvvigionamento elettrico; eventuale illuminazione interna potrà essere alimentata con impianto fotovoltaico;
  • - divieto di abbattere alberi.

5. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 3 è vincolata al mantenimento in essere dell'attività di allevamento dei cavalli.

6. Il richiedente, per la realizzazione del manufatto, dovrà dichiarare:

  • - le motivate esigenze di realizzazione dell'annesso o manufatto;
  • - la consistenza del fondo agricolo ove sarà realizzato il manufatto, che dovrà risultare di superficie minima di 5000 mq. ed essere privo di ulteriori manufatti edilizi precari;
  • - le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, in conformità ai criteri, qualora applicabili, di cui all'art. 158, comma 2 delle presenti NTA.

7. La realizzazione dei manufatti di cui ai commi 1 e 3 è subordinata alla preliminare sottoscrizione da parte dell'imprenditore di un atto unilaterale d'obbligo avente ad oggetto l'impegno alla rimozione del manufatto precario o serra in caso di cessazione dell'attività, o nel caso di trasferimento della proprietà di tutto o parte del fondo su cui insiste.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02