Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Consolidamento della Strada Comunale di Terrensano e Belcaro- approvazione del 14.01.20 (vigente)

Art. 150 Sistema di fondovalle (PAE1, PAE2, PAE3)

1. Nei sottosistemi ambientali appartenenti al Sistema di fondovalle dovranno essere messe in atto le seguenti azioni:

  • - incrementare la consistenza e la continuità dei boschi igrofili ed in generale della vegetazione autoctona, anche utilizzando aree marginali, residue od abbandonate;
  • - mantenere, ed ove possibile ripristinare, la maglia agraria originaria della bonifica (struttura gerarchizzata dei canali paralleli od ortogonali al corso d'acqua principale) o comunque la rete scolante, reintroducendo elementi vegetali, lineari di suddivisione dei campi e lungo i fossi (siepi, filari, alberate, etc.).

2. I PAPMAA redatti da aziende ricadenti in tutto od in parte in questo Sistema di Paesaggio assumono come interventi di miglioramento ambientale una o più delle azioni di cui al comma precedente. In particolare, lo sviluppo della vegetazione igrofila può essere favorito attraverso la cessazione delle coltivazioni lungo una fascia di almeno 10 m. di spessore misurata a partire dal limite delle formazioni igrofile esistenti o, in loro assenza, di 15 m. a partire dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua.

3. Gli interventi di restauro e recupero ambientale promossi da soggetti pubblici o privati, assumono come azioni prioritarie il miglioramento della continuità ambientale e quelle descritte al comma 1.

4. Il sottosistema di Pian del Lago (PAE 1), in considerazione delle eccezionali caratteristiche del paesaggio derivante dalle bonifiche settecentesche e della vulnerabilità degli acquiferi soggiacenti, deve essere mantenuto integro ed inedificato senza previsioni di trasformazioni edilizie ed urbanistiche. Non è pertanto consentita la realizzazione di nuove residenza rurali o annessi agricoli anche tramite PAPMAA.

5. Nel sottosistema delle Pianure alluvionali (PAE 2) deve essere promossa la costituzione di parchi fluviali pubblici o aperti alla fruizione pubblica che associno finalità di protezione collegate alla conservazione della vegetazione autoctona con funzioni ricreative e di connessione tra insediamenti urbani e produttivi. È ammessa la realizzazione di annessi rurali tramite PAPMAA con le modalità di cui all'art. 158 delle presenti norme.

6. Nel sottosistema delle Alluvioni collinari ( PAE 3) è ammessa la realizzazione di annessi rurali tramite PAPMAA con le modalità di cui all'art. 158 delle presenti norme.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02