Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

approvazione del Regolamento Urbanistico relativamente al solo edificio posto in Via Camollia n. 76 ex Garage Bassi, in ottemperanza delle sentenze TAR Toscana n. 986/2016 e n. 1356/2017- approvazione del 30.01.18

Art. 102 Orti urbani (Vb)

1. Nelle aree delimitate nella tavola RU2 come orti urbani (Vb) vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

  • - riqualificazione del paesaggio;
  • - promozione e razionalizzazione delle attività di coltivazione per l'autoconsumo praticate da cittadini ed associazioni.

2. In singoli orti di dimensione pari o superiore a mq. 50, è consentita la realizzazione di manufatti adibiti a deposito degli attrezzi e dei prodotti dell'orto che soddisfi le seguenti condizioni:

  • - superficie massima di mq. 0,04 per mq. di orto fino al massimo di mq. 15;
  • - costruzione in legno appoggiata al suolo (senza fondazioni) e tetto a falde coperto in legno, rame, lamiera zincata o guaina ardesiata;
  • - pareti esterne ed infissi eventualmente verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure, verdi o marroni;
  • - altezza massima in gronda di ml. 2,2;
  • - assenza di impianti collegati all'acquedotto pubblico nonché di impianti di illuminazione esterna;
  • - divieto di realizzare nuove viabilità di accesso e impianti elettrici aerei; eventuale illuminazione interna potrà essere alimentata con impianto fotovoltaico;
  • - divieto di realizzare recinzioni non schermate da essenze vegetali e di abbattere alberi.

3. ABROGATO

4. La realizzazione dei manufatti è vincolata al mantenimento dell'attività ortiva. Al termine dell'attività ortiva o in caso di abbandono della stessa, i manufatti dovranno essere rimossi.

5. La realizzazione dei manufatti per il deposito degli attrezzi e dei prodotti dell'orto è subordinata alla preventiva verifica dell'assenza di altri manufatti.

6. Il richiedente deve, preliminarmente alla realizzazione, fornire atto d'obbligo a garanzia della rimozione del manufatto al momento della cessazione dell'attività ortiva.

7. ABROGATO

8. ABROGATO

9. Nelle porzioni di orti urbani ricadenti in aree esondabili, è vietata la realizzazione di recinzioni che possano recare ostacolo al libero deflusso delle acque.

10. Negli orti urbani è consentita la realizzazione di piste ciclopedonali.

11. Sono consentite vasche di raccolta accumulo idrico purché interrate e comunque dovranno essere evitati ristagni d'acqua a cielo aperto.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02