Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Consolidamento della Strada Comunale di Terrensano e Belcaro- approvazione del 14.01.20 (vigente)

Art. 85 Disciplina della gestione e delle trasformazioni nei resede dei BSA

1. Il RU assume il resede, come area libera connessa agli edifici censiti nelle schede BSA, coincidente con il perimetro della rispettiva Scheda BSA indicato graficamente nelle tavole RU2 ed RU3. I resede censiti sono suddivisi in relazione al loro valore urbanistico e paesaggistico (eccezionale, buono, medio, scarso) e la normativa è modulata in funzione di tali giudizi di valore.

2. Gli specifici interventi ammissibili sono riportati nelle schede normative di riferimento, salvo prescrizioni particolari indicate nelle tavole RU2 ed RU3.

3. Fermo restando l'obbligo della redazione di PAPMAA nei casi previsti, gli interventi edilizi per la realizzazione di nuove residenze rurali o annessi agricoli oppure la variazione di destinazione d'uso o il frazionamento anche riguardanti un singolo edificio, sono subordinati alla redazione di un progetto del resede, finalizzato al miglioramento e alla conservazione dei caratteri tipologici degli spazi scoperti (aie, giardini, terrazzamenti, etc.), salvaguardandone le geometrie e le dimensioni e conservandone i materiali e gli elementi funzionali e decorativi (pavimentazioni, recinzioni, pozzi, lavatoi, tabernacoli, etc.). Qualora il resede risulti già frazionato, il proponente procederà alla stesura di un progetto parziale di resede, considerando comunque le sue caratteristiche originarie. In caso di impossibilità di promuovere un intervento esteso all'intero resede, per mancanza di accordo tra i diversi proprietari, sarà valutato il progetto parziale anche alla luce degli assetti complessivi.

4. Il progetto di resede interviene sui seguenti elementi:

  • - recinzioni perimetrali o interne al resede, escludendo la previsione di nuove recinzioni in muratura. Se ritenute indispensabili, le recinzioni dovranno essere realizzate con paletti e rete metallica a maglia sciolta, accompagnata da schermature di tipo arbustivo con essenze da selezionare tra quelle indicate nell'art. 107 delle presenti NTA;
  • - parcheggi, da collocare preferibilmente in posizione defilata rispetto a coni visivi significativi;
  • - accessi sia carrabili che pedonali, limitandone la moltiplicazione e mantenendone o ripristinandone le caratteristiche originarie;
  • - eventuali manufatti ed elementi di pregio da valorizzare;
  • - illuminazioni esterne del tipo "cut off" ovvero con riflessione in alto della luce inferiore al 5% al fine di contenere l'inquinamento luminoso;
  • - pavimentazioni, eventualmente da riprodurre nelle configurazioni e materiali della tradizione;
  • - arredi vegetali, da prevedere in coerenza con le indicazioni dello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio e con gli aspetti storici del resede stesso.

5. Compatibilmente con la dimensione e nel rispetto della qualità complessiva del contesto di inserimento sono realizzabili nel resede interventi per il soggiorno all'aperto.

6. Nei resedi il cui valore urbanistico e/o paesaggistico è stato valutato diverso da eccezionale è consentita inoltre la realizzazione di:

  • - strutture leggere (legno o metallo) aperte per il ricovero di veicoli con dimensione commisurata alle esigenze delle unità abitative e comunque per una superficie massima di mq. 15 per ogni abitazione. La loro copertura, di norma permeabile, può essere resa impermeabile esclusivamente mediante l'installazione di pannelli fotovoltaici o solari;
  • - box per il ricovero di cavalli, fino ad un massimo di 30 mq. (2 posti), da realizzarsi con strutture di legno (solo nei resedi collocati nel territorio rurale o nel verde agricolo in ambito urbano - Ve) in assenza di PAPMAA, con le modalità previste dal seguente art. 158;
  • - piccoli manufatti in legno per la detenzione di animali da cortile per uso familiare (fino ad un massimo di 4 mq e solo nei resedi collocati nel territorio rurale o nel verde agricolo in ambito urbano -Ve);
  • - piccole aree attrezzate per il soggiorno all'aperto;
  • - piscine, non più di una per resede: le stesse non possono essere alimentate con acqua erogata attraverso gli acquedotti pubblici. la piscina dovrà comunque non eccedere le dimensioni di 150 mq. Non è consentita la realizzazione di piscine su aree con pendenze maggiori del 10%; l'eventuale salto di quota con il piano superiore dovrà essere raccordato senza realizzare muri a vista.
  • - nuovi cancelli nei viali di accesso, purché non segnalati come viali alberati nella scheda BSA, sono realizzabili ad una distanza dalla strada pubblica nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.

7. Nei resedi il cui valore urbanistico e/o paesaggistico è stato valutato nelle schede di rilievo come "eccezionale" è consentita la realizzazione di interventi di restauro per i manufatti o elementi di arredo di carattere storico testimoniale; per le rimanenti parti del resede sono consentiti gli interventi di cui ai precedenti commi 4 e 5 da attuarsi previa presentazione di progetto unitario che sia riferito all'intero resede.

8. Il resede costituisce riferimento essenziale per la determinazione dell'area libera annessa. Nel caso in cui il resede non coincida con l'area censita indicata nel RU, sono ammessi interventi per sistemazioni a terra per una superficie, in eccedenza, non superiore al 10% di quella del resede del BSA, purché sia comunque garantito il rispetto del bene tutelato.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02