Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Consolidamento della Strada Comunale di Terrensano e Belcaro- approvazione del 14.01.20 (vigente)

Art. 102 Orti urbani (Vb)

1. Nelle aree delimitate nella tavola RU2 come orti urbani (Vb) vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

  • - riqualificazione del paesaggio;
  • - promozione e razionalizzazione delle attività di coltivazione per l'autoconsumo praticate da cittadini ed associazioni.

2. In singoli orti di dimensione pari o superiore a mq. 50, è consentita la realizzazione di manufatti adibiti a deposito degli attrezzi e dei prodotti dell'orto che soddisfi le seguenti condizioni:

  • - superficie massima di mq. 0,04 per mq. di orto fino al massimo di mq. 15;
  • - costruzione in legno appoggiata al suolo (senza fondazioni) e tetto a falde coperto in legno, rame, lamiera zincata o guaina ardesiata;
  • - pareti esterne ed infissi eventualmente verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure, verdi o marroni;
  • - altezza massima in gronda di ml. 2,2;
  • - assenza di impianti collegati all'acquedotto pubblico nonché di impianti di illuminazione esterna;
  • - divieto di realizzare nuove viabilità di accesso e impianti elettrici aerei; eventuale illuminazione interna potrà essere alimentata con impianto fotovoltaico;
  • - divieto di realizzare recinzioni non schermate da essenze vegetali e di abbattere alberi.

3. ABROGATO

4. La realizzazione dei manufatti è vincolata al mantenimento dell'attività ortiva. Al termine dell'attività ortiva o in caso di abbandono della stessa, i manufatti dovranno essere rimossi.

5. La realizzazione dei manufatti per il deposito degli attrezzi e dei prodotti dell'orto è subordinata alla preventiva verifica dell'assenza di altri manufatti.

6. Il richiedente deve, preliminarmente alla realizzazione, fornire atto d'obbligo a garanzia della rimozione del manufatto al momento della cessazione dell'attività ortiva.

7. ABROGATO

8. ABROGATO

9. Nelle porzioni di orti urbani ricadenti in aree esondabili, è vietata la realizzazione di recinzioni che possano recare ostacolo al libero deflusso delle acque.

10. Negli orti urbani è consentita la realizzazione di piste ciclopedonali.

11. Sono consentite vasche di raccolta accumulo idrico purché interrate e comunque dovranno essere evitati ristagni d'acqua a cielo aperto.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02