Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Consolidamento della Strada Comunale di Terrensano e Belcaro- approvazione del 14.01.20 (vigente)

Art. 148 Definizioni del territorio rurale e di attività agricola; disposizioni generali

1. Al territorio rurale appartengono le parti del territorio comunale esterne al perimetro dei centri abitati, individuato come previsto dall'art. 55 comma 2, lett. b della L.R. 1/2005; nel territorio rurale sono ammesse le trasformazioni previste per l'attività agricola nonché quelle disciplinate esplicitamente dal RU.

2. Il territorio rurale è classificato "a prevalente funzione agricola"; la dizione "territorio rurale" utilizzata nel RU è da considerarsi sinonimo della dizione "territorio aperto" del PS.

3. Il presente Titolo V delle NTA del RU disciplina:

  • - nel Capo I le norme di carattere generale finalizzate ad assicurare la compatibilità delle trasformazioni del territorio rurale con il disegno complessivo del PS, comprensiva della disciplina delle attività estrattive;
  • - nel Capo II le modalità di formazione ed i contenuti dei programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale (di seguito PAPMAA) di cui all'art. 42, comma 6 della L.R. 1/2005.

4. Nel territorio rurale sono ammessi:

  • - interventi di cui ai successivi artt. dal 150 al 162;
  • - interventi di cui all'art. 85, comma 6, limitatamente al resede degli edifici il cui valore urbanistico e/o paesaggistico è stato valutato diverso da eccezionale.

5. Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Piano Energetico Provinciale approvato con delibera del CP n. 146 del 20/12/2012 è possibile l'inserimento, qualora paesaggisticamente compatibile, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oltre alla previsione di impianti per l'accumulo e riutilizzo dell'acqua piovana. La realizzazione di impianti per la produzione dell'energia rinnovabile è soggetta alla seguente disciplina:

  1. a) i pannelli fotovoltaici o solari possono essere installati sulle coperture degli edifici, con esclusione di quelli che hanno come intervento massimo consentito il restauro e il risanamento conservativo e comunque devono essere complanari alle falde del tetto;
  2. b) i pannelli fotovoltaici o solari possono essere installati a terra nel rispetto delle normative statali e regionali vigenti;
  3. c) gli impianti eolici possono essere realizzati esclusivamente nei sottosistemi di paesaggio delle Crete d'Arbia, dei Crinali di via Massetana e Grossetana, delle Colline del Bozzone. La potenza installata deve esser commisurata alle documentate esigenze degli edifici e delle attività; è comunque esclusa la installazione di impianti con altezza del rotore superiore ai 25 mt;
  4. d) gli impianti geotermici con sonde orizzontali (impianti di superficie) possono essere realizzati ad esclusione dei resede dei BSA di valore eccezionale dove è peraltro vietata l'installazione degli impianti di cui alle precedenti lettere b) e c) del presente comma.
  5. e) la realizzazione di impianti a biomasse, necessariamente alimentati con filiera corta, è ammessa entro il limite di potenza di 300 kw.

6. La realizzazione di vasche di accumulo di acque (fontoni o invasi artificiali) di superficie superiore ai 200 mq. è subordinata alla presentazione di un PAPMAA che ne dimostri la necessità per finalità colturali. La collocazione dei fontoni, di qualunque dimensione, deve essere coerente con l'efficiente captazione e con le zone di utilizzo delle acque.

7. Allo scopo di salvaguardare il corretto equilibrio paesaggistico-ambientale e le connesse esigenze di tutela, la previsione di aree destinate all'ospitalità in spazi aperti previsti dalla L.R. n. 8 del 28/12/2009 per la Disciplina delle attività agrituristiche, è preclusa nei sistemi PAE1, PAE8, PAE9, PAE10 e PAE12. Nelle aree ove è possibile svolgere l'attività di ospitalità in spazi aperti, non sono ammesse trasformazioni dei suoli quali nuova viabilità, scavi e riporti e pavimentazioni. Sono esclusi comunque i resedi dei BSA valutati di valore eccezionale.

8. Nel territorio rurale è vietata la realizzazione di nuovi alberghi, anche mediante la richiesta di cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente, la disciplina relativa all'attività ricettiva di "albergo diffuso" di cui alla Legge regionale 27 novembre 2013, n. 71, è recepita esclusivamente per quei beni individuati come "aggregati" e "BSA" dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente, salvo prescrizioni particolari indicate nelle tavole RU2 ed RU3.

9. È vietata la realizzazione di volumi sotterranei diversi dalle cantine e dai volumi tecnici. È consentita, ad esclusione dei resedi di valore eccezionale, la realizzazione di parcheggi a scomparsa, nella misura massima di un posto auto per unità immobiliare o di parcheggi sotterranei utilizzando preesistenti salti di quota, individuati da muri a retta o da scarpate con pendenza minima 1:1 e la viabilità esistente, in assenza di risagomature di versanti. Sono consentite limitate modifiche alla viabilità esistente.

10. La realizzazione di trasformazioni edilizie, urbanistiche ed infrastrutturali nel territorio rurale non previste dal RU e proposte da soggetti pubblici, è subordinata ad uno specifico accordo di pianificazione che accerti il rispetto delle prestazioni non negoziabili definite nella Parte II, Titolo I del PS, nonché la coerenza sostanziale con la disciplina del PS e del RU.

11. È da considerarsi come attivià compatibile con il territorio rurale la predisposizione di aree di sepoltura di animali d'affezione, di peso non superiore a 70 Kg. Tali aree sono ammissibili nel territorio rurale, ad esclusione dei sistemi PAE1, PAE8, PAE9, PAE10 e PAE12, prevedendo una fascia di rispetto della consistenza di almeno 200 m dal perimetro dell'area di sepoltura, da rispettare anche in presenza o per la realizzazione di pozzi idropotabili. L'area di sepoltura e la fascia di rispetto dovranno insistere su terreni di proprietà o nella disponibilità del richiedente. Le aree di sepoltura degli animali d'affezione, esclusa la fascia di rispetto, non devono superare la dimensione massima di 3.000 mq. Le trasformazioni edilizie, da realizzarsi all'interno dell'area di sepoltura animali d'affezione, saranno definite con uno specifico Regolamento Comunale da approvare. Tali interventi potranno essere attivati tramite PAPMAA esclusivamente da parte di aziende con le superfici minime definite dal PTCP.

12. Qualsiasi edificazione nel territorio rurale dovrà sottostare a quanto previsto dall'articolo 158 comma 2.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02